Cassazione Civile, Ordinanza n. 23180/2025 del 12/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2015 nei confronti di una società proprietaria di un complesso alberghiero dato in affitto d’azienda. L’Ufficio contestava: (i) la deduzione di costi per energia elettrica, acqua, gas e manutenzione ordinaria relativi all’immobile, ritenuti contrattualmente a carico dell’affittuaria; (ii) la deduzione di costi per consulenze e assistenza fatturati da una società terza; (iii) la deduzione di costi per consulenze amministrative e fiscali. La CTR aveva respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo plausibile una deroga al regime contrattuale, ritenendo i costi effettivi e inerenti, e valorizzando l’assenza di danno erariale. In cassazione l’Agenzia ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia, con violazione degli artt. 32, 112, 132 c.p.c. e 111 Cost.; 2) violazione dell’art. 109 TUIR, degli artt. 1362, 1363 e 2697 c.c., per avere ammesso la deduzione di costi non esistenti, non effettivi e non inerenti, sostenuti asseritamente dall’affittuaria e non dalla società contribuente; 3) nullità per motivazione apparente/omessa pronuncia sulla deduzione dei costi di consulenza e assistenza fatturati da una società terza; 4) violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 124 disp. att. c.p.c. per il richiamo a una sentenza relativa ad altro anno d’imposta e non passata in giudicato.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo, il terzo e il quarto motivo, ritenendo la motivazione della CTR non apparente quanto alla doglianza sulle spese di manutenzione e consumi e quanto ai costi di consulenza/amministrazione, e ha reputato inammissibile il quarto motivo perché il richiamo alla precedente sentenza era solo ad abundantiam. Ha invece accolto il secondo motivo: la CTR aveva dato una giustificazione solo generica della deroga alle regole di imputazione degli oneri del contratto di affitto, ma non aveva spiegato in concreto perché costi così elevati e contestati per antieconomicità potessero qualificarsi come inerenti all’attività d’impresa della società contribuente. La sentenza impugnata è quindi stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è invocato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia; la Corte distingue tra motivazione solo sintetica e motivazione realmente apparente.
richiamato nel primo motivo come parametro processuale asseritamente violato.
la Corte ricorda che l’omessa pronuncia va valutata in senso formale e non sostanziale; nel caso concreto esclude la violazione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
viene richiamato per il vizio di motivazione apparente; la Corte ribadisce i criteri delle Sezioni Unite sulla motivazione solo apparente o incomprensibile.
art. 111, settimo comma, Cost.
usato come parametro costituzionale della motivazione della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione di legge in tema di deducibilità dei costi e di giudicato.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
la Corte ribadisce che l’inerenza discende dalla nozione di reddito d’impresa e implica collegamento qualitativo del costo all’attività imprenditoriale.
sono richiamati nel motivo sull’interpretazione del contratto di affitto, ma la decisione si concentra soprattutto sulla prova e sull’inerenza dei costi.
richiamato per il riparto dell’onere probatorio; la Corte afferma che il contribuente deve provare esistenza, natura e destinazione del costo, mentre l’Amministrazione può contestarne l’inerenza.
art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per il vizio motivazionale della sentenza tributaria.
richiamato per negare efficacia vincolante a una precedente sentenza resa in altro anno d’imposta; la Corte però qualifica il richiamo operato dal giudice di merito come meramente rafforzativo.
invocato per la rilevanza del precedente giudiziale; la Corte esclude che la sentenza richiamata avesse valore di giudicato opponibile.
menzionato come regola civilistica sulle spese della locazione, rispetto alla quale la CTR aveva ipotizzato una deroga non documentalmente provata.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere le ragioni della decisione; non basta una motivazione sintetica o poco persuasiva se la ratio decidendi è comunque percepibile.
- L’omessa pronuncia va valutata in termini formali: non sussiste se il giudice si sia comunque espresso, anche in modo sintetico, sulla questione devoluta.
- Il principio di inerenza dei costi d’impresa è un giudizio qualitativo: il costo è deducibile solo se riferibile all’esercizio dell’impresa, anche indirettamente o in prospettiva futura, e non perché economicamente conveniente o utile in concreto.
- La prova dell’inerenza richiede che il contribuente dimostri l’esistenza del costo, la sua natura e la sua concreta destinazione all’attività imprenditoriale; l’Amministrazione può contestare l’inerenza evidenziando elementi di inattendibilità, insufficienza probatoria, incongruità o antieconomicità.
- La mera plausibilità economica di una scelta gestionale o la generica evocazione di un’operazione di rilancio non bastano a fondare l’inerenza di costi rilevanti, se manca una verifica concreta del collegamento tra spesa e attività d’impresa.
- Il giudizio di congruità/antieconomicità è distinto dall’inerenza, ma può costituire un indice sintomatico della sua mancanza.
- Un precedente giurisprudenziale relativo a un diverso anno d’imposta non produce di regola giudicato esterno automaticamente vincolante; se richiamato solo a fini rafforzativi, non integra violazione dell’art. 2909 c.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23109/2025 del 12/08/2025
- ordinanza_civile · 12 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23118/2025 del 12/08/2025
- ordinanza_civile · 12 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23119/2025 del 12/08/2025
- ordinanza_civile · 12 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23120/2025 del 12/08/2025
- ordinanza_civile · 12 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23121/2025 del 12/08/2025
- ordinanza_civile · 12 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23122/2025 del 12/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →