Cassazione Civile, Ordinanza n. 14129/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia originava dalla domanda di alcuni lavoratori volta a ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso due istituti scolastici che, fino all'anno scolastico 1999/2000, erano qualificati come scuole legalmente riconosciute e, dall'anno scolastico 2000/2001, erano divenuti scuole paritarie. La domanda era stata respinta in primo grado e tale rigetto era stato confermato dalla Corte d'appello di Caltanissetta. I lavoratori proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello con un unico motivo. Nel corso del giudizio di legittimità, dopo una proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. e dopo avere chiesto la decisione, i ricorrenti depositavano rinuncia al ricorso, ritualmente comunicata ai controricorrenti, ma non accettata da questi ultimi.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia dei ricorrenti. Ha precisato che la mancata accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti rileva solo ai fini delle spese. Ha quindi posto le spese del giudizio di legittimità a carico dei ricorrenti, liquidandole in euro 3.000 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale previsione opera solo in caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e ha escluso l'applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., in ragione del venir meno dell'interesse alla pronuncia per effetto della rinuncia.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla proposta di definizione accelerata del ricorso; la successiva rinuncia dei ricorrenti ha impedito la prosecuzione della decisione nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La norma si applica solo nei casi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è suscettibile di interpretazione analogica.
Non si applica quando la rinuncia al giudizio fa venir meno l'interesse alla pronuncia e manca conformità tra la proposta di definizione e l'esito della decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso ritualmente comunicata determina l'estinzione del processo anche se non è stata accettata dai controricorrenti; la mancata accettazione incide soltanto sulla regolazione delle spese.
- Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- La condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. presuppone una decisione conforme alla proposta definitoria e non è applicabile quando la rinuncia sopravvenuta fa venir meno l'interesse alla pronuncia.
- La rinuncia al ricorso dopo la richiesta di decisione e dopo una proposta di definizione accelerata può legittimare la condanna alle spese a carico del rinunciante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 14 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14122/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 14 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14130/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 14 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14135/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 14 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14136/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 14 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14145/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 14 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14146/2026 del 14/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →