DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31
Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica e quelli assoggettati a procedimento semplificato, con nuove regole su documentazione, termini, presentazione delle istanze, rinnovo delle autorizzazioni e accordi di collaborazione. Abroga il DPR n. 139/2010 e si applica immediatamente nelle regioni ordinarie; l’esonero per gli interventi dell’Allegato A vale da subito in tutto il territorio nazionale.
Autorizzazione paesaggistica semplificata e interventi esclusi
Autorizzazione paesaggistica semplificata e interventi esclusi
Il regolamento ridefinisce il perimetro degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e di quelli sottoposti a procedimento semplificato. Introduce inoltre regole comuni su domanda, istruttoria, termini, rinnovo delle autorizzazioni, coordinamento con la tutela dei beni culturali e rapporti con gli strumenti di pianificazione.
Definizioni e soggetti rilevanti
Ai fini del decreto, il testo chiarisce il significato di alcune espressioni ricorrenti:
- il “Codice” è il decreto legislativo n. 42/2004;
- il “Ministero” è il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- l’“amministrazione procedente” è la regione o l’ente delegato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
- la “Soprintendenza” è l’ufficio periferico competente ai pareri paesaggistici;
- gli “accordi di collaborazione” sono quelli tra Ministero, regione ed enti locali;
- il “vincolo paesaggistico” è quello imposto ai sensi del Codice o delle previgenti norme.
Interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica
Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere elencati nell’Allegato A, oltre a quelli richiamati dall’articolo 4.
Per alcune categorie, l’esonero opera in presenza di specifiche prescrizioni d’uso contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico. In particolare, sono esonerati:
- alcuni interventi indicati nelle voci A.2, A.5, A.7, A.13 e A.14 dell’Allegato A, quando ricadono nelle ipotesi previste dal regolamento;
- gli interventi di cui alle voci B.6, B.13, B.26 e B.36 dell’Allegato B.
L’esonero deve essere pubblicato sui siti istituzionali della regione e del Ministero; decorre dalla data di pubblicazione dell’avviso. Nelle regioni in cui siano stati stipulati gli accordi di collaborazione, gli interventi delle voci B.6, B.13, B.26 e B.36 sono esonerati nell’ambito territoriale di efficacia degli accordi. Restano salvi gli accordi di collaborazione già in essere tra Ministero e singole regioni.
Interventi di lieve entità e procedimento semplificato
Gli interventi e le opere di lieve entità indicati nell’Allegato B sono sottoposti al procedimento autorizzatorio semplificato.
Il regolamento prevede anche che il rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche scadute da non più di un anno, relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, sia assoggettato al procedimento semplificato, purché il progetto sia conforme a quanto già autorizzato e alle eventuali prescrizioni di tutela sopravvenute.
Se con il rinnovo sono richieste variazioni progettuali che comportano interventi non di lieve entità, si torna al procedimento ordinario.
Documentazione e contenuto dell’istanza
La domanda per gli interventi di lieve entità va presentata secondo il modello semplificato dell’Allegato C, anche in modalità telematica, ed è corredata da relazione paesaggistica semplificata redatta da un tecnico abilitato secondo l’Allegato D.
La relazione deve indicare:
- i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell’area;
- lo stato attuale dell’area interessata;
- la conformità del progetto alle eventuali prescrizioni d’uso;
- la compatibilità del progetto con i valori paesaggistici del contesto;
- le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.
Per gli immobili vincolati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), la relazione deve contenere anche specifici riferimenti ai valori storico-culturali ed estetico-percettivi dell’area.
Alle autorizzazioni semplificate non si applica la disciplina documentale del DPCM 12 dicembre 2005. Restano ferme le regole dell’amministrazione digitale.
Presentazione dell’istanza e concentrazione procedimentale
La domanda e la documentazione sono presentate:
- allo Sportello unico per l’edilizia (SUE), se riguardano interventi edilizi ai sensi del DPR n. 380/2001;
- nelle more della costituzione del SUE, all’ufficio comunale competente per le attività edilizie;
- allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), se l’intervento rientra nel DPR n. 160/2010;
- negli altri casi, all’amministrazione procedente.
Se l’intervento richiede anche altri atti di assenso oltre all’autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo edilizio, si indice la conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990; in tal caso, i termini per le amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica e dei beni culturali sono dimezzati.
Istruttoria, termini e decisione
Il procedimento semplificato si conclude con provvedimento entro 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente.
