Cassazione Civile, Sentenza n. 10410/2023 del 18/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva rigettato l'appello del Comune avverso la decisione della CTP relativa ad un avviso di accertamento TARSU/TIA per l'anno 2010. Il Comune deduceva che la CTR non avrebbe verificato se la contribuente avesse effettivamente prodotto il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti per il 2010, lamentando la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e denunciando la violazione delle norme di legge ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
La decisione
Ricorso per cassazione respinto come inammissibile. La Corte ha ritenuto che la censura del Comune fosse, in realtà, una rimessa in discussione della valutazione di merito e delle risultanze probatorie (censura non ammissibile in cassazione salvo i limiti del vizio di motivazione). La Corte ha inoltre richiamato la disciplina del d.lgs. 182/2003 secondo cui la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti nei porti turistici competono all'Autorità Portuale o, in mancanza, all'Autorità Marittima e non ai Comuni; ha osservato che la doglianza relativa alla mancata acquisizione/valutazione del Piano era tardiva o consisteva in una valutazione di fatto. Condanna del Comune al pagamento delle spese di giudizio (compensi e spese, con rimborso forfettario e oneri previsti), e applicazione dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13 DPR n.115/2002 comma 1-bis.
Norme richiamate
d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182
art. 5 (commi 1, 4 e 5), art. 9
Le misure di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui dei carichi rientrano nella competenza dell'Autorità Portuale o, in mancanza, dell'Autorità Marittima; dunque i Comuni non hanno potestà impositiva su tale servizio nei porti. L'approvazione formale del Piano di raccolta può richiedere atti specifici (delibera regionale, ordinanza di approvazione) nel relativo iter.
Norma sul'onere della prova: chi afferma un fatto deve provarlo. Tuttavia, l'erronea valutazione dell'adempimento dell'onere probatorio da parte del giudice di merito costituisce questione di fatto valutabile in cassazione solo nei limiti ammessi (vizio di motivazione).
Disciplina del libero convincimento del giudice e dei mezzi di prova. La diversa valutazione delle prove da parte del giudice di merito non è sindacabile in cassazione salvo i casi di decisione basata su prove non ammesse o su vizio di motivazione grave che emerga direttamente dalla sentenza.
Limiti di impugnazione per cassazione: la mera riesamina delle risultanze di fatto è inammissibile; il ricorso deve dedurre violazione di norme di diritto o vizio di motivazione che emerga dalla sentenza.
art. 348-ter c.p.c. (ultimo comma) e art. 54 d.l. 22/6/2012 n.83, conv. L. 7/8/2012 n.134
Regole sulla 'doppia conforme' e sui limiti del controllo in cassazione della motivazione quando le decisioni di merito sono concordi; tali limiti si applicano anche al processo tributario per evitare un eccessivo sindacato di merito in sede di legittimità.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Riferimento alla disciplina del processo tributario: il giudizio di legittimità in materia tributaria segue i principi generali del processo civile in tema di ammissibilità del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Norme che regolano la liquidazione delle spese di giudizio e l'ulteriore importo a carico del ricorrente in caso di ricorso in Cassazione, applicate per la condanna alle spese e per il versamento dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non è ammesso il riesame libero delle prove: le censure che mirano a rinnovare la valutazione delle risultanze di fatto sono generalmente inammissibili e devono essere ricondotte a specifici vizi di motivazione emergenti dalla sentenza.
- Quando la controversia riguarda la competenza sulla gestione dei rifiuti in ambito portuale, occorre considerare il d.lgs. 182/2003: i rifiuti di origine navale e i residui di carico sono tipicamente di competenza dell'Autorità Portuale o Marittima e non del Comune.
- Se una parte invoca l'esistenza di documenti decisivi (es. Piano di raccolta), è fondamentale produrli formalmente e indicare esattamente in quale atto siano stati depositati e richiamarli nelle fasi di merito; la mancata tempestiva deduzione può precludere il rimedio in cassazione.
- La doglianza sul mancato esame di un documento deve essere formulata come omesso esame di fatto decisivo nella motivazione di primo grado e d'appello per poter entrare nel sindacato di legittimità; altrimenti sarà considerata una critica alla valutazione delle prove.
- La cosiddetta 'doppia conforme' (decisioni di primo e secondo grado concordi) restringe la possibilità di successo in cassazione sul profilo motivazionale; le parti devono quindi articolare in modo chiaro e giuridicamente fondato le violazioni di legge invocate.
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