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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14136/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Alcuni lavoratori, già dipendenti a tempo indeterminato di società che avevano svolto in appalto per la committente il servizio di recapito della corrispondenza nell’area di Genova e provincia, hanno agito per ottenere il riconoscimento del diritto all’assunzione da parte della committente dopo che: l’appalto era passato da una società appaltatrice a un’altra; una parte dei lavoratori era stata licenziata; in seguito la committente aveva internalizzato il servizio e assunto nuovo personale con contratti a termine, senza riassumere gli ex dipendenti delle imprese appaltatrici. In via principale i ricorrenti hanno sostenuto che l’internalizzazione integrasse un trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., con conseguente continuità dei rapporti di lavoro; in subordine hanno invocato clausole sociali e disciplina eurounitaria per rivendicare il diritto all’assunzione; hanno inoltre chiesto il risarcimento dei danni per la condotta asseritamente illegittima della società. Il ricorso per cassazione censurava la decisione di rinvio con sei motivi: violazione del diritto UE e dell’art. 2112 c.c.; errata applicazione della disciplina collettiva; violazione dell’intangibilità del giudicato; travisamento delle prove; errori sul riparto dell’onere probatorio e sulla mancata ammissione di prove; infine, un generico richiamo alla responsabilità dello Stato e alla violazione di sentenze della Corte di giustizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure perché dirette, in sostanza, a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha confermato che la sentenza impugnata aveva accertato in fatto l’assenza di elementi idonei a integrare un trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda, nonché l’inapplicabilità al caso concreto della clausola sociale del CCNL invocato, sia perché riferita alle imprese appaltatrici succedutesi nell’appalto sia perché la committente applicava un diverso contratto collettivo. Ha inoltre ribadito che l’ordinanza rescindente aveva deciso soltanto sulla decadenza ex art. 32 L. 183/2010, senza formare un giudicato implicito sulle ulteriori questioni, e ha escluso i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    norma richiamata come base del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in materia lavoristica.

  • art. 2112 c.c.

    la Corte esclude che, nel caso concreto, l’internalizzazione del servizio integri un trasferimento d’azienda o di ramo aziendale, mancando l’allegazione/prova di elementi fattuali idonei al passaggio di un’entità economica organizzata.

  • art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010

    la precedente ordinanza rescindente aveva escluso l’applicabilità della decadenza a questa controversia; tale punto resta l’unico coperto da decisione rescindente.

  • art. 394 c.p.c.

    il giudice di rinvio non è vincolato da un preteso giudicato implicito sulle questioni assorbite; può quindi esaminare le domande residue nei limiti del principio effettivamente enunciato in sede rescindente.

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato in relazione ai limiti del giudizio di rinvio e all’efficacia della pronuncia rescindente.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge non consente di contestare la diversa ricostruzione del fatto; il travisamento della prova non è deducibile come tale se non nei rigorosi limiti dei vizi motivazionali o dell’errore di fatto revocatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legalmente previsto o dichiara di applicare un criterio di valutazione difforme; non quando si contesti il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 267 TFUE

    non sussistono le condizioni per il rinvio pregiudiziale, poiché le questioni interpretative risultano già chiarite dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e non sono decisive nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso va dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • L. 117/1988

    richiamata solo per escludere che la doglianza sulla presunta ingiustizia della decisione possa essere trasformata in una diversa azione di responsabilità dello Stato.

  • direttiva 2001/23/CE

    invocata dai ricorrenti; la Corte afferma che le sue disposizioni sono già oggetto di interpretazione consolidata e che, nel caso concreto, la loro applicazione dipende da un accertamento di fatto negativo sul trasferimento di entità economica.

  • direttiva 1999/70/CE

    richiamata dai ricorrenti, ma ritenuta inconferente rispetto alla loro posizione, poiché non lamentano un abuso di contratti a termine nei loro confronti, bensì l’illegittimità di assunzioni di terzi.

  • art. 21 e 30 Carta dei diritti fondamentali UE

    invocati nel primo motivo, ma non ritenuti decisivi rispetto alla ratio della decisione impugnata.

  • art. 7 CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto

    la Corte territoriale lo ha ritenuto applicabile, semmai, alle imprese appaltatrici che si succedono nell’appalto e non alla committente; peraltro, nel caso concreto, l’appalto era stato affidato con mutamento delle condizioni economiche e organizzative, con mera previsione di consultazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova ricostruzione dei fatti: la censura è ammissibile solo se si contesta l’erronea sussunzione del fatto accertato nella norma astratta.
  • In materia di trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda, l’internalizzazione di un servizio appaltato non basta di per sé: occorre allegare e provare il passaggio di un’entità economica organizzata, valutando complessivamente gli indici rilevanti, non essendo decisiva la sola prosecuzione dell’attività.
  • La verifica dei presupposti dell’autonomia funzionale e della preesistenza del ramo trasferito è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo entro limiti rigorosi.
  • L’assorbimento di motivi in sede rescindente non equivale ad accoglimento implicito delle questioni non esaminate e non forma giudicato interno su di esse; il giudice di rinvio resta vincolato solo al principio di diritto effettivamente pronunciato.
  • Nel giudizio di legittimità, il travisamento della prova non è, di regola, un autonomo motivo di ricorso per cassazione quando si traduca in una diversa lettura del materiale istruttorio; resta semmai il rimedio dell’errore di fatto revocatorio, se ne ricorrono i presupposti.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale non previsto o abbia dichiarato di applicare un criterio di valutazione diverso da quello imposto; non basta contestare il modo in cui il prudente apprezzamento è stato esercitato.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa del diritto UE sia già chiarita dalla giurisprudenza europea o non sia realmente decisiva ai fini della soluzione della controversia concreta.
  • Una clausola sociale prevista dal contratto collettivo invocato non può essere estesa oltre il proprio ambito soggettivo di applicazione per fondare un diritto all’assunzione nei confronti di un soggetto diverso da quelli espressamente regolati dalla disciplina collettiva.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaLicenziamentoAppalto e somministrazioneImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàRinvio pregiudizialeBuona fede e correttezza

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