Cassazione Civile, Ordinanza n. 04149/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di presa in carico relativo a un avviso di accertamento per IVA, sanzioni e accessori pari a euro 1.883.555,30, sostenendo che la notifica dell'atto presupposto non fosse andata a buon fine. In appello la CTR aveva invece ritenuto perfezionata la notifica dell'avviso di accertamento presso il legale rappresentante della società, applicando l'art. 140 c.p.c. per temporanea irreperibilità del destinatario e dichiarando tardivo il ricorso. In cassazione la contribuente ha dedotto, con un unico motivo, violazione dell'art. 8 L. n. 890/1982 e dell'art. 2697 c.c., lamentando che il giudice di merito avesse considerato ritualmente perfezionata la notifica pur in mancanza della prova della ricezione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), e che fosse stato valorizzato un documento asseritamente non presente agli atti; ha richiamato anche l'esito favorevole ottenuto in un diverso giudizio relativo a un altro avviso per il 2016.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso. Ha osservato che la censura, formulata come violazione di legge e dell'onere della prova, in realtà mirava a contestare che la sentenza di appello avesse fondato la decisione su un documento non acquisito agli atti, ossia un tipico errore di percezione. Tale doglianza integra un vizio revocatorio, deducibile con revocazione e non con ricorso per cassazione. La Corte ha inoltre precisato che il diverso esito di altro giudizio relativo a un distinto atto impositivo non era dirimente. Conseguentemente ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese, dando atto anche del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La censura proposta è stata formalmente incardinata come violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che il contenuto reale della doglianza fosse diverso e non riconducibile a tale vizio.
art. 8 L. 20 novembre 1982, n. 890
Richiamato dalla ricorrente per contestare il perfezionamento della notifica postale e la necessità della prova della ricezione della CAD.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'onere di provare il corretto perfezionamento della notifica gravasse sull'Ufficio.
Menionato dalla CTR come disciplina applicata alla notificazione eseguita presso il legale rappresentante per temporanea irreperibilità del destinatario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Citato quale norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando una parte deduce che il giudice di merito abbia deciso sulla base di un documento in realtà non presente nel fascicolo, la censura attiene a un errore di percezione del giudice e integra un vizio revocatorio, non un motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
- La contestazione della ritualità della notificazione deve essere supportata dal corretto inquadramento del vizio dedotto: se si lamenta l'erronea supposizione dell'esistenza di un documento processuale, non è sufficiente invocare norme sulla notifica o sull'onere della prova.
- Il diverso esito di un giudizio relativo a un atto impositivo distinto non consente, di per sé, di infirmare la decisione impugnata nel nuovo giudizio, soprattutto quando la precedente pronuncia dipenda da una questione processuale specifica e non da un accertamento di merito sovrapponibile.
- La deduzione del mancato perfezionamento della notificazione deve confrontarsi con la documentazione effettivamente acquisita agli atti; altrimenti la doglianza si risolve in una critica alla ricostruzione fattuale del giudice di merito, estranea al sindacato di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04146/2024 del 15/02/2024
- ordinanza_civile · 15 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04148/2024 del 15/02/2024
- ordinanza_civile · 15 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04150/2024 del 15/02/2024
- ordinanza_civile · 15 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04153/2024 del 15/02/2024
- ordinanza_civile · 15 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04156/2024 del 15/02/2024
- ordinanza_civile · 15 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04157/2024 del 15/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →