Cassazione Civile, Ordinanza n. 28576/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2007 nei confronti di una società agricola e dei soci, con recupero di maggior reddito d'impresa ai fini IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi. L'accertamento si fondava sulla contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, fatturate come lavori di sbancamento e posa di porfidi eseguiti da due imprese terze. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato respinto; in appello la CTR aveva invece annullato gli avvisi ritenendo provata l'effettiva esecuzione dei lavori sulla base di documentazione fotografica e di una perizia tecnica non specificamente contestata. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR avrebbe trascurato la circostanza, dedotta nell'accertamento e nelle difese, della mancanza di una struttura organizzativa idonea delle società fatturanti a eseguire i lavori; (2) violazione/falsa applicazione dell'art. 109 TUIR, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 19 d.P.R. 633/1972, assumendo che la CTR non avesse correttamente individuato e quantificato il costo deducibile e la coincidenza tra lavori fatturati e lavori documentati. I contribuenti hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su varie eccezioni sollevate in appello, tra cui violazione del diritto di difesa, dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, presunzioni sulla ristretta base sociale e determinazione della base imponibile dei soci.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la questione dell'assetto organizzativo delle imprese emittenti non era decisiva in una lite avente ad oggetto operazioni oggettivamente inesistenti: ciò che rileva è l'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate, e su tale punto la CTR aveva valorizzato perizia e rilievi fotografici, senza contestazioni idonee. La Corte ha quindi ritenuto assolto l'onere probatorio dei contribuenti circa l'effettività delle operazioni. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, in realtà sollecitava una rivalutazione del merito e della motivazione della sentenza di appello, non più consentita in cassazione se non nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante. Conseguentemente il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla deducibilità dei costi; la censura dell'Agenzia è stata ritenuta inammissibile perché diretta in sostanza a contestare la valutazione di merito sulla prova dell'effettività dei lavori e non a denunciare un errore di diritto.
Usato come parametro del riparto dell'onere della prova: una volta che l'Amministrazione assolve la prova dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato con riferimento al diritto alla detrazione dell'IVA; la Corte ribadisce che la detrazione è subordinata alla prova dell'effettività delle operazioni.
Invocato nel ricorso incidentale per omessa pronuncia; il motivo è rimasto assorbito dal rigetto del ricorso principale.
art. 7 Statuto dei contribuenti
Richiamato nel ricorso incidentale come profilo di doglianza, ma non esaminato nel merito perché assorbito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte ne richiama la versione riformulata, affermando che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e non consente il riesame del merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La Corte osserva che la censura formalmente formulata come violazione di legge celava in realtà un vizio motivazionale di merito.
art. 12 preleggi
Richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., secondo i canoni ermeneutici generali.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
Norma che ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., riducendo il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale.
Non è citato; il rimborso forfettario di 200 euro è indicato in relazione alla regolazione delle spese secondo il precedente delle Sezioni Unite.
Cass. sez. 5, n. 17619 del 5 luglio 2018
"in tema di IVA, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l'emittente è una 'cartiera' o una società 'fantasma') dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate"
Principio richiamato come regola sull'onere probatorio nelle operazioni oggettivamente inesistenti.
Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053
"la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (...) deve essere interpretata (...) come riduzione al 'minimo costituzionale' del sindacato di legittimità sulla motivazione"
La Corte usa il principio per delimitare il controllo di legittimità alla sola anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
Cass. sez. 6-1, n. 331 del 13 gennaio 2020
Richiamata per ribadire che la Cassazione non può riesaminare il merito, ma solo il controllo di correttezza giuridica e coerenza logico-formale della motivazione.
Cass. sez. 5, n. 27197 del 16 dicembre 2011
Richiamata in senso conforme al principio sulla non riesaminabilità del merito in cassazione.
Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31030
Richiamata per la liquidazione delle spese, incluso il rimborso forfettario di 200 euro.
Massime di principio
- In tema di IVA e imposte dirette, quando l'Amministrazione contesta operazioni oggettivamente inesistenti, il punto decisivo non è la mera esistenza formale del soggetto emittente, ma l'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate.
- Una volta che l'Ufficio abbia fornito elementi idonei a dimostrare l'oggettiva inesistenza delle operazioni, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettività delle prestazioni al fine di ottenere detrazione IVA e deduzione dei costi.
- Se il giudice di merito fonda la decisione su perizia e documentazione fotografica ritenute attendibili e non specificamente contestate, la censura di cassazione che miri a una diversa lettura delle prove è inammissibile perché attiene al merito.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più consentito sindacare la mera insufficienza della motivazione.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito nella scelta e ponderazione delle prove, salvo i casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28558/2021 del 18/10/2021
- ordinanza_civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28559/2021 del 18/10/2021
- ordinanza_civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28560/2021 del 18/10/2021
- ordinanza_civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28561/2021 del 18/10/2021
- ordinanza_civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28562/2021 del 18/10/2021
- ordinanza_civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28563/2021 del 18/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →