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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26190/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di recupero IVA relativo all’anno d’imposta 2013, emesso nei confronti di una società che gestiva una centrale di cogenerazione in forza di un contratto di lungo termine con la controllante tedesca. L’Ufficio aveva disconosciuto la detrazione IVA, ritenendo che una componente di costo collegata all’adeguamento del corrispettivo in base al cambio euro/franco svizzero fosse non inerente, illogica e macroscopicamente antieconomica rispetto al servizio fornito, poiché il prezzo della prestazione era in euro. La CTR aveva invece accolto l’appello della contribuente, osservando che non era contestata l’effettività dei costi, ma solo l’inerenza, e che l’amministrazione non aveva fornito prova dell’antieconomicità manifesta o del carattere abusivo/elusivo dell’operazione. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 19 e 60 d.P.R. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la legittimità del disconoscimento della detrazione IVA e, soprattutto, avesse posto l’onere probatorio a carico dell’Ufficio; (2) nullità della sentenza per omessa motivazione e violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, lamentando che la CTR non si fosse pronunciata adeguatamente sulla censura relativa all’inerenza dei costi all’attività d’impresa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo un vizio di motivazione: la sentenza d’appello conteneva una motivazione sufficiente e intellegibile, idonea a superare la soglia del "minimo costituzionale", poiché esponeva le ragioni dell’accoglimento dell’appello in tema di inerenza e congruità dei costi. Ha poi rigettato il primo motivo, affermando che in materia IVA il giudizio di congruità non coincide con quello di inerenza e che la mera antieconomicità non basta a negare la detrazione, salvo che sia dimostrata dall’amministrazione una antieconomicità manifesta e macroscopica, idonea a fungere da indice di non verità della fattura o di non inerenza. Nel caso concreto, la CTR aveva correttamente ritenuto che l’onere di dimostrare la assoluta incongruenza e la manifesta antieconomicità dei costi gravasse sull’amministrazione finanziaria e che tale prova non fosse stata offerta. Le spese sono state poste a carico dell’Agenzia delle entrate; esclusa l’applicazione del contributo unificato aggravato per l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura per nullità della sentenza e omessa motivazione.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se mancante o apparente, non quando sia sufficiente a rendere comprensibile la ratio decidendi.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso decisorio.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in tema di diritto alla detrazione IVA e di requisiti sostanziali della detrazione.

  • art. 60 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare l’esistenza, la natura e la destinazione del costo all’attività d’impresa grava originariamente sul contribuente; l’Ufficio, per negare l’inerenza in IVA, deve fornire elementi oggettivi ulteriori quando invochi l’antieconomicità.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione apparente non supera il "minimo costituzionale" richiesto dalla norma.

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Non applicato nel caso, poiché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.

Massime di principio

  • In materia di IVA, la congruità economica della spesa non coincide con l’inerenza: il diritto alla detrazione non può essere negato per il solo fatto che l’operazione appaia sconveniente o non allineata a criteri di mercato, salvo prova di una antieconomicità manifesta e macroscopica.
  • L’inerenza va accertata in termini qualitativi, come riferibilità del costo all’attività d’impresa; la mera sproporzione quantitativa non basta, se non assume valore indiziario di estraneità del costo all’impresa o di non veridicità della fattura.
  • Il contribuente deve provare e documentare l’esistenza del costo, i fatti giustificativi e la sua concreta destinazione all’attività d’impresa; tuttavia, quando l’amministrazione contesti l’inerenza invocando l’antieconomicità, deve allegare e dimostrare elementi oggettivi che sorreggano il giudizio negativo.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente il controllo sulla correttezza logica e giuridica del decisum; non ricorre nullità se la sentenza espone, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione.
  • L’amministrazione finanziaria non può limitarsi a richiamare un generico scostamento dai presunti parametri di normalità di mercato, dovendo spiegare perché, nel caso concreto, il costo sia estraneo all’attività esercitata e quindi non inerente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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