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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17744/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2006, recuperando IVA, IRAP e IRES nei confronti di un'associazione temporanea di imprese, previa riqualificazione dell'ATI come società di fatto per la ritenuta insussistenza di una reale distinzione tra le opere eseguite dalle singole imprese. La CTR aveva confermato l'annullamento dell'accertamento, ritenendo non provata la costituzione di una società di fatto e reputando meramente ipotetica la ricostruzione contenuta nel PVC e nell'avviso. Con il primo motivo l'Agenzia ha dedotto violazione di norme sostanziali e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice regionale avesse erroneamente escluso la società di fatto focalizzandosi sulla struttura astratta dell'ATI e sul mandato alla capogruppo, invece di valorizzare il concreto atteggiarsi esteriore del raggruppamento. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per violazione di norme processuali, lamentando che la CTR avrebbe omesso l'accertamento in concreto dell'affectio societatis e della compatibile organizzazione unitaria, limitandosi a richiamare la natura dell'ATI come mandataria.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte riferita all'art. 2697 c.c., perché volto in realtà a chiedere una rivalutazione del merito e delle prove, e comunque infondato perché la CTR non aveva invertito l'onere della prova ma aveva semplicemente ritenuto non dimostrata dall'Ufficio la pretesa esistenza di una società di fatto. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la motivazione della CTR non era affatto apparente o mancante, poiché il giudice di merito aveva esplicitato le ragioni del rigetto dell'impostazione dell'Ufficio, qualificando come ipotetiche e prive di riscontro fattuale le deduzioni dell'accertamento. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva della contribuente intimata; esclusa l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per l'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge sostanziale; la Corte osserva però che la censura, sotto tale veste, mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È invocato per dedurre nullità della sentenza per vizi processuali; la Corte esclude il vizio perché la motivazione della CTR era presente e intellegibile.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella gravata; non quando si contesti l'apprezzamento delle prove e la ritenuta mancata dimostrazione del fatto costitutivo.

  • art. 2729 c.c.

    La selezione e la valutazione degli indizi rientrano nel giudizio sulle presunzioni, che richiede esame complessivo degli elementi indiziari secondo convergenza del molteplice.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove dirette e al paradigma del prudente apprezzamento del giudice.

  • artt. 55, 5 e 6 del D.P.R. n. 917/1986

    Norme sostanziali richiamate dalla ricorrente per sostenere la riqualificazione del rapporto e la tassazione conseguente.

  • artt. 1325 n. 2, 2082, 2195 e 2247 c.c.

    Richiamate per sostenere la configurabilità di una società di fatto in presenza di elementi negoziali e organizzativi compatibili con l'attività d'impresa.

  • art. 37 del d.lgs. n. 163/2006

    Richiamato come disciplina delle ATI ratione temporis, per sostenere che la forma del raggruppamento non impediva la riqualificazione in società di fatto se ne ricorrevano i presupposti.

  • artt. 2 e 36 del d.lgs. n. 546/1992

    Invocati nel motivo processuale per sostenere la nullità della sentenza, ma la Corte esclude la carenza motivazionale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per asserita omessa pronuncia o mancato esame del thema decidendum; la Corte non ravvisa omissioni rilevanti.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato in relazione ai requisiti della sentenza; la Corte esclude la nullità perché la motivazione era esistente e comprensibile.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    È richiamato come parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione, violato solo in presenza di motivazione mancante o meramente apparente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ne esclude l'applicazione nei confronti dell'Agenzia delle entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice di merito abbia ripartito erroneamente l'onere probatorio; non quando si contesti, sotto la veste della violazione di legge, il modo in cui le prove sono state valutate.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o una diversa ricostruzione dei fatti, essendo preclusa la revisione del convincimento del giudice di merito.
  • In materia di presunzioni semplici, il giudice deve valutare gli indizi prima singolarmente e poi nel loro complesso; è corretto fondare il convincimento sulla mancanza di una prova presuntiva sufficiente ove gli elementi offerti siano soltanto ipotetici e privi di riscontro fattuale.
  • La motivazione della sentenza è nulla solo se manca del tutto, è meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile; non è sindacabile in cassazione la mera insufficienza o contraddittorietà non riconducibile a tali vizi estremi.
  • Per riqualificare un'ATI come società di fatto ai fini fiscali non basta richiamare in astratto la struttura del raggruppamento: occorre fornire una prova concreta e specifica della diversa realtà sostanziale che si intende affermare.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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