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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20835/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La lite nasce da un preavviso di fermo amministrativo notificato per un importo complessivo derivante da debiti IRPEF, tassa smaltimento rifiuti, tassa automobilistica, sanzioni del codice della strada e spese di procedura. La contribuente ha impugnato il solo segmento riferito ai debiti tributari, ma il ricorso è stato rigettato nei gradi di merito. In cassazione ha proposto nove motivi: 1) nullità/invalidità della notifica delle cartelle presupposte, asseritamente eseguita a mani del portiere senza previa ricerca del destinatario; 2) violazione delle norme sulla notifica delle cartelle esattoriali; 3) prescrizione di alcuni crediti e decadenza della riscossione relativamente a specifiche cartelle; 4) omesso esame della mancata produzione degli originali della documentazione; 5) omesso esame della mancata produzione degli avvisi di accertamento presupposti alle cartelle; 6) omesso esame dei vizi di notifica dell'atto esecutivo e dell'incompetenza territoriale del centro operativo di Pescara; 7) omesso esame della richiesta di verifica delle sottoscrizioni degli avvisi di accertamento; 8) illegittimità delle somme richieste a titolo di IVA su tributi rifiuti; 9) omessa chiarezza sulle modalità di calcolo degli interessi. La censura centrale mira a rimettere in discussione la legittimità delle cartelle e degli avvisi presupposti al preavviso di fermo, nonostante tali atti non risultassero impugnati nei termini e non risultasse dedotta in appello la questione della validità delle notificazioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in sintesi, che: i primi due motivi fossero inammissibili perché la questione della validità delle notifiche delle cartelle presupposte non risultava devoluta in appello e il ricorso non era autosufficiente; il terzo motivo fosse inammissibile perché concernente cartelle non impugnate nei termini; i motivi dal quarto al nono fossero inammissibili perché diretti a contestare fatti o atti irrilevanti nel giudizio sul preavviso di fermo, oppure perché introducevano questioni non trattate nei gradi di merito e comunque riferite ad atti presupposti non impugnati tempestivamente. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese ad Agenzia delle Entrate e all'agente della riscossione, mentre nulla è stato disposto per Comune e Regione, rimasti intimati e non costituiti. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla notificazione, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la censura è dichiarata inammissibile per difetto di devoluzione e autosufficienza.

  • art. 7, comma 3, L. n. 890/1982

    Richiamato insieme all'art. 139 c.p.c. per contestare la notifica a mani del portiere; la censura non è esaminata nel merito per ragioni processuali.

  • art. 156 c.p.c.

    Invocato per sostenere la nullità della notifica; la Corte non lo applica nel merito poiché la questione non era stata ritualmente devoluta.

  • art. 12, d.lgs. n. 46/1999

    Richiamato per denunciare irregolarità nella notifica delle cartelle esattoriali; motivo dichiarato inammissibile.

  • art. 25, d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato per la prescrizione/decadenza di crediti portati da cartelle non impugnate nei termini; la Corte esclude che possano essere rimesse in discussione in questo giudizio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro di deduzione di violazioni di legge nei primi tre motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Usato per dedurre omesso esame di fatti decisivi; la Corte ribadisce che il vizio richiede un fatto storico decisivo, non la mera contestazione dell'istruttoria o dell'apprezzamento delle prove.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte lo richiama quale requisito di chiarezza ed esposizione del fatto processuale, sanzionato con inammissibilità se il ricorso non consente di ricostruire le questioni devolute.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Richiamato in relazione all'onere di indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta e il momento della sua deduzione processuale.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per l'onere di deposito e specifica indicazione degli atti rilevanti ai fini dell'ammissibilità del motivo.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Citato solo per la fissazione della decisione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Citato solo per il rito camerale di trattazione del ricorso per cassazione.

  • art. 42, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per contestare la sottoscrizione degli avvisi di accertamento presupposti; il motivo è dichiarato inammissibile perché riferito ad atti non impugnati tempestivamente.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la determinazione degli interessi; la questione è dichiarata inammissibile perché nuova e non dedotta nei gradi di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la deduzione di questioni nuove non trattate nei gradi di merito, salvo che siano rilevabili d'ufficio e risultino specificamente allegati l'avvenuto loro dedotto e l'atto processuale in cui ciò è avvenuto.
  • Il requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. impone un'esposizione chiara e autosufficiente della vicenda processuale e delle questioni già devolute, senza necessità per la Corte di attingere ad atti esterni al ricorso.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è configurabile con la sola contestazione della mancata produzione di documenti o della valutazione delle prove.
  • In un giudizio avente ad oggetto il preavviso di fermo amministrativo non possono essere rimesse in discussione, se non tempestivamente impugnate, le cartelle o gli atti presupposti definitivamente divenuti inoppugnabili.
  • Se il giudice di merito ha dichiarato inammissibili le doglianze relative ad atti presupposti non oggetto del giudizio, il ricorrente deve censurare specificamente tale statuizione e non riproporre direttamente i vizi degli atti stessi.
  • Le censure sulla regolarità della notifica o sulla sottoscrizione di atti presupposti devono essere dedotte tempestivamente nei confronti degli atti medesimi; non possono essere recuperate indirettamente nel giudizio contro l'atto consequenziale, quando i termini di impugnazione siano spirati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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