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Sentenza

Sentenza del 12/02/2020 n. 1385 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 109/2020 PROCESSO TRIBUTARIO - Solidarietà tributaria - Passaggio in giudicato - Giudicato riflesso - Facoltà del coobbligato - Limiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di ingiunzione di pagamento emessa dalla Soget per crediti TARSU relativi alle annualità 2001 e 2012. La ricorrente contestava: 1) l'omessa notifica dell'avviso di accertamento; 2) la prescrizione dei crediti; 3) la legittimità dei poteri di accertamento e riscossione attribuiti alla Soget (contestando la validità dell'affidamento dell'incarico). La Soget si era costituita deducendo l'infondatezza del ricorso e producendo un contratto del 2016 quale titolo di affidamento.

La decisione

La Corte d'appello ha accolto l'appello della s.r.l. XXX. Ha ritenuto che il giudice tributario può sindacare incidentalmente la legittimazione del soggetto incaricato della riscossione ai sensi dell'art. 2 co. 3 d.lgs. 546/92 e che la Soget non ha fornito documentazione idonea a dimostrare l'attribuzione concreta del potere d'accertamento per le annualità dedotte (il contratto prodotto è posteriori alle annualità contestate). Inoltre la competenza a conferire l'incarico (consiglio comunale) è esclusiva ai sensi dell'art. 42 co. 2 d.lgs. 267/00. Per tali ragioni gli atti impugnati sono stati annullati e le spese di giudizio compensate ex art. 92 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 2 co. 3 d.lgs. 546/92

    "il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella sua giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio"

    Consente al giudice tributario la cognizione incidentale sulla legittimazione del soggetto incaricato della riscossione quando ciò incide sulla decisione della controversia.

  • art. 52 co. 1 d.lgs. 446/97

    Prevede in astratto la possibilità di affidare servizi di accertamento e riscossione; tuttavia la sentenza sottolinea che ciò non esonera dalla verifica concreta e documentale dell'effettiva attribuzione amministrativa dell'incarico per le specifiche annualità.

  • art. 42 co. 2 lett. e) e f) d.lgs. 267/00

    Rileva la competenza esclusiva del consiglio comunale a conferire determinati incarichi amministrativi, per cui un conferimento ad opera di soggetto diverso non è idoneo a giustificare la legittimazione alla riscossione senza prova della corretta procedura formale.

  • art. 92 c.p.c.

    Usata come fondamento per la compensazione delle spese di giudizio in presenza di ragioni straordinarie e giurisprudenza non univoca.

  • art. 34 d.lgs. 546/92

    Richiamato quale norma sulle formalità dell'udienza (contestualizzazione procedurale dell'istruttoria e della decisione).

  • art. 1306 cod. civ.

    Principio generale (richiamato nella massima) secondo cui il coobbligato può avvalersi del giudicato pronunciato tra l'amministrazione e altro condebitore in solido, ma tale facoltà è limitata se sussiste un diverso e contrario giudicato nei confronti del coobbligato medesimo; anche sentenze di contenuto processuale possono impedire l'applicazione del giudicato riflesso.

Massime di principio

  • Il giudice tributario può sindacare, in via incidentale, la legittimazione del soggetto che agisce per l'accertamento o la riscossione quando ciò incide sulla validità dell'atto impositivo; pertanto il contribuente può sollevare la questione anche in sede tributaria.
  • La mera esistenza di una norma che consente l'esternalizzazione del servizio (es. art. 52 d.lgs. 446/97) non sostituisce la necessità di dimostrare l'attribuzione concreta e temporalmente pertinente dell'incarico per le annualità contestate.
  • Per un affidamento amministrativo che incide sulla legittimazione a riscuotere è essenziale la prova documentale formale (atto o deliberazione dell'organo competente) anteriore alle annualità impugnate; un contratto o titolo posteriore non giustifica la legittimità degli atti pregressi.
  • Se sussiste un giudicato contrario nei confronti del singolo coobbligato, questo limita la possibilità di avvalersi di un giudicato favorevole pronunciato tra l'amministrazione e altro coobbligato (criterio di 'giudicato riflesso' con eccezioni).
  • Nei casi di dubbio non univoco di diritto, il giudice può compensare le spese di giudizio; tuttavia la parte che agisce per l'accertamento deve sempre essere pronta a documentare la propria legittimazione.
  • Quando si contestano atti di riscossione, il contribuente dovrebbe controllare e documentare: (a) notifica dell'avviso di accertamento, (b) prescrizione, (c) titolo e data di conferimento dell'incarico all'ente che ha agito per la riscossione.

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