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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10376/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione emesso dal Comune di Milano per le annualità 2009-2011, conseguente all'attribuzione di rendita catastale (emessa in seguito a dichiarazione di variazione per fusione di due unità immobiliari presentata dal dante causa) e contestazione della tempestiva/notifica e della motivazione dell'atto di classamento e della qualificazione catastale (categoria e classe). Il ricorrente deduceva omissione di preventiva notificazione della rendita, carenza motivazionale dell'atto di attribuzione, inesatto accertamento sulla natura materiale versus catastale della fusione, errato inquadramento in categoria A/1 invece che A/2, omesso esame di documenti comparativi e irregolarità nella produzione documentale in grado d'appello

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ove il contribuente abbia richiesto di avvalersi del sistema di determinazione automatica della base imponibile previsto dall'art. 12 del decreto-legge 14.03.1988 n.70 (conv. con legge n.154/1988) in relazione a un immobile non ancora iscritto in catasto, il certificato di attribuzione della rendita non deve essere necessariamente comunicato o notificato al contribuente e la rendita può essere contestata nell'ambito del giudizio sull'avviso di liquidazione, evocando in giudizio l'Ufficio Tecnico Erariale. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della CTR che ha fondato l'attribuzione della rendita sulla dichiarazione di variazione (fusione) prodotta dal proprietario e sulle annotazioni catastali; ha inoltre escluso i vizi prospettati relativi a carenza motivazionale al di sotto della soglia minima costituzionale, omesso esame di fatto decisivo e tardività dei documenti, ritenendo che molte censure fossero mera criticabilità del giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (euro 6.500,00 oltre spese prenotate a debito).

Norme richiamate

  • decreto-legge 14.03.1988 n.70 (conv. legge 13.05.1988 n.154), art.12

    Applicato per affermare che, se il contribuente si avvale del sistema di determinazione automatica della base imponibile per un immobile non ancora iscritto, il certificato di attribuzione della rendita non deve essere preventivamente notificato e la rendita può essere contestata con l'impugnazione dell'avviso di liquidazione; la legittimazione passiva spetta all'Ufficio Tecnico Erariale.

  • d.l. 22.02.1988 n.77, artt.11 e 12

    Richiamati dal ricorrente come presunta base per l'obbligo di notifica dell'atto di classamento; la Corte ha escluso la rilevanza dell'art.11 nella fattispecie, trattandosi di diversa ipotesi normativa rispetto al sistema automatico richiamato dall'art.12 legge n.154/1988.

  • legge 7.08.1990 n.241, art.3

    Invocata in tema di motivazione e trasparenza degli atti amministrativi; la Corte ha però ritenuto che, nella procedura DOCFA originata dalla denuncia del privato, la motivazione sia soddisfatta dalla indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, salvo disattesa la descrizione fattuale.

  • legge 18.08.2000 n.242, art.74 comma 3

    Richiamata dal ricorrente in materia di motivazione e comunicazioni catastali; la Corte non ha ritenuto che la normativa autorizzasse la censura prospettata quando la rendita è conseguenza di una procedura partecipata dal privato.

  • legge 27.07.2000 n.212, artt.6 e 7

    Norme sul procedimento amministrativo e motivazione richiamate a sostegno delle doglianze del ricorrente; la Corte ha valorizzato la giurisprudenza che ammette motivazione sintetica quando la DOCFA non è stata disattesa dall'Ufficio.

  • codice di procedura civile, art.132

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha confermato che il sindacato in cassazione si limita ai casi previsti dall'art.132, comma 2 n.4 (motivazione mancante, apparente o contraddittoria) e che nel caso di specie la motivazione non era sotto la soglia minima costituzionale.

  • codice di procedura civile, art.360

    Richiamato per i mezzi di impugnazione in cassazione (n.3 e n.4 e n.5); la Corte ha escluso la fondatezza delle censure per vizio di motivazione e omesso esame, in parte per inammissibilità e in parte per mancato superamento della soglia prevista dalla giurisprudenza sulla 'doppia conforme'.

  • codice di procedura civile, art.112

    Invocato in tema di onere di esame delle domande e delle prove; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia valutato adeguatamente la documentazione prodotta e che non sia emersa omissione di fatto decisivo.

  • codice civile, art.2697

    Richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova; la Corte non ha ritenuto che vi fosse violazione nell'istruttoria tale da incidere sulla decisione.

  • D.P.R. 1.12.1949 n.1149, art.75

    Richiamato dal ricorrente in relazione a oneri probatori e accertamenti catastali; non è stata riconosciuta dalla Corte la violazione dedotta.

  • D.P.R. 1.12.1949 n.1142, art.61 comma 2

    Invocato in relazione al principio che la valutazione delle caratteristiche edilizie ha riferimento alla data del classamento; la Corte ha ricordato il principio ma ha ritenuto non decisiva la censura, dato il contesto della procedura DOCFA e le risultanze probatorie.

  • codice di procedura civile, art.96 comma 3

    Richiamato in relazione alla richiesta di condanna ex art.96 per comportamento processuale dell'ufficio; la Corte ha ritenuto la censura assorbita dal rigetto degli altri motivi.

  • codice di procedura civile, art.348 ter comma 5

    Richiamato in tema di 'doppia conforme' e limiti di ammissibilità dei motivi in cassazione; la Corte ha applicato il principio per escludere l'ammissibilità di alcuni motivi che non dimostravano divergenza tra i fatti fondanti le decisioni di primo e secondo grado.

  • D.P.R. 30.05.2002 n.115, art.13 comma 1-quater

    Richiamato solo nelle conclusioni formali di liquidazione spese e indicazioni di legge per la decisione.

Massime di principio

  • Se il contribuente ha scelto il sistema di determinazione automatica della base imponibile ex art.12 d.l. 14.03.1988 n.70 (conv. in legge n.154/1988) per un immobile non ancora iscritto, la notificazione preventiva del certificato di attribuzione della rendita non è sempre necessaria: la rendita può essere impugnata mediante l'avviso di liquidazione e l'UTE va evocato in giudizio.
  • Quando l'attribuzione della rendita deriva da una procedura DOCFA iniziata dal privato (dichiarazione di variazione), l'obbligo motivazionale dell'atto amministrativo è soddisfatto dalla indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, purché l'Ufficio non abbia disatteso i fatti denunciati; se l'Ufficio modifica gli elementi di fatto, la motivazione deve essere più dettagliata e specifica.
  • In Cassazione non è sindacabile il semplice dissenso sulla valutazione delle prove o una diversa rivalutazione tecnica dell'immobile: i vizi rilevanti sono quelli di motivazione mancante, apparente, contraddittoria o di omesso esame di un fatto decisivo dibattuto tra le parti.
  • Nei casi di 'doppia conforme' (medesimo esito e stesse ragioni in primo e secondo grado) il ricorrente deve indicare espressamente le ragioni differenti poste a base delle due decisioni per rendere ammissibili certi motivi in cassazione; altrimenti la censura è inammissibile.
  • Se si contesta la natura materiale versus catastale di una variazione (es. fusione), è fondamentale produrre e indicare chiaramente documenti e fatti che dimostrino la situazione materiale antecedente alla dichiarazione di variazione; la semplice deduzione astratta non prevale sulla documentazione catastale e sulla procedura DOCFA.
  • Per contrastare produzioni documentali tardive in sede di merito di appello è necessario specificare la rilevanza e la decisività di quei documenti ai fini del convincimento del giudice, non bastando la mera denuncia della tardività.

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