Sentenza n. 715/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di € 500,00 per l’anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata all’Amministrazione il 17 aprile 2025. La sentenza aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00, in relazione all’anno scolastico 2024/2025, condannando l’Amministrazione all’erogazione dell’importo tramite la Carta, con interessi o rivalutazione secondo quanto stabilito nel titolo giudiziale. Il ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato nonché la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell’azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione quale titolo esecutivo e il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Il giudice ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo dovuto in esecuzione del titolo giudiziale. È stato nominato sin d’ora, per l’eventuale perdurare dell’inerzia, il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente, quale commissario ad acta. Il commissario dovrà provvedere entro l’ulteriore termine di 60 giorni, comprese, se necessarie, l’allocazione della somma in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 339,00 oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione un obbligo conformativo o di adempimento.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la disposizione istitutiva della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di € 500,00, oggetto dell’accertamento contenuto nel giudicato da eseguire.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e costituisce, nel caso deciso, uno dei presupposti per l’azione di ottemperanza.
art. 479 c.p.c.
Come modificato, consente di considerare titolo esecutivo la copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Ha modificato l’art. 479 c.p.c., eliminando la necessità della formula esecutiva per le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato previsto dalla disposizione è stato utilizzato per comprovare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato nel titolo giudiziale per la corresponsione di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione non adempia all’obbligo imposto dal titolo, purché siano comprovati il giudicato, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione integrale del giudicato e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
- L’esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione comprende tutte le fasi contabili necessarie, dall’eventuale stanziamento e impegno fino alla liquidazione, all’ordine e al pagamento della spesa.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato; l’amministrazione e il commissario ad acta devono adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale costituisce titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva, sicché la notificazione di tale copia all’amministrazione è idonea a far decorrere il termine dilatorio per l’esecuzione forzata.
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