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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14130/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza ingiunzione con cui l'Ispettorato territoriale del lavoro ha sanzionato una società per aver impiegato 17 lavoratori subordinati, in occasione di eventi svolti presso uno stabilimento balneare, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Il Tribunale, pur riducendo l'importo della sanzione, ha confermato la responsabilità; la Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione, ritenendo provato il carattere subordinato dei rapporti, nonostante la loro brevissima durata e natura occasionale. In cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 22 d.lgs. n. 151/2015, dell'art. 29 d.lgs. n. 81/2015 e dell'art. 93 del CCNL del settore turistico-alberghiero 2016, sostenendo che i rapporti erano prestazioni 'extra' di durata non superiore a tre giorni, non assimilabili al lavoro subordinato e quindi non soggette alle sanzioni richiamate; ha inoltre sostenuto che la regolarizzazione prevista dalla normativa sarebbe possibile solo mediante assunzione a tempo indeterminato o a termine di almeno tre mesi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito, osservando che, anche per i rapporti esclusi dal campo di applicazione della disciplina del lavoro a tempo determinato perché di durata non superiore a tre giorni nel settore turismo/pubblici esercizi, resta comunque fermo l'obbligo di comunicazione preventiva dell'assunzione entro il giorno precedente. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato in fatto la natura subordinata dei rapporti dei 17 lavoratori, valorizzando le mansioni meramente esecutive, la soggezione a ordini e direttive e l'inserimento nell'organizzazione datoriale; la natura occasionale o 'extra' dell'impiego è stata ritenuta irrilevante. È stata inoltre esclusa la pertinenza della disciplina sulla diffida/regolarizzazione invocata dalla ricorrente. La società è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002

    testo richiamato come sostituito e successivamente modificato

    la mancata preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per ciascun lavoratore irregolare, graduata in base alla durata dell'impiego.

  • L. n. 73/2002

    conversione del d.l. n. 12/2002

    richiamata come legge di conversione della disciplina sanzionatoria sull'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione.

  • art. 22, comma 3, d.lgs. n. 151/2015

    norma che ha sostituito il comma 3 del d.l. n. 12/2002

    si applica la sanzione amministrativa per impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto; nel testo richiamato sono indicate le fasce sanzionatorie in base ai giorni di effettivo lavoro.

  • art. 29, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 81/2015

    testo applicabile ratione temporis

    esclude dal campo di applicazione del Capo III alcuni rapporti per speciali servizi di durata non superiore a tre giorni nel settore turismo e pubblici esercizi, ma fa salvo l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto entro il giorno precedente.

  • art. 13 d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124

    richiamato per la procedura di diffida

    la diffida opera per la regolarizzazione delle inosservanze sanabili; la Corte osserva che la previsione invocata presuppone l'inosservanza della diffida nei termini previsti.

  • art. 93 del CCNL Comparto settore turistico alberghiero 2016

    invocato dalla ricorrente

    richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la qualificazione dei rapporti come prestazioni 'extra', ma non ritenuto idoneo a escludere l'obbligo di comunicazione preventiva né la natura subordinata accertata in fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato in dispositivo

    in caso di rigetto integrale del ricorso sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

    norma processuale utilizzata come parametro del motivo di ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nei rapporti di lavoro brevi e occasionali nel settore turismo/pubblici esercizi, l'esclusione dal regime del contratto a termine per i servizi di durata non superiore a tre giorni non elimina l'obbligo di preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto.
  • La sanzione per omessa comunicazione preventiva si applica quando sia accertato, in fatto, che il rapporto era effettivamente subordinato; la mera qualificazione di 'extra' o la brevità dell'impiego non sono sufficienti a escludere la violazione.
  • La subordinazione può essere desunta da indici sintomatici quali mansioni meramente esecutive, assenza di autonomia decisionale e gestionale, inserimento nell'organizzazione del datore e assoggettamento a ordini e direttive.
  • La disciplina della diffida e della regolarizzazione non neutralizza la sanzione se non nei limiti e alle condizioni espressamente previste dalla legge; non può essere invocata in modo svincolato dal suo presupposto applicativo.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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