Cassazione Civile, Ordinanza n. 04146/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dall'invio, nel 2006, di un assegno bancario di traenza di circa Euro 4.700 da parte di una società assicuratrice, spedito a mezzo posta ordinaria in favore di una determinata beneficiaria. L'assegno fu poi pagato dall'ufficio postale a un soggetto diverso dalla destinataria indicata. Nel 2018 la mittente agì in giudizio sostenendo di avere dovuto corrispondere una seconda volta la somma e chiedendo la condanna dell'ente postale al pagamento dell'importo dell'assegno. Il giudice di pace rigettò la domanda; in appello il tribunale accolse la pretesa e condannò il gestore postale al pagamento dell'importo oltre interessi. Nel ricorso per cassazione la società postale dedusse, con due motivi, da un lato la violazione dell'art. 43 l. assegni e delle norme sulla diligenza, sostenendo che non vi fosse prova di una negligenza nell'identificazione del presentatore all'incasso, che fosse stata seguita la procedura interna 'Oracolo' e che la falsificazione non fosse rilevabile ictu oculi, oltre a contestare la prova del danno e del suo ammontare; dall'altro lato dedusse la violazione della disciplina postale e delle norme sul concorso di colpa, sostenendo che la mittente avesse colposamente spedito l'assegno per posta ordinaria senza prova della ricezione da parte del legittimo destinatario.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. Quanto al primo, ha osservato che le censure si limitavano a riproporre difese già esaminate dal giudice di merito e non scalfivano l'accertamento di fatto secondo cui la negligenza della società postale risultava provata dalla mancata osservanza della procedura ABI del 7 maggio 2001, dalla mancata dimostrazione dell'applicazione della procedura 'Oracolo' e soprattutto dall'erroneità del codice fiscale del soggetto che aveva riscosso l'assegno, elemento incompatibile con un corretto controllo identificativo. La Corte ha anche ribadito che le circolari ABI non hanno efficacia normativa, pur potendo concorrere a determinare il contenuto del contratto secondo l'accertamento del giudice di merito. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto non scrutinabile in cassazione il dedotto concorso di colpa della mittente, poiché la questione non risultava ritualmente devoluta in appello né adeguatamente riproposta, con conseguente formazione del giudicato interno; ha inoltre richiamato il principio secondo cui il concorso colposo della vittima è rilevabile d'ufficio solo se la questione sia stata mantenuta viva nei gradi di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione del presupposto per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 43 r.d. n. 1736 del 21/12/1933
Norma invocata dalla ricorrente sulla regolarità del pagamento dell'assegno; la Corte non nega in astratto il riferimento, ma conferma la responsabilità del pagatore in presenza di accertata negligenza nell'identificazione del presentatore.
Richiamato come parametro di diligenza qualificata nell'attività di pagamento; la Corte valorizza l'accertamento di merito sulla mancata osservanza delle procedure di controllo.
Invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione probatoria; la Corte ritiene che le doglianze non incidano sull'accertamento di fatto del giudice di merito.
art. 38 d.P.R. n. 655 del 29/05/1982
Norma richiamata dalla ricorrente nel contestare la disciplina del servizio postale; non viene accolta una lettura idonea a escludere la responsabilità del pagatore.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma non decisivo nella soluzione della controversia.
art. 105 d.P.R. n. 655 del 29/05/1982
Norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della propria censura sulla disciplina postale; non è stata ritenuta idonea a escludere la responsabilità accertata.
d.m. 26/02/2004, Carta di qualità del servizio pubblico postale
Richiamato come fonte regolatrice del servizio postale; la Corte non vi fonda un esonero di responsabilità per la ricorrente.
Allegato A al d.m. 26/02/2004, Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di Poste Italiane
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne ricava un limite alla responsabilità in concreto diverso da quello già accertato dal giudice di merito.
delibera AGCOM n. 385/13/Cons.
Citata dalla ricorrente a sostegno del secondo motivo; non è stata ritenuta idonea a sovvertire l'esito del giudizio.
La Corte afferma che il concorso colposo del danneggiato è rilevabile d'ufficio solo se la questione sia stata ritualmente introdotta o mantenuta nei gradi di merito; in difetto, opera il giudicato interno.
Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 41 c.p. nella prospettazione del concorso di colpa; non assume rilievo decisivo nella decisione.
Citato nel secondo motivo; non incide sulla soluzione adottata dalla Corte.
art. 43 legge assegni
Richiamato nel secondo motivo quale disciplina del pagamento dell'assegno; la Corte non accoglie la tesi della ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, comporta l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Evocato indirettamente nella parte della motivazione sul tema probatorio; la Corte valorizza la prova della negligenza e del mancato corretto controllo identificativo.
Massime di principio
- Nel pagamento di un assegno inviato e riscosso da un soggetto diverso dal legittimo beneficiario, la responsabilità del soggetto pagatore può essere affermata quando risulti provato il mancato rispetto delle procedure di identificazione e controllo normalmente esigibili secondo la diligenza qualificata dell'operatore.
- La circostanza che una procedura interna o di settore sia stata astrattamente prevista non esclude la responsabilità se non sia dimostrata la sua effettiva e corretta applicazione nel caso concreto.
- L'erroneità di un dato identificativo univoco del presentatore all'incasso, come il codice fiscale, costituisce elemento probatorio significativo della mancata corretta identificazione e può sorreggere l'accertamento di negligenza.
- Le circolari associative o gli standard di settore, pur non avendo di per sé efficacia normativa generale, possono concorrere a definire il contenuto dell'obbligo di diligenza se richiamati e valutati dal giudice di merito.
- Il concorso di colpa del danneggiato non è scrutinabile in cassazione se non risulta ritualmente dedotto, mantenuto vivo o riproposto nei gradi di merito, poiché in difetto si forma giudicato interno sulla relativa questione.
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