Sentenza n. 716/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l’attuazione della sentenza n. 124/2024 del Tribunale civile di Treviso, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore complessivo di € 1.000,00 per i due anni scolastici considerati. La sentenza era stata notificata al Ministero il 13 marzo 2024, ma l’Amministrazione non aveva provveduto all’attivazione della Carta né all’accredito dell’importo. La ricorrente ha dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero a una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Ha verificato che la sentenza civile era stata notificata al domicilio digitale dell’Amministrazione, che costituiva titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva ai sensi dell’art. 479 c.p.c. come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e che il giudicato risultava attestato ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e accreditandovi l’importo di € 1.000,00. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni e imponendogli, se necessario, di reperire lo stanziamento e completare le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. La mancanza di fondi di bilancio o di cassa non è stata ritenuta una causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di escluderla anche in presenza di altre ragioni ostative. Il TAR ha ravvisato tali ragioni nella crisi della finanza pubblica, nell’ammontare del debito pubblico, nella complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più uffici e soggetti esterni, nonché nella mole eccezionale del contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 339,00, oltre contributo unificato, spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza civile passata in giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare, su richiesta di parte, una penalità di mora; la misura può tuttavia essere esclusa non solo quando manifestamente iniqua, ma anche per altre ragioni ostative, valutabili in concreto.
art. 479 c.p.c.
Le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva, secondo la disciplina richiamata dalla sentenza.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo inutile decorso consente di procedere per l’attuazione coattiva del giudicato.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza civile costituisce prova del giudicato nel giudizio di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di € 500,00, riconosciuta nel caso concreto anche per gli anni scolastici oggetto della sentenza civile.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplina il coinvolgimento di soggetti incaricati della predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web, rilevante per la valutazione della complessità del procedimento esecutivo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per conseguire l’attuazione di una sentenza civile passata in giudicato che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di prestazione o di comportamento, purché siano provati il titolo esecutivo, il passaggio in giudicato e l’inadempimento dell’Amministrazione.
- Quando il giudicato civile è stato notificato alla pubblica amministrazione e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti degli enti pubblici, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Nell’esecuzione del giudicato, l’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento: il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento dovuto.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma può essere negata quando ricorrano concrete ragioni ostative, comprese la crisi della finanza pubblica, la complessità dell’iter esecutivo e l’eccezionale serialità del contenzioso, soprattutto quando sia già stata disposta la nomina di un commissario ad acta.
- La nomina di un commissario ad acta dipendente della stessa Amministrazione debitrice non comporta, in assenza di diversa previsione, la liquidazione di un compenso aggiuntivo per l’attività commissariale.
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