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Sentenza

Sentenza n. 714/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto di esclusione o comunque di non ammissione alla procedura di gara e successiva comunicazione dei soggetti ammessi, relativi all'affidamento di servizi di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico-economica dell'ampliamento del terminal passeggeri dell'aeroporto Marco Polo di Venezia

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La ricorrente, quale componente di un raggruppamento temporaneo da costituire, ha impugnato l'atto adottato dalla stazione appaltante il 9 dicembre 2025 nell'ambito della procedura di gara identificata dal CIG B77616A549, nonché, con motivi aggiunti, la successiva comunicazione del 13 gennaio 2026 concernente i soggetti ammessi alla gara. Dal testo della sentenza non emergono il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti né le censure articolate nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti.

La decisione

Prima della decisione, la ricorrente ha notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. La resistente Save s.p.a. ha dichiarato di non opporsi all'estinzione del giudizio e si è rimessa al Collegio per la decisione sulle spese. Il TAR ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), 84 e 85 c.p.a., senza esaminare nel merito gli atti impugnati o i motivi dedotti. Le spese di lite sono state compensate per la sussistenza di giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la declaratoria di estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia.

  • art. 84 c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla rinuncia al ricorso.

  • art. 85 c.p.a.

    La disposizione è richiamata unitamente agli artt. 35 e 84 c.p.a. per la definizione del giudizio a seguito della rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando ritualmente dichiarata e non opposta dalla parte resistente, comporta l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 c.p.a.
  • La declaratoria di estinzione per rinuncia preclude l'esame nel merito degli atti impugnati e dei motivi dedotti.
  • In presenza di giusti motivi, il giudice amministrativo può compensare integralmente le spese di lite anche nel giudizio estinto per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo

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