Cassazione Civile, Ordinanza n. 16428/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lazio che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di norme di diritto sostenendo la nullità o inesistenza della cartella per mancanza di sottoscrizione e per assenza della indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell’atto, invocando l’art. 15, comma 7, d.l. n. 78/2009 come norma prevalente sul decreto ministeriale che disciplina il contenuto della cartella. Con il secondo motivo ha denunciato il difetto di motivazione della cartella, lamentando che non fossero indicate le variazioni apportate alla dichiarazione, non vi fosse un prospetto dei versamenti mancanti e mancasse il riscontro della comunicazione di irregolarità prodromica, asseritamente non prodotta né provata come consegnata al contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento non ne comporta l’invalidità, poiché l’atto è validamente esistente se inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo competente; inoltre, la disciplina della cartella di pagamento non prevede la firma autografa e quindi non opera la sostituzione della firma prevista dall’art. 15, comma 7, d.l. n. 78/2009. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il ricorrente non aveva trascritto il contenuto dell’atto impugnato, impedendo il controllo di legittimità sulla censura, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
regola il controllo automatizzato delle dichiarazioni e costituisce il presupposto della cartella impugnata.
la cartella di pagamento è predisposta secondo un modello approvato con decreto ministeriale, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma l’intestazione e l’indicazione della causale tramite codice.
art. 15, comma 7, d.l. n. 78/2009
la sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del responsabile opera solo per atti per i quali la firma sia prevista dalle norme che li disciplinano; non rileva per la cartella di pagamento, che non richiede sottoscrizione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il vizio dedotto per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
impone la specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, a presidio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
legittima il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La mancata sottoscrizione della cartella di pagamento non determina di per sé nullità o inesistenza dell’atto, purché esso sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo competente.
- La disciplina specifica della cartella di pagamento prevale nella sua regolazione propria: se il modello normativo non richiede la firma autografa, non può pretendersi l’applicazione della norma che sostituisce la firma con la stampa del nominativo del responsabile.
- Nel ricorso per cassazione che censuri la motivazione di un atto amministrativo tributario è necessario trascrivere il contenuto dell’atto stesso o comunque indicarne specificamente il contenuto, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione richiede che la Corte possa comprendere la doglianza e verificarla sulla base del solo ricorso, senza dover accedere ad altri atti del processo.
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