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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04156/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un soggetto che aveva svolto l'incarico di liquidatore di una società poi fallita aveva chiesto l'ammissione al passivo del credito per il compenso maturato. Il giudice delegato aveva escluso il credito e il tribunale, decidendo sull'opposizione allo stato passivo, aveva confermato il rigetto ritenendo fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dal fallimento: il liquidatore, pur essendo tenuto a conservare il valore della società e ad attivarsi per il recupero dei contributi dovuti dai soci in base allo statuto e al regolamento, non aveva svolto alcuna attività per ottenerne il pagamento. Il ricorrente ha impugnato il decreto per violazione degli artt. 2697, 1218, 1223, 1460 e 2325 c.c., sostenendo: che non vi fosse prova del suo inadempimento, perché i contributi dei soci erano collegati al sinallagma della prestazione dei servizi e la società non aveva potuto erogarli per il sequestro penale e l'ordinanza di demolizione; che il fallimento non aveva provato il danno; che, in presenza di inadempimento solo parziale, non poteva essere rifiutato integralmente il pagamento; che, inoltre, in tema di ammissione al passivo del compenso professionale, non gravava sul professionista l'onere di provare la propria diligenza, spettando al curatore allegare lo specifico comportamento negligente e la doverosità della condotta omessa.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e per il resto infondato, osservando che il ricorrente non si era confrontato realmente con la ratio del decreto impugnato. Il tribunale aveva infatti accertato in fatto che il liquidatore non aveva compiuto attività per recuperare dai soci i contributi dovuti per le spese ordinarie e straordinarie della società ai sensi dell'art. 5 dello statuto, e aveva quindi legittimamente accolto l'eccezione di inadempimento. La Cassazione ha ribadito che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il fallimento può opporre l'eccezione di inadempimento nei confronti del credito al compenso del professionista, con onere del creditore di dimostrare il corretto adempimento. Ha inoltre precisato che l'eccezione ex art. 1460 c.c. non richiede i presupposti della risoluzione del contratto e può operare anche in caso di adempimento inesatto; la proporzione tra inadempimento e rifiuto di pagamento è questione di merito, qui non censurata con il corretto vizio motivazionale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova: chi agisce per il proprio credito deve provare il titolo e allegare l'inadempimento altrui; il debitore che eccepisce l'inadempimento deve dimostrare il fatto estintivo o il corretto adempimento, secondo i criteri ordinari applicabili anche all'eccezione ex art. 1460 c.c.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dal ricorrente e nel quadro della responsabilità contrattuale; la Corte lo considera insieme alla disciplina dell'inadempimento e del riparto probatorio.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 1460 c.c.

    l'eccezione di inadempimento è ammessa anche per adempimento inesatto; non presuppone la gravità dell'inadempimento richiesta per la risoluzione e consente il rifiuto di adempiere quando l'altra parte non ha adempiuto o ha adempiuto inesattamente.

  • art. 2325 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma non oggetto di autonoma elaborazione decisoria nella sentenza.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    la censura sulla misura dell'inadempimento e sulla legittimità del rifiuto integrale del corrispettivo attiene all'accertamento di fatto ed è scrutinabile, al più, nei limiti del vizio di omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma richiamata quale fonte della modifica all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 sul contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore può opporre l'eccezione di inadempimento al credito del professionista o del soggetto che chiede il compenso, purché contesti specificamente la non corretta o incompleta esecuzione della prestazione.
  • Ai fini del riparto dell'onere della prova, il creditore che chiede l'ammissione del proprio credito deve provare il titolo e allegare l'inadempimento altrui; se il fallimento eccepisce l'inadempimento, il creditore deve provare di avere esattamente adempiuto secondo la diligenza richiesta dal mandato o dall'incarico.
  • L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non richiede, a differenza della risoluzione del contratto, un inadempimento grave: basta anche un adempimento inesatto della controparte, se idoneo a giustificare il rifiuto della prestazione corrispettiva.
  • La valutazione sulla proporzione tra inadempimento contestato e rifiuto totale del pagamento è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di omesso esame di fatti decisivi.
  • Se il ricorso per cassazione non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a contestazioni astratte o non pertinenti, il motivo è inammissibile o comunque non può condurre alla cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniInadempimentoMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

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