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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04148/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia trae origine dalla revoca, da parte di una società, dell’amministratore delegato di una propria controllata a seguito dell’accertata violazione di un patto di non concorrenza contenuto in un accordo stipulato con la società controllante. L’amministratore revocato aveva inviato una lettera ai vertici di un’associazione di categoria, letta nel consiglio di amministrazione, che secondo la Corte d’appello integrava una condotta concorrenziale vietata. In primo grado erano state accolte, tra l’altro, le domande dell’amministratore per il compenso maturato e respinte le pretese risarcitorie della società; in appello la decisione è stata in parte riformata, riconoscendo la giusta causa di revoca e confermando il diritto al compenso per il periodo anteriore alla revoca. L’erede dell’amministratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) erronea applicazione dell’art. 2390 c.c. agli amministratori di s.r.l.; (2) erronea ritenuta sussistenza della violazione del divieto di concorrenza in assenza di prove di condotte materiali e dannose; (3) erronea interpretazione del patto di non concorrenza per mancata ricostruzione della comune volontà delle parti; (4) erronea applicazione dell’art. 2390 c.c. in relazione alla pretesa autorizzazione implicita derivante dalla nomina di un soggetto che svolgeva attività concorrente. Le società resistenti hanno proposto anche ricorso incidentale, sostenendo che il principio inadimplenti non est adimplendum avrebbe dovuto impedire il pagamento del compenso, poiché la violazione del patto di non concorrenza avrebbe comportato l’inadempimento dell’amministratore e dunque la perdita del diritto al corrispettivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. I motivi del ricorso principale sono stati dichiarati inammissibili: il primo, il terzo e il quarto per difetto di attinenza alla ratio decidendi, poiché la decisione d’appello si fondava essenzialmente sulla natura contrattuale del patto di non concorrenza e sulla sua violazione, non sull’applicazione diretta dell’art. 2390 c.c.; il secondo perché mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito sulla gravità e rilevanza della condotta. Il ricorso incidentale è stato respinto perché l’art. 1460 c.c. ha efficacia solo dilatoria e presuppone una prestazione ancora possibile, mentre la violazione del divieto di concorrenza relativo a un periodo già trascorso integra un inadempimento definitivo che può dar luogo solo a un’obbligazione risarcitoria; nel caso concreto, però, la Corte d’appello aveva escluso, con statuizione non censurata, l’esistenza di un danno causalmente collegato alla violazione. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca, con onere per entrambe le parti di versare l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2390 c.c.

    Richiamato dalla Corte territoriale come argomento ulteriore, ma ritenuto non decisivo nel giudizio di legittimità perché la ratio decidendi si fondava sul patto di non concorrenza di natura contrattuale.

  • art. 1362 c.c.

    Le censure sull’interpretazione del patto sono state dichiarate inammissibili perché sollecitavano una rivalutazione del merito e degli atti di causa.

  • art. 1366 c.c.

    Le doglianze sulla violazione delle regole interpretative del contratto sono state ritenute meramente assertive e di merito.

  • art. 1367 c.c.

    La ricorrente ha invocato tale norma, ma la Corte ha rilevato che la censura richiedeva accertamenti di fatto non consentiti in cassazione.

  • art. 2596 c.c.

    Richiamato nel motivo sull’interpretazione del patto di non concorrenza, ma non scrutinato nel merito per inammissibilità.

  • art. 1218 c.c.

    Citato nel secondo motivo come norma asseritamente violata, ma la censura è stata qualificata come richiesta di riesame del merito.

  • art. 1222 c.c.

    Richiamato con riferimento alla pretesa violazione del divieto di concorrenza; la doglianza è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione probatoria, ma la Corte ha escluso che il motivo fosse scrutinabile perché diretto a una rivalutazione del fatto.

  • art. 1460 c.c.

    Il principio inadimplenti non est adimplendum è stato ritenuto applicabile solo come rimedio dilatorio e non definitivo; non consente di rifiutare il pagamento per una prestazione negativa ormai impossibile da adempiere tardivamente.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente incidentale per sostenere che la contestazione del credito era stata tempestivamente formulata; la Corte non ha accolto la doglianza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le ricorrenti.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile il motivo che non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si fonda su una norma richiamata solo in via accessoria o ad abundantiam.
  • Le censure che, sotto la veste della violazione di legge o dei canoni ermeneutici, mirano a ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove sono inammissibili.
  • La violazione di un patto di non concorrenza di fonte contrattuale può legittimare la revoca per giusta causa dell’amministratore se incide sul rapporto fiduciario con la società.
  • Il principio inadimplenti non est adimplendum opera come rimedio temporaneo e presuppone una prestazione ancora eseguibile; non giustifica il rifiuto del pagamento quando l’inadempimento riguarda una prestazione negativa ormai riferita a un tempo trascorso e quindi non più adempiibile.
  • L’inadempimento definitivo di un obbligo di non fare non consente solo di opporre l’eccezione di inadempimento, ma può al più fondare una pretesa risarcitoria, che però resta subordinata alla prova del danno e del nesso causale.
  • Il diritto al compenso per l’attività svolta in periodo anteriore alla revoca non viene meno automaticamente per il solo fatto che la revoca sia stata disposta per giusta causa, se non sia dimostrata una valida eccezione o un credito risarcitorio compensabile.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriPatti parasocialiInadempimentoCompensazioneImpugnazioni
RamiSocietarioContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

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