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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06608/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La lite nasce dalla liquidazione di una polizza unit linked stipulata dalla de cuius tramite una dipendente della banca, indicata come referente e gestore del rapporto. Le eredi sostenevano che la polizza fosse nulla per difetto di forma scritta e che, comunque, la banca dovesse rispondere del ritardo nella liquidazione, ritardo che sarebbe dipeso dal fatto che la dipendente-promotrice era anche beneficiaria della polizza e avrebbe dovuto rinunciare al beneficio prima del pagamento. In cassazione la parte ricorrente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 1228 e 2049 c.c., sostenendo che la banca dovesse rispondere del fatto illecito della propria promotrice finanziaria, in base al rapporto di occasionalità necessaria, e che il contratto avesse natura finanziaria con applicazione anche delle regole del TUF/TUB e della disciplina di trasparenza dei promotori; 2) violazione dell'art. 41 c.p. e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 115 c.p.c., deducendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso il danno da ritardo e avesse mal valutato il nesso causale, oltre a non considerare i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti dalle eredi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non colpissero tutte le rationes decidendi della sentenza d'appello e, in particolare, non scalfissero la statuizione decisiva sulla mancata prova del danno conseguenza da ritardo nella liquidazione. Ha ribadito che il danno, sia patrimoniale sia non patrimoniale, non può presumersi in re ipsa e deve essere allegato e provato dal danneggiato; ha inoltre osservato che il riconoscimento di interessi e rivalutazione presuppone comunque l'accertamento dei presupposti dell'obbligazione risarcitoria, qui esclusi dalla Corte territoriale. La ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di euro 1.500 ex art. 96, comma 3, c.p.c., e viene dato atto anche dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1228 c.c.

    invocato per affermare la responsabilità del debitore per fatto dell'ausiliario; la Corte non entra nel merito perché il ricorso è inammissibile e rileva comunque che restano non censurate le rationes sulla mancanza di responsabilità e di danno.

  • art. 2049 c.c.

    invocato per la responsabilità dei padroni e committenti per fatto dei domestici e commessi; la Corte osserva che le censure non superano le autonome ragioni della decisione impugnata.

  • art. 21 TUF

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di obblighi dell'intermediario.

  • art. 23 TUF

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di contratti di investimento e intermediazione.

  • art. 31 TUF

    richiamato dalla ricorrente per la disciplina degli intermediari abilitati e dei loro ausiliari.

  • d.lgs. n. 415/1996

    richiamato dalla ricorrente quale base della disciplina della prestazione di servizi di investimento.

  • art. 1 l. n. 52/1996

    richiamato dalla ricorrente insieme alle altre norme di settore, senza ulteriore sviluppo nella motivazione della Corte.

  • artt. 106 e ss. d.lgs. n. 385/1985

    richiamati dalla ricorrente per sostenere l'applicabilità della disciplina bancaria alla fattispecie.

  • d.lgs. n. 174/1995

    richiamato dalla Corte d'appello come disciplina applicabile alla polizza; secondo la motivazione riportata, imponeva obblighi informativi e di adeguatezza del prodotto alle esigenze del cliente.

  • art. 41 c.p.

    invocato per contestare l'interruzione del nesso di occasionalità necessaria; la Corte di cassazione non affronta il profilo nel merito, ritenendo assorbente la mancata prova del danno e la mancata censura di altre rationes decidendi.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che gravava sulle attrici l'onere di allegare e provare il danno conseguenza.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta erronea valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    la Corte lo richiama per affermare l'inammissibilità di deduzioni meramente assertorie e non specificamente localizzate negli atti.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    applicato per la condanna della ricorrente al pagamento della somma equitativamente determinata per ricorso ritenuto privo di fondamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • In cassazione il ricorso è inammissibile quando non censura tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, perché anche una sola ratio non attinta rende comunque ferma la decisione.
  • Il danno risarcibile, patrimoniale o non patrimoniale, non è mai in re ipsa: il danneggiato deve allegare e provare il concreto pregiudizio subito, anche mediante presunzioni, oltre al nesso causale con la condotta contestata.
  • La mera deduzione di un ritardo nell'adempimento o nella liquidazione non basta a fondare il risarcimento se non è provato quale perdita economica o personale ne sia derivata.
  • La responsabilità ex artt. 1228 e 2049 c.c. presuppone comunque, oltre al fatto dell'ausiliario, la riconducibilità dell'illecito alle incombenze affidate e la sussistenza di un danno risarcibile in capo all'attore.
  • Interessi e rivalutazione possono seguire il credito risarcitorio solo dopo l'accertamento dei presupposti dell'obbligazione risarcitoria; non possono essere riconosciuti se il danno principale è stato escluso.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaPolizze vitaRicorso per cassazioneDanno da illecito trattamento
RamiBancario e finanziarioAssicurazioniProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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