Sentenza n. 362/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento della ordinanza n.15913/6129-1 del 18.09.2017 notificata in data 02.10.17 in forza della quale il Comune di Latina ha ordinato allo odierno ricorrente la demolizione di: - una struttura in PVC chiusa sui tre lati con copertura a tetto, in aderenza al corpo di fabbrica principale; - un nuovo massicciato del plateatico dell’intera corte di pertinenza con rialzo della quota zero di circa 20 cm con marmittoni in graniglia; - una piccola tettoia delle dimensioni di mt.4,50x3,00x3,50, nonché il pagamento della sanzione pecuniaria di €.25.000,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di una struttura in PVC, di un rialzo pavimentale del plateatico e di una tettoia, con contestuale sanzione pecuniaria di 25.000 euro
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza comunale deducendo, con il primo motivo, travisamento dei fatti, errore nei presupposti, contraddittorietà e violazione o falsa applicazione del d.P.R. 380/2001 e del d.P.R. 31/2017, sostenendo che l’unica opera abusiva fosse la sostituzione della pavimentazione esterna, mentre la struttura in PVC sarebbe stata ricondotta ai limiti della CILA mediante la rimozione dei teli laterali e della copertura. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione dell’art. 21-nonies della l. 241/1990, assumendo che il Comune si fosse limitato a richiamare le norme asseritamente violate senza illustrare l’iter logico-giuridico dell’istruttoria. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che la tettoia era stata rimossa e ha depositato un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001 per le ulteriori opere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile. Quanto alla tettoia di 4,50 x 3,00 metri, la rimozione spontanea dell’abuso è stata qualificata come acquiescenza al provvedimento e ha escluso il permanere dell’interesse sostanziale alla decisione, poiché la ricorrente aveva conseguito il risultato collegato alla domanda giudiziale. Quanto alle altre opere, la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ha fatto venir meno l’interesse attuale e concreto alla definizione del ricorso: se la sanatoria fosse stata accolta, non vi sarebbe stato più interesse a coltivare l’impugnazione; se fosse stata respinta, l’interesse si sarebbe trasferito sull’impugnazione del diniego di sanatoria. Il giudice ha precisato che la domanda di accertamento di conformità non determina l’inefficacia dell’ordinanza di demolizione, ma sposta l’interesse processuale sugli esiti del procedimento di sanatoria. Ha inoltre rilevato che la richiesta spontanea di sanatoria, implicando l’autodenuncia della possibile abusività delle opere, è difficilmente conciliabile con la contestuale tesi processuale della loro piena legittimità, in applicazione del principio nemo potest venire contra factum proprium. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa dell’ordinanza comunale di demolizione; la sentenza non ne esamina nel merito i presupposti applicativi.
Richiamato quale ulteriore base normativa dell’ordinanza di demolizione; la sentenza non ne esamina nel merito i presupposti applicativi.
Invocato dalla ricorrente con riferimento alla qualificazione e alla regolarità degli interventi edilizi, senza esame di merito per l’improcedibilità.
Invocato dalla ricorrente in relazione al difetto di motivazione dell’atto, ma non scrutinato nel merito.
La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità determina lo spostamento dell’interesse processuale sugli esiti del procedimento di sanatoria, senza rendere inefficace l’ordinanza di demolizione.
Ha consentito al Collegio di segnalare alle parti i possibili profili di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La spontanea demolizione dell’abuso edilizio oggetto dell’ordinanza impugnata determina, per quella specifica porzione, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il ricorrente ha conseguito il bene della vita perseguito mediante l’impugnazione e la condotta integra acquiescenza al provvedimento.
- La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001 non rende inefficace l’ordinanza di demolizione, ma priva il ricorrente dell’interesse attuale alla decisione sull’impugnazione dell’ordinanza fino alla definizione della sanatoria: in caso di accoglimento viene meno l’interesse al ricorso, mentre in caso di rigetto l’interesse si sposta sull’impugnazione del diniego di sanatoria.
- La proposizione di una domanda di sanatoria, quale iniziativa spontanea incompatibile con l’affermazione della piena legittimità delle opere, impedisce in linea di principio di sostenere contestualmente in giudizio tesi incompatibili con la condotta amministrativa precedentemente assunta, in applicazione del divieto di venire contra factum proprium e del corretto uso dello strumento processuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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