Sentenza n. 713/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell’aggiudicazione per mancata stipula del contratto entro trenta giorni e conseguente scorrimento della graduatoria
Esito
La controversia
L’impresa aggiudicataria ha impugnato la determinazione comunale con cui era stata revocata l’aggiudicazione della procedura negoziata relativa a lavori sul campanile del duomo di San Donà di Piave, finanziati in parte con fondi PNRR, sul presupposto della mancata stipula del contratto entro trenta giorni per fatto imputabile all’impresa. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione di trasmissione della determinazione, gli atti della lex specialis e gli ulteriori atti connessi. Dal testo non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti, poiché la ricorrente ha rinunciato al ricorso prima della decisione di merito.
La decisione
La ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso. La Città Metropolitana di Venezia e il Comune di San Donà di Piave hanno accettato la rinuncia. Il Ministero dell’Interno e il Ministero della Cultura si sono costituiti successivamente alla rinuncia, senza svolgere difese. Il TAR ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 c.p.a., senza esaminare la legittimità della revoca dell’aggiudicazione o gli altri motivi di ricorso. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità della fattispecie e dell’assenso delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio, quando ne ricorrono i presupposti processuali.
art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso nel processo amministrativo.
art. 85 c.p.a.
Disciplina le modalità e gli effetti processuali della rinuncia e della relativa accettazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando ritualmente formulata e accettata dalle parti necessarie nei casi previsti, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l’atto amministrativo.
- La costituzione dell’amministrazione dopo la rinuncia, senza svolgimento di difese, non impedisce la definizione del giudizio per rinuncia, ove la rinuncia sia già stata accettata dalle amministrazioni costituite anteriormente.
- In presenza di rinuncia al ricorso e dell’assenso delle amministrazioni resistenti, le spese di giudizio possono essere compensate per le peculiarità della fattispecie.
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