Cassazione Civile, Sentenza n. 10244/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sul pagamento della TARI per l'anno 2016 relativa ad aree e magazzini adibiti a stoccaggio nell'Interporto di Nola; la ricorrente reclamava l'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 641, legge 31/12/2013 n.147 (esenzione/agevolazione per rifiuti avviati a recupero con attestazione), contestando la pronuncia della CTR che aveva accolto l'appello del Comune ritenendo mancata la prova dei requisiti per l'agevolazione. In Cassazione il procedimento si è concentrato sulla regolarità della notifica del ricorso per cassazione effettuata a mezzo posta e sulla produzione dell'avviso di ricevimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata produzione, entro l'udienza, dell'avviso di ricevimento relativo alla notifica effettuata tramite servizio postale al Comune di Nola. La Corte ha ritenuto che la notifica a mezzo posta si perfezioni con la consegna e che l'avviso di ricevimento (art.149 c.p.c.) sia l'unico documento idoneo a provarla; l'assenza di tale documento determina l'inesistenza della notificazione e l'inammissibilità del ricorso per cassazione. La Corte ha inoltre ritenuto inutile il rinvio richiesto dalla ricorrente in udienza, atteso che non è stata fornita giustificazione della mancata produzione, e ha rilevato l'obbligo per la ricorrente del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1-quater del DPR n.115/2002.
Norme richiamate
art. 1, commi 641, 656, 657
La norma disciplina l'agevolazione/esenzione TARI per i soggetti che avviano i rifiuti a recupero; la Corte evidenzia che il beneficio richiede la prova della condizione (attestazione rilasciata dall'operatore competente) a carico del contribuente
Consente la notifica degli atti processuali tramite servizio postale; tuttavia, ai fini della validità della notifica del ricorso per cassazione è necessaria la prova con l'avviso di ricevimento
L'avviso di ricevimento è l'unico documento idoneo a provare la consegna, la data e l'identità della persona a cui è stato consegnato il plico; la sua mancata produzione impedisce di provare la perfezione della notifica
La Corte ha precisato che, quando la notifica a mezzo posta è inesistente per mancanza dell'avviso, non è possibile disporre la rinnovazione della notificazione ai sensi di tale norma
Costituzione
Richiamato per affermare che il principio di ragionevole durata del processo non giustifica il rinvio dell'udienza per consentire la produzione tardiva dell'avviso di ricevimento
Consente di richiedere un duplicato dell'avviso di ricevimento; la Corte indica che il ricorrente può chiedere la rimessione in termini dimostrando di essersi tempestivamente attivato per ottenere il duplicato
d.lgs. 15 novembre 1993, n.507
Richiamato nel quadro normativo sulla tassa sui rifiuti; contribuisce al contesto normativo ma la questione decisiva è la prova richiesta per l'agevolazione
Codice dell'ambiente, utile al quadro normativo in materia di rifiuti e recupero, ma non risolutivo nella decisione sulla regolarità processuale della notifica
Prevede l'ulteriore contributo unificato cui la ricorrente è tenuta; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento
Delibere e atti comunali richiamati
delibere Giunta Comunale nn. 72/2014 e 75/2013; delibera commissariale n. 90/94; delibera consiliare n. 66/1998; determina dirigenziale Comune di Nola 18/05/2010
Atti interni invocati dalla ricorrente per la regolamentazione TARI locale; restano subordinati alle norme statali e alla prova richiesta dalla legge per l'agevolazione
Massime di principio
- Per i ricorsi per cassazione notificati a mezzo posta la produzione dell'avviso di ricevimento (art.149 c.p.c.) entro l'udienza di discussione è essenziale: la sua assenza comporta l'inesistenza della notificazione e l'inammissibilità del ricorso.
- La mancata produzione dell'avviso di ricevimento non può essere sanata con il rinvio dell'udienza; il rimedio possibile è la rimessione in termini corredata da prova documentale di aver richiesto tempestivamente il duplicato dell'avviso (legge n.890/1982, art.6).
- Sulle questioni sostanziali (es. agevolazioni TARI ex art.1, comma 641 legge n.147/2013) grava sul contribuente l'onere di provare il possesso dei requisiti (ad es. attestazione dell'operatore che dimostri l'avvio a recupero dei rifiuti); l'assenza di tale prova porta al rigetto dell'istanza di agevolazione.
- Le disposizioni e deliberazioni comunali non esonerano dal rispetto delle normative statali e dell'onere probatorio stabilito dalla legge nazionale; non possono essere usate per eludere le condizioni previste dalla legge per le agevolazioni.
- In difesa processuale, evitare rischi procedurali richiede di depositare tempestivamente tutta la documentazione probatoria delle notifiche (AR) e, se necessario, dimostrare tempestive iniziative per ottenerne duplicati, onde richiedere eventualmente la rimessione in termini.
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