Cassazione Civile, Ordinanza n. 28479/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
Il destinatario di una cartella di pagamento notificata per posta ha promosso querela di falso contro l'avviso di ricevimento, sostenendo che la sottoscrizione apposta sul modulo non fosse riconducibile a lui e che l'agente postale avesse falsamente attestato l'autenticità della firma. I giudici di merito hanno rigettato la domanda e la Corte d'appello ha confermato, ritenendo che, nel caso di notifica diretta della cartella ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602/1973, si applichino le regole del servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982; pertanto non è richiesta l'identificazione del consegnatario né l'indicazione della sua qualità, e l'avviso non attesta, nel caso concreto, che la firma fosse attribuita al destinatario. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973, del regolamento postale, degli artt. 12 e 14 L. n. 890/1982, dell'art. 1335 c.c., dell'art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 3, 24 e 97 Cost. e dell'art. 6 L. n. 212/2000, sostenendo in sostanza che la notificazione sarebbe nulla se la firma del consegnatario non fosse leggibile e qualificata, e che la querela di falso sarebbe stata necessaria per escludere una implicita attestazione di avvenuta consegna al destinatario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse conforme ai consolidati precedenti di legittimità sulla notificazione diretta della cartella di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: in tale ipotesi si applicano le regole del servizio postale ordinario, è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario con la sottoscrizione del registro e dell'avviso di ricevimento, e non occorre la completa indicazione delle generalità del soggetto che riceve il piego. La Corte ha anche chiarito che, nel caso concreto, la querela di falso era inammissibile perché il ricorrente non aveva contestato un'attestazione pubblica sulla propria identità quale destinatario, ma soltanto la riconducibilità a sé della sottoscrizione illeggibile, circostanza non attestata dall'agente postale e quindi liberamente contestabile senza querela di falso. Sono state inoltre ritenute irrilevanti, ai fini del giudizio, le questioni sulla validità della notificazione e sull'eventuale presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. La Corte ha posto le spese a carico del ricorrente e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
comma 1, prima alinea; comma 1, seconda parte
La notificazione diretta della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento, se effettuata dall'agente della riscossione, è regolata dalle norme del servizio postale ordinario e non dalla disciplina delle notificazioni degli atti giudiziari; in tale forma semplificata non è richiesta l'identificazione del consegnatario né l'indicazione della sua qualità.
D.M. 9 aprile 2000 (Regolamento postale)
Trova applicazione, insieme alla disciplina del servizio postale ordinario, nella notificazione diretta della cartella di pagamento eseguita a mezzo raccomandata.
artt. 12 e 14 L. 20 novembre 1982, n. 890
Sono ritenuti non applicabili alla notificazione diretta della cartella di pagamento eseguita dall'agente della riscossione mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento.
Le questioni relative alla presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario sono state ritenute irrilevanti rispetto all'oggetto del giudizio, che riguardava solo l'ammissibilità della querela di falso.
Richiamato dal ricorrente, ma le censure sono state ritenute non decisive perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La querela di falso presuppone la contestazione di un fatto attestato come fede privilegiata dal pubblico ufficiale; nel caso concreto tale attestazione sulla riconducibilità della firma al destinatario non risultava compiuta.
Norme processuali che hanno consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.
Richiamato dalla Corte per evidenziare che il ricorso, per come redatto, appariva carente dei requisiti di chiarezza e sinteticità necessari nel giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
artt. 3, 24 e 97 Cost.
Richiamati dal ricorrente in chiave critica, ma non incidono sulla soluzione della controversia come decisa dalla Corte.
art. 6 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente, senza incidenza sulla ratio decidendi relativa all'ammissibilità della querela di falso.
Massime di principio
- Nella notificazione diretta della cartella di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento eseguita dall'agente della riscossione, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non la disciplina delle notificazioni degli atti giudiziari.
- In tale forma semplificata di notificazione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario con la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento; non è richiesta, salvo diversa previsione normativa, l'indicazione delle generalità o della qualità del soggetto che riceve l'atto.
- La querela di falso è ammissibile solo se si contesta un fatto assistito da fede privilegiata e attestato dal pubblico ufficiale; se l'atto non contiene l'attestazione della riconducibilità della firma al destinatario, tale profilo è contestabile nel merito senza necessità di querela di falso.
- Nel ricorso per cassazione occorre una esposizione chiara, sintetica e direttamente riferita alla ratio decidendi impugnata; censure prolisse o confuse che non colgano la motivazione decisiva possono risultare inammissibili o comunque infondate.
- Questioni estranee all'oggetto specifico del giudizio di legittimità non incidono sull'esito del ricorso e restano impregiudicate se la decisione verte esclusivamente su un diverso profilo processuale o probatorio.
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