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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10403/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma, da parte della CTR, di un avviso di accertamento per operazioni imponibili non dichiarate (presunta frode carosello). La società deduceva, in sintesi: a) la sentenza avrebbe fatto riferimento a fatture mai prodotte in giudizio; b) errata valutazione del quadro probatorio e violazione del principio di non contestazione e dell'elemento soggettivo circa operazioni inesistenti; c) omissione di allegazione del processo verbale di constatazione (p.v.c.) dell'Agenzia delle Dogane all'atto impositivo, con conseguente violazione dell'art. 7 legge n.212/2000 e lesione del diritto di difesa; d) integrazione o modifica della motivazione dell'atto in corso di causa per effetto della produzione in giudizio del p.v.c.; e) violazione del contraddittorio preventivo (art.12, comma 7 legge n.212/2000) e omessa pronuncia su eccezioni procedurali; f) mancato riconoscimento dei costi correlati ai maggiori ricavi in caso di accertamento induttivo; g) varie censure processuali (specificità dell'appello erariale, tempestività delle eccezioni, efficacia di norme sopravvenute relative alla sottoscrizione degli avvisi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i vari motivi in larga parte inammissibili o infondati. In particolare: - ha ritenuto che l'accertamento della CTR, fondato su elementi oggettivi (banca dati CLIFO e assenza di dichiarazione), sia compatibile con la giurisprudenza sulle operazioni inesistenti e che la Cassazione non possa rivalutare le prove nel merito; - ha considerato irrilevante la contestazione sulla mancata produzione in giudizio di singole fatture, data la chiara motivazione del giudice poggiante su dati informatici e sull'assenza di dichiarazione; - ha escluso che la mancata allegazione integrale del p.v.c. all'atto impositivo abbia comportato violazione rilevante, rilevando che l'avviso conteneva una sintesi degli elementi essenziali del p.v.c. e che la produzione in giudizio non ha cambiato la causa petendi né ha integrato la motivazione tales da ledere il diritto di difesa; - ha dichiarato inammissibili per tardività o difetto di specificità le eccezioni sollevate per la prima volta in appello (es. contraddittorio preventivo); - ha confermato la legittimità dell'accertamento induttivo fondato su presunzioni semplici ex art.41 d.P.R. n.600/73 e respinto l'eccezione sulla mancata deduzione automatica dei costi, ritenendo che la ricorrente non abbia dimostrato l'incidenza dei costi né allegato elementi decisivi a sostegno. Complessivamente, il rigetto del ricorso e la conferma dell'accertamento reso dalla CTR sono stati affermati.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 4

    Individua i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norma di diritto e omessa/contraddittoria/insufficiente motivazione). La Corte ha dichiarato molti motivi inammissibili per difetto di specificità o tardività, applicando i limiti di utilizzabilità di tali censure in sede di Cassazione.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Principio della pronuncia su tutte le questioni proposte: la Corte ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia rilevante o che le questioni non fossero state introdotte tempestivamente/specificamente.

  • legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 7, comma 1

    "Se nella motivazione [di un atto impositivo] si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama"

    La Corte ha ritenuto che la sintesi presente nell'avviso di accertamento fosse sufficiente ad informare il contribuente sugli elementi essenziali del p.v.c.; dunque l'obbligo di allegazione non è automaticamente sanzionatorio se l'atto contiene la motivazione essenziale e il contribuente non dimostra come sia stato compromesso il diritto di difesa.

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 41

    Consente all'Ufficio, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, di determinare il reddito d'ufficio anche avvalendosi di dati e notizie raccolti, con facoltà di usare presunzioni non necessariamente conformi all'art. 38. La Corte ha confermato la legittimità di un accertamento induttivo fondato su presunzioni semplici.

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 42

    Norma procedurale sugli avvisi di accertamento e motivazione; la Corte ha ritenuto inammissibili deduzioni tardive relative a questioni di validità formale dell'atto (es. sottoscrizione) non tempestivamente sollevate.

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 38

    Riguarda i requisiti delle presunzioni qualificate; la Corte ha confermato che, in assenza di dichiarazione, l'Ufficio può ricorrere anche a presunzioni semplici ai sensi dell'art.41.

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 56 (commi citati)

    Norme sull'IVA e sugli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto; utilizzate per censire l'omessa dichiarazione dell'IVA e la determinazione della maggiore imposta.

  • legge n. 212/2000, art. 12, comma 7

    Principio del contraddittorio preventivo: la Corte ha ritenuto che l'eccezione non fosse stata tempestivamente introdotta in primo grado e pertanto fosse inammissibile se sollevata per la prima volta in appello.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 53

    Norma sul processo tributario (sanzioni e oneri probatori/procedurali): la Corte ha ritenuto irrilevanti o non provate le censure connesse all'inammissibilità dell'appello erariale ove non adeguatamente documentate.

  • Costituzione, artt. 53 e 97

    Principi costituzionali di capacità contributiva e buon andamento della pubblica amministrazione; richiamati nelle censure sulla determinazione del reddito e dei relativi oneri, ma la Corte ha ritenuto che non fossero state fornite prove idonee a richiedere l'intervento sotto il profilo costituzionale.

  • TUIR (D.P.R. o T.U.) art. 109 e 163

    Norme fiscali sulla determinazione del reddito imponibile e sui criteri di ricostruzione induttiva; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dell'accertamento come induttivo e che la ricorrente non abbia dimostrato l'incidenza dei costi a giustificazione della deduzione.

Massime di principio

  • In materia tributaria l'atto di accertamento, entro i limiti delle censure proposte, determina l'oggetto del giudizio: l'Amministrazione non è obbligata ad allegare oltrequanto già richiamato nell'atto salvo che la parte dimostri concretamente il pregiudizio subito.
  • Il riferimento a documenti esterni nell'avviso è superabile se l'atto contiene una sintesi degli elementi essenziali richiamati; la mera mancata allegazione formale del documento non comporta automaticamente nullità se il contribuente era comunque messo in grado di conoscere i fatti contestati.
  • La produzione in giudizio di documenti richiamati nell'atto non implica necessariamente un'integrazione o modifica illegittima della motivazione, purché non muti la causa petendi né le ragioni fondamentali dell'accertamento.
  • Le eccezioni preliminari e le questioni di legittimità formale devono essere sollevate tempestivamente: introdurle per la prima volta in appello può determinare l'inammissibilità per tardività.
  • Negli accertamenti induttivi ex art.41 d.P.R. 600/1973 l'Ufficio può avvalersi di presunzioni anche semplici; spetta al contribuente fornire elementi idonei a dimostrare l'esistenza e l'incidenza dei costi o altre circostanze che annullino o riducano i maggiori ricavi accertati.
  • In sede di Cassazione non è possibile una rivalutazione del merito probatorio: le doglianze devono riguardare vizi di diritto o carenze motivazionali specificamente dedotte e non una nuova valutazione delle prove.
  • Se si contesta la validità formale di un atto (es. sottoscrizione, firma) occorre sollevare immediatamente la questione nel processo di merito per poter ottenere l'applicazione di eventuali giurisprudenze sopravvenute.

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