Cassazione Civile, Ordinanza n. 04222/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di liquidazione emesso per la registrazione di un contratto di cessione volontaria di beni immobili stipulato nell'ambito di una procedura espropriativa per la realizzazione della TAV. L'Ufficio aveva tassato con aliquota del 3% l'indennità aggiuntiva spettante al proprietario-coltivatore diretto e altre voci indennitarie (anticipazioni colturali, frutti pendenti, deprezzamento del reliquato, demolizione di manufatti/soprassuoli, indennità di occupazione), oltre a richiedere l'imposta di bollo. I ricorrenti sostenevano che tali somme non facessero parte del prezzo di cessione e dovessero essere tassate come quietanze con aliquota dello 0,50%, con esenzione da bollo; contestavano inoltre la pretesa dell'Ufficio sulla verifica dell'autoliquidazione, deducevano ultrapetizione sulla questione dell'art. 3-ter d.lgs. 463/1997 e censuravano la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'indennità aggiuntiva e le altre indennità collegate all'espropriazione abbiano natura patrimoniale, perché compensano specifici pregiudizi economici derivanti dall'ablazione o dall'occupazione del bene, e che quindi, in assenza di una disciplina speciale, siano soggette all'aliquota residuale del 3% prevista dall'art. 9 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986, non già all'aliquota dello 0,50% per le quietanze. Ha confermato l'assoggettamento a bollo per difetto dei presupposti dell'esenzione, limitata agli atti relativi a procedure promosse dallo Stato o da enti pubblici in senso proprio. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di interesse, e ha respinto anche le doglianze sulle spese, sia quanto alla mancata compensazione sia quanto alla debenza delle spese quando l'Amministrazione si difenda tramite propri funzionari. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 44, comma 2, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Nel trasferimento volontario nell'ambito della procedura espropriativa la base imponibile è il prezzo della cessione; tuttavia, per le somme che non integrano il prezzo ma hanno contenuto patrimoniale autonomo, opera la disciplina residuale della tariffa.
art. 6, Parte Prima, Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L'aliquota dello 0,50% per le quietanze non si applica alle indennità aventi autonoma natura patrimoniale, perché la dichiarazione di ricezione è ancillare e, se del caso, assorbita dall'atto principale.
art. 9, Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Costituisce la clausola di chiusura per gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; è l'aliquota applicabile alle indennità espropriative e di occupazione qui in discussione.
art. 21, comma 3, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La dichiarazione di ricezione delle somme contenuta nell'atto principale è esente da autonoma tassazione di registro.
art. 40, commi 1 e 4, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
L'indennità di esproprio e quella aggiuntiva del coltivatore diretto hanno presupposti e funzioni distinte; la seconda compensa la perdita del lavoro agricolo sul fondo espropriato.
art. 33 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato per il deprezzamento della parte residua espropriata, quale ulteriore pregiudizio patrimoniale compensato da un'indennità autonoma.
art. 50, comma 1, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
L'indennità di occupazione temporanea è prestazione indennitaria collegata all'occupazione legittima e, per la sua natura patrimoniale, ricade nell'aliquota residuale del 3%.
art. 3-ter d.lgs. 18 settembre 1997, n. 463
La censura relativa ai limiti del controllo dell'Ufficio sull'autoliquidazione è stata ritenuta non pertinente/inammissibile per difetto di interesse nel caso concreto.
art. 22, Tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
L'esenzione dall'imposta di bollo vale solo per gli atti relativi a procedure di espropriazione promosse dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici in senso proprio; non si estende a soggetti privati o a società di capitali, anche se partecipate pubblicamente.
art. 1, comma 1-bis, n. 4, Tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
Richiamato dai ricorrenti in relazione al regime di bollo, ma non idoneo a fondare l'esenzione nel caso esaminato.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le spese processuali nel giudizio tributario sono ripetibili anche quando l'Amministrazione si difenda tramite propri funzionari.
La compensazione delle spese resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, nei limiti di legge.
La censura di ultrapetizione non è utilmente proponibile se la questione non era stata dedotta e la pronuncia non incide sul bene della vita del ricorrente.
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse quando la statuizione contestata non arreca alcuna concreta lesione alla parte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in solido.
Massime di principio
- Nella cessione volontaria disposta nell'ambito di una procedura espropriativa, le somme corrisposte a titolo di indennità ulteriori rispetto al prezzo della cessione vanno qualificate in base alla loro funzione economico-patrimoniale e non in base alla mera circostanza che siano oggetto di dichiarazione di ricezione nell'atto.
- Le indennità che compensano perdite patrimoniali o pregiudizi economici conseguenti all'espropriazione o all'occupazione legittima integrano prestazioni a contenuto patrimoniale e, in mancanza di specifica disciplina, scontano l'aliquota residuale prevista per gli atti diversi aventi contenuto patrimoniale.
- L'aliquota propria delle quietanze non si applica quando la dichiarazione di pagamento è solo accessoria rispetto a un atto principale che già contiene la prestazione economicamente rilevante.
- L'esenzione dall'imposta di bollo prevista per gli atti relativi a procedure espropriative deve essere interpretata restrittivamente e non può essere estesa in via analogica a soggetti diversi dallo Stato o dagli enti pubblici espressamente contemplati.
- Nel processo civile e tributario la censura di ultrapetizione o di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è inammissibile se il deducente non dimostra un concreto interesse ad impugnare la statuizione contestata.
- La decisione sulla compensazione delle spese di lite rientra nella discrezionalità del giudice di merito, salvo il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
- Nel giudizio tributario le spese possono essere poste a carico della parte soccombente anche se l'Amministrazione si è difesa tramite propri funzionari.
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