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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22324/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2007 emesso in via sintetica ai sensi dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, fondato sul possesso di un immobile e di un'azienda di rivendita di generi di monopolio e su ulteriori indicatori di capacità contributiva, con rideterminazione del reddito da euro 11.428,00 dichiarati a euro 77.977,00. Il contribuente impugnava l'atto, ottenendo in primo grado una parziale riduzione del maggior reddito accertato a euro 42.000,00; la CTR confermava. In cassazione il contribuente proponeva undici motivi: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su molte censure relative a errata superficie dell'immobile, mancata indicazione del valore al mq, imputazione di incrementi patrimoniali di anni successivi, rilevanza del box, doppia imputazione del mutuo, disapplicazione del D.M. 10 settembre 1992, ultra petizione sull'imputazione del 50% del mutuo della società, erronea imputazione di un incremento patrimoniale del 2009, motivazione apparente sulla quantificazione in euro 42.000,00, omessa valutazione della documentazione prodotta in sede di contraddittorio, e illegittimità della presunzione di maggior reddito sulla base del mutuo non compatibile con il reddito dichiarato.

La decisione

La Corte ha rigettato i motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, decimo e undicesimo, ritenendoli infondati o inammissibili; ha invece accolto l'ottavo e il nono motivo. In particolare ha ritenuto fondato il motivo relativo all'erronea imputazione al contribuente dell'incremento patrimoniale di euro 175.000,00 verificatosi nel 2009, perché il costo era stato sostenuto da un soggetto terzo e non poteva essere direttamente riferito al contribuente; ha inoltre accolto il motivo sulla motivazione apparente della sentenza d'appello, che si era limitata ad aderire in modo acritico alla decisione di primo grado senza un autonomo e comprensibile vaglio dei motivi di gravame e del quantum rideterminato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    legittima l'accertamento sintetico fondato su indici di capacità contributiva, tra cui il possesso di beni indice.

  • art. 38, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    la spesa per incrementi patrimoniali si considera sostenuta con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti

    gli incrementi patrimoniali possono essere considerati ai fini dell'accertamento anche in annualità diverse da quella in cui sono stati realizzati; tuttavia il costo deve essere riferibile al contribuente e non a un terzo.

  • art. 42, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione e al contenuto dell'avviso di accertamento.

  • art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato dal ricorrente per la pretesa omissione di valutazione della documentazione prodotta nel contraddittorio.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia è esclusa quando la decisione impugnata contenga una pronuncia implicita compatibile con la motivazione complessiva o quando la questione risulti assorbita.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se manchi del tutto, sia solo apparente, o presenti un contrasto irriducibile o una perplessità obiettiva, non per mero difetto di sufficienza.

  • art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario la motivazione deve essere effettiva; la sola adesione acritica alla decisione di primo grado può integrare motivazione apparente.

  • art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    richiamato dal ricorrente in relazione alla richiesta di disapplicazione incidentale del D.M. 10 settembre 1992.

  • D.M. 10 settembre 1992

    individua gli elementi e i coefficienti del redditometro; una volta accertata la disponibilità del bene-indice, il giudice non può eliminarne la capacità presuntiva, ma può solo valutare la prova contraria del contribuente.

  • art. 53 Cost.

    richiamato per sostenere l'esigenza di capacità contributiva e la censura sull'uso dei coefficienti redditometrici.

  • art. 23 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla rilevanza del box ai fini del redditometro.

  • art. 1 TUIR

    richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione del reddito complessivo.

  • art. 163 TUIR

    richiamato dal ricorrente per dedurre una pretesa doppia imposizione.

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    le osservazioni del contribuente devono essere valutate dall'Amministrazione, ma la loro mancata esplicita menzione nell'avviso non ne determina la nullità.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, la censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando la decisione impugnata, letta nel suo complesso, contenga una pronuncia implicita incompatibile con la tesi del ricorrente o quando la questione sia stata assorbita dalla soluzione della questione principale.
  • In materia di accertamento sintetico del reddito, gli incrementi patrimoniali possono essere considerati anche in relazione ad annualità diverse da quella accertata, poiché esprimono una capacità di spesa che può riflettere redditi formati in anni precedenti; non è necessario che l'Ufficio estenda l'accertamento all'anno di sostenimento della spesa.
  • Ai fini del redditometro, il giudice tributario non può disapplicare o neutralizzare la capacità presuntiva legale degli elementi-indice previsti dal decreto ministeriale, ma deve verificare se il contribuente abbia fornito prova contraria circa la provenienza non reddituale delle somme impiegate.
  • La spesa per incrementi patrimoniali deve essere riferibile al contribuente: non è legittimo imputargli, ai fini della presunzione di maggior reddito, un costo sostenuto in via esclusiva da un soggetto terzo senza adeguata riferibilità soggettiva.
  • La motivazione della sentenza è apparente e quindi nulla quando la decisione si limiti ad aderire acriticamente alla pronuncia di primo grado senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito e senza confrontarsi in modo comprensibile con i motivi di appello.
  • L'obbligo dell'Amministrazione di valutare le osservazioni del contribuente nel contraddittorio endoprocedimentale non implica anche l'obbligo di darne espressa conto nell'avviso di accertamento, salvo specifica previsione di nullità o concreta lesione di diritti difensivi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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