L’istruttoria segue una scansione specifica:
- entro 10 giorni l’amministrazione può chiedere, una sola volta, i documenti o chiarimenti strettamente indispensabili;
- la documentazione integrativa va trasmessa entro 10 giorni dalla richiesta;
- il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione degli atti richiesti;
- se l’integrazione non arriva, l’istanza è dichiarata improcedibile;
- entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, o dell’integrazione, l’amministrazione trasmette alla Soprintendenza una proposta motivata di accoglimento;
- la Soprintendenza esprime il parere entro 20 giorni dalla proposta;
- l’amministrazione provvede poi entro i 10 giorni successivi.
Se la valutazione dell’amministrazione è negativa, essa comunica i motivi ostativi e le modifiche necessarie; l’interessato ha 15 giorni per osservazioni e adeguamenti. Se permangono i motivi ostativi, l’istanza è rigettata con provvedimento motivato.
Se è la Soprintendenza a formulare una valutazione negativa sulla proposta di accoglimento, comunica i motivi ostativi e le modifiche indispensabili; anche in questo caso l’interessato ha 15 giorni per osservazioni e progetto adeguato, dopodiché la Soprintendenza può adottare il diniego motivato.
Il parere del Soprintendente è obbligatorio ma non vincolante nelle ipotesi in cui l’area sia soggetta a specifiche prescrizioni d’uso nel piano paesaggistico approvato o nel provvedimento di vincolo, o negli atti integrativi adottati ai sensi dell’articolo 141-bis del Codice.
Se il parere vincolante del Soprintendente non viene reso nei termini, si forma il silenzio-assenso e l’amministrazione procedente rilascia l’autorizzazione.
Le Commissioni locali per il paesaggio non sono, di regola, coinvolte obbligatoriamente, salvo diversa previsione regionale. Si applica anche alle autorizzazioni semplificate la regola dell’articolo 146, comma 4, del Codice.
Rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche
Il rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche scadute da non più di un anno, relative a interventi non ancora ultimati in tutto o in parte, può essere trattato con procedimento semplificato, se il progetto è conforme a quanto già autorizzato e alle eventuali nuove prescrizioni di tutela.
Se il rinnovo non comporta varianti progettuali e non sono sopravvenute nuove prescrizioni di tutela, non serve la relazione paesaggistica semplificata.
Alle autorizzazioni rinnovate si applica la regola per cui i lavori devono essere conclusi entro l’anno successivo alla scadenza del quinquennio di efficacia della nuova autorizzazione.
Rapporti con piani paesaggistici, urbanistica e altri titoli
I piani paesaggistici possono dettare direttive o disposizioni per precisare, tramite gli strumenti urbanistici locali, le corrette modalità di realizzazione degli interventi dell’Allegato A.
L’esclusione dall’autorizzazione paesaggistica per gli interventi dell’Allegato A prevale su eventuali norme contrastanti contenute nei piani paesaggistici o negli strumenti di pianificazione adeguati, salvo le specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici.
L’esonero dall’autorizzazione paesaggistica non incide sulla disciplina amministrativa di settore, inclusi i titoli edilizi, i provvedimenti di occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per attività commerciali in area pubblica.
Coordinamento con la tutela dei beni culturali
Quando gli interventi soggetti a autorizzazione paesaggistica semplificata riguardano anche beni assoggettati a tutela storica e artistica, l’interessato presenta un’unica istanza per entrambi i titoli. La Soprintendenza competente adotta un atto unico con effetti plurimi, contenente sia le valutazioni paesaggistiche sia quelle relative alla tutela storica, artistica e archeologica.
Violazioni e ripristino
In caso di violazione degli obblighi previsti dal regolamento, si applica l’articolo 167 del Codice, fermo restando quanto previsto dall’articolo 181.
La rimessione in pristino è disposta solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che rendano compatibile l’intervento con il paesaggio.
Per gli interventi rientranti nell’Allegato A, realizzati prima dell’entrata in vigore del regolamento e non soggetti ad altro titolo abilitativo oltre all’autorizzazione paesaggistica, non può disporsi la rimessione in pristino.
Efficacia, regime territoriale e abrogazioni
Le disposizioni si applicano immediatamente nelle regioni a statuto ordinario. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome devono adeguare la propria normativa; fino all’adeguamento restano applicabili le disposizioni regionali vigenti.
L’esonero per le categorie di interventi dell’Allegato A si applica immediatamente in tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze speciali.
Il decreto abroga il DPR 9 luglio 2010, n. 139, dalla data della sua entrata in vigore.
Clausola finanziaria
L’attuazione del regolamento non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni coinvolte vi provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 20 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- DPR · 15 mar 2017DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2017, n. 57
- DPR · 10 gen 2017DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2017, n. 23
- DPR · 29 dic 2016DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2016, n. 260
- DPR · 13 giu 2017DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120
- DPR · 10 lug 2017DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 2017, n. 139
- DPR · 12 set 2016DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2016, n. 194
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →