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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06432/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte di amministratori provinciali evocati in giudizio personalmente, del compenso richiesto da un professionista per attività di progettazione e altre prestazioni tecniche connesse al recupero di un complesso monastico. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo che gli amministratori avessero affidato l'incarico senza adeguata copertura finanziaria e senza successivo riconoscimento del debito fuori bilancio; la Corte d'appello, invece, ha riformato la decisione respingendo la pretesa. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione delle preclusioni processuali e del regime delle allegazioni, sostenendo che la Corte territoriale avesse valorizzato argomentazioni introdotte tardivamente dagli appellanti; 2) violazione della disciplina