Sentenza n. 717/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con condanna all’erogazione di € 3.000,00 mediante attivazione della Carta
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, per un valore annuo di € 500,00, con riferimento agli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, e aveva condannato il Ministero all’erogazione complessiva di € 3.000,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 30 luglio 2025, ma l’Amministrazione non aveva provveduto all’attivazione della Carta né all’accredito della somma, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile l’azione di ottemperanza perché diretta a ottenere l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata all’Amministrazione presso il domicilio digitale e munita dei requisiti per costituire titolo esecutivo. Ha inoltre accertato il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Di conseguenza, ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo di € 3.000,00. Ha nominato sin d’ora, per il caso di persistente inerzia, quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere anche allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto che, pur non essendo astrattamente inammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora non dovesse essere applicata in presenza della nomina del commissario ad acta, della complessità organizzativa del procedimento di attivazione della Carta, del coinvolgimento di più soggetti e strutture centralizzate, della mole del contenzioso seriale e delle condizioni della finanza pubblica, considerate quali altre ragioni ostative ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 800,00, oltre accessori, restituzione del contributo unificato e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
eventuale penalità di mora dovuta per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato
L’astreinte è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma può essere esclusa non solo quando risulti manifestamente iniqua, bensì anche in presenza di altre ragioni ostative, valutate concretamente dal giudice.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e costituisce, nel caso esaminato, presupposto dell’azione di ottemperanza.
art. 479 c.p.c.
La notificazione del provvedimento giudiziario presso il domicilio digitale dell’Amministrazione è stata ritenuta idonea ai fini dell’esecuzione, secondo la disciplina vigente del titolo esecutivo.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario costituisce prova del requisito necessario per l’azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto della sentenza da eseguire.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 149/2022
La disposizione è richiamata quale fonte della modifica della disciplina relativa alle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali come titoli esecutivi, senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato per evidenziare il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario, quando la decisione imponga all’Amministrazione un obbligo conformativo o condannatorio riferito al caso deciso.
- Ai fini dell’ottemperanza, la parte deve dimostrare l’esistenza del giudicato, la notificazione del titolo all’Amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- In presenza di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire allo spirare del termine senza necessità di un ulteriore giudizio.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche alla pubblica amministrazione, ma può essere esclusa quando ricorrano concrete ragioni ostative, tra cui la già disposta nomina del commissario ad acta, la complessità del procedimento esecutivo, il coinvolgimento di più strutture amministrative e la rilevanza delle condizioni della finanza pubblica.
- La nomina del commissario ad acta e l’astreinte sono strumenti alternativi o comunque non necessariamente cumulativi: il giudice può ritenere sufficiente il primo e negare la seconda quando, nel caso concreto, la penalità non risulti necessaria o ricorrano altre ragioni ostative.
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