Cassazione Civile, Sentenza n. 10414/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di un avviso di pagamento (n. 09720140269029182) per contributi consortili anno 2013 per € 5.980,88 relativi a immobili nel comune di Cori. La ricorrente contestava l'inclusione dei propri beni nel perimetro di contribuenza e la sussistenza del beneficio derivante dalle opere di bonifica; la legittimità e motivazione degli atti regionali (piano di classifica e perimetro), la mancata trascrizione del perimetro di contribuenza, la carenza di motivazione della cartella di pagamento e la valutazione delle relazioni tecniche di parte (CTU). In cassazione sono stati sollevati più motivi, tra cui violazioni di norme processuali e materiali e omesso esame di fatti decisivi
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui la cartella motivata con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale produce una presunzione iuris tantum dell'esistenza del beneficio fondiario per i terreni ricompresi nel perimetro di contribuenza, per cui il contribuente deve contestare specificamente la sussistenza del beneficio e fornire la prova contraria. La Corte ha ritenuto generiche le contestazioni della ricorrente e ha dato credito, anche in sede di merito, alle valutazioni e alle relazioni tecniche del Consorzio, ritenendo dimostrati gli interventi idonei a beneficiare i terreni della ricorrente. Ha altresì stabilito che l'omissione della trascrizione del perimetro ha valore meramente pubblicitario e non annulla l'obbligo contributivo; la cartella è stata ritenuta sufficientemente motivata. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese e del contributo unificato secondo il D.P.R. n.115/2002
Norme richiamate
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215
La ricomprensione degli immobili nel perimetro di contribuenza, e la motivazione della cartella con riferimento al piano di classifica approvato, produce una presunzione iuris tantum che i fondi traggano beneficio dalle opere di bonifica; il contribuente può però provare il contrario
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215
Gli effetti di inopponibilità attestati dalla legge e l'onere reale connesso all'utilità fondiaria fanno sì che la trascrizione del perimetro abbia funzione di pubblicità-notizia: la sua omissione non annulla di per sé l'obbligo contributivo
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il giudice tributario può avvalersi dei poteri officiosi per indagare sulle modalità di liquidazione del contributo e può disapplicare il piano di classifica se il contribuente soddisfa l'onere probatorio
Regola l'onere della prova: la presunzione derivante dall'inclusione nel perimetro sposta l'onere sul contribuente di proporre prova contraria, e in caso di superamento la prova segue i principi generali
Riferimento normativo utilizzato in relazione alla prova e all'effetto reale degli oneri fondiari; impiegato per contestare aspetti di opponibilità e diritti reali
art. 360, primo comma, nn. 3,4,5
Limiti del sindacato di cassazione: la Corte verifica violazioni di legge e vizi gravi di motivazione (solo gli aspetti configurabili come anomalie costituzionalmente rilevanti o violazioni di norme di diritto), non procede a un nuovo esame di merito
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato richiamato dalla ricorrente; la Corte ha valutato che la decisione di merito ha comunque dato risposta concreta alle doglianze
Regola l'ordine logico di trattazione delle questioni; la Corte ha applicato il principio nella sequenza di esame dei motivi
Norma richiamata in relazione ai diritti del contribuente (statuto) e alla motivazione degli atti impositivi; la Corte non ha ravvisato violazioni tali da annullare la decisione di merito
Legge Regione Lazio 21 gennaio 1984, n. 4
Norma regionale richiamata in relazione alla disciplina regionale sulla bonifica; la Corte ha ritenuto che strumenti di pubblicità diversi dalla trascrizione (es. pubblicazione su BURL) possano essere idonei
Provvedimenti regionali
Deliberazioni Consiglio Regionale Lazio n. 1112/1990 e n. 754/1993; Delibera Giunta Regione Lazio n. 909/2001
Atti amministrativi di classificazione/perimetrazione contestati: la Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia fornito una contestazione specifica e probante della legittimità o del contenuto di tali atti
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore importo previsto
Costituzione
art. 117, comma terzo (richiamato)
Richiamato sul tema della competenza legislativa concorrente e della non essenzialità di una forma specifica di pubblicità come requisito fondamentale per la validità degli atti regionali in materia di bonifica
Massime di principio
- Se la cartella di pagamento dei contributi consortili è motivata con riferimento a un piano di classifica approvato dall'autorità regionale, si forma una presunzione iuris tantum che i terreni inclusi traggano beneficio dalle opere; il contribuente deve contestare specificamente e fornire prova contraria
- Il giudice tributario può, comunque, utilizzare i propri poteri officiosi e valutare relazioni tecniche anche fornite dal Consorzio; tali relazioni sono ammissibili purché la decisione dia adeguata e logica motivazione della valutazione adottata
- La mancata trascrizione del perimetro di contribuenza ha funzione meramente pubblicitaria e non determina automaticamente l'insussistenza dell'obbligo contributivo
- La carenza di motivazione della cartella o dell'atto impositivo rileva solo se si configura una mancanza assoluta o un vizio grave della motivazione; difetti di sufficienza della motivazione non sono in genere idonei a fondare la cassazione
- La semplice distanza spaziale tra gli interventi di bonifica e i fondi del contribuente non esclude di per sé l'esistenza di un beneficio, poiché le opere possono produrre effetti collettivi sul bacino idrografico
- In cassazione il sindacato sul merito è limitato: non è ammesso riesaminare liberamente le valutazioni probatorie del giudice di merito, salvo errori di diritto o vizi motivazionali gravi
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