Sentenza n. 718/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato l’amministrazione all’accredito di € 1.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, durante i quali aveva prestato servizio a tempo determinato, con conseguente obbligo del Ministero di accreditare complessivamente € 1.000,00. La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 15 luglio 2025 e, secondo il ricorrente, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito. Il ricorrente ha chiesto l’attivazione della Carta elettronica, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, poiché il titolo giudiziale proveniva dal giudice ordinario, era passato in giudicato, era stato notificato all’amministrazione con attestazione di conformità e risultava inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, attivando la Carta elettronica e accreditandovi € 1.000,00. Ha nominato, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere anche allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa impedire l’esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto ostative, in concreto, sia la già disposta nomina del commissario ad acta, sia le ragioni individuate dall’Adunanza plenaria n. 15 del 2014, relative alle difficoltà dell’adempimento pubblico, ai vincoli di bilancio, alla crisi della finanza pubblica e alla complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge strutture ministeriali e soggetti esterni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 339,00, oltre contributo unificato, spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di ottenere davanti al giudice amministrativo l’attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l’amministrazione non vi si conformi.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
L’astreinte è astrattamente ammissibile nei confronti dell’amministrazione inadempiente, ma può essere negata quando ricorrano ragioni ostative, oltre all’ipotesi di manifesta iniquità; nel caso concreto tali ragioni sono state ravvisate nella crisi della finanza pubblica, nell’indebitamento pubblico, nella complessità dell’adempimento e nella nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per l’azione di ottemperanza.
art. 479 c.p.c.
notificazione del titolo esecutivo
La notificazione della sentenza esecutiva all’amministrazione è stata ritenuta validamente effettuata presso il domicilio digitale.
art. 124 disp. att. c.p.c.
certificato attestante il passaggio in giudicato
Il certificato della cancelleria ha comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
È la base normativa del beneficio economico oggetto della sentenza del giudice ordinario da eseguire, pari a € 500,00 annui.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato per evidenziare che l’attivazione della Carta elettronica si svolge mediante un procedimento articolato che coinvolge il Ministero, SO.GE.I. e CONSAP.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che accerti un obbligo dell’amministrazione di attribuire una prestazione o corrispondere una somma, purché il titolo sia validamente notificato, sia comprovato il passaggio in giudicato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare all’amministrazione un termine per l’esecuzione e nominare sin da subito un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia, attribuendogli tutti gli adempimenti necessari, inclusi lo stanziamento in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento della spesa.
- L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento all’esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile l’adempimento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alle amministrazioni pubbliche, ma può essere negata quando ricorrano ragioni ostative concrete, tra cui la crisi della finanza pubblica, i vincoli e le difficoltà di bilancio, la complessità organizzativa dell’adempimento e la già disposta nomina di un commissario ad acta.
- La complessità del procedimento amministrativo necessario per dare esecuzione a una condanna, quando coinvolga più uffici pubblici e soggetti esterni incaricati di attività tecniche o operative, può costituire una ragione ostativa alla condanna dell’amministrazione al pagamento dell’astreinte, pur non impedendo l’ordine di esecuzione e la nomina del commissario ad acta.
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