Cassazione Civile, Ordinanza n. 11782/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Alla società era stato notificato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, relativo a IRES e IVA, con recupero di maggiori ricavi determinati tramite applicazione di studi di settore. In primo grado il ricorso era stato accolto per asserita violazione del contraddittorio endoprocedimentale e perché lo scostamento tra dichiarato e congruo appariva non significativo. La CTR, in appello dell’Ufficio, ha invece ritenuto la dichiarazione tardiva come omessa, legittimando l’uso di presunzioni semplici e affermando che non fosse necessario il PVC perché non vi era stata verifica in loco. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente/carenza assoluta di motivazione, omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sul contenuto della sentenza; (2) violazione dell’art. 12, commi 4 e 7, dello Statuto del contribuente per mancato contraddittorio prima dell’atto; (3) violazione delle norme sulla motivazione dell’avviso di accertamento e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che l’Ufficio si fosse limitato a recepire lo scostamento dagli studi di settore senza considerare la dichiarazione tardiva e senza adeguata istruttoria.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza di appello solo apparente e quindi nulla, perché la CTR si era limitata ad affermazioni stereotipate senza spiegare perché le risultanze contabili e le difese della contribuente non fossero idonee a superare la pretesa fiscale. Ha rigettato il secondo motivo, affermando che, all’epoca dell’accertamento, non sussisteva un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati; quanto all’IVA, la ricorrente non aveva indicato in concreto quali elementi difensivi avrebbe potuto far valere prima dell’emissione dell’avviso. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché formulato in modo promiscuo e non specifico, cum ulando censure eterogenee senza consentire di isolare le singole doglianze. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato in relazione all’obbligo di motivazione del provvedimento giurisdizionale e alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente
artt. 24 e 104 Cost.
evocati dalla ricorrente a sostegno della censura di violazione del diritto di difesa e dei principi del processo
artt. 36 e 132 d.lgs. 546/1992
richiamati per sostenere l’insufficienza/assenza di motivazione della sentenza tributaria
richiamato dalla ricorrente come norma processuale applicabile al giudizio tributario
richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della decisione
norma sul ricorso per cassazione richiamata per fondare i vizi denunciati
invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità del contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ha escluso, nel caso, un obbligo generale applicabile ai tributi non armonizzati e ha richiesto la prova concreta delle difese che sarebbero state spese
richiamato quale base dell’accertamento d’ufficio in caso di omessa dichiarazione, con possibilità per l’Ufficio di utilizzare presunzioni super-semplici
richiamato nel terzo motivo in tema di motivazione dell’avviso di accertamento
richiamato nel terzo motivo in tema di motivazione dell’avviso di accertamento IVA
norma sul rito camerale di trattazione del ricorso in Cassazione
richiamato per la regolazione delle spese in sede di rinvio
art. 62, comma 2, d.lgs. 546/1992
richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità nel processo tributario
Massime di principio
- La sentenza di merito è nulla per motivazione apparente quando, pur formalmente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione e si limita ad affermazioni stereotipate che non consentono di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.
- Nel giudizio di legittimità è ammissibile il motivo che cumuli più vizi solo se le censure sono chiaramente separabili; altrimenti il motivo è inammissibile per confusione e non specificità.
- In caso di omessa dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento d’ufficio facendo uso di presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
- Per i tributi non armonizzati non esisteva, all’epoca considerata, un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale fondato sull’art. 12 dello Statuto del contribuente; per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio rileva solo se il contribuente indica in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e la loro potenziale incidenza sull’esito dell’accertamento.
- La doglianza sulla motivazione dell’avviso di accertamento deve essere specifica e autosufficiente: occorre confrontarsi con il contenuto dell’atto impugnato e indicare puntualmente le ragioni di illegittimità, senza limitarsi a critiche generiche o cumulative.
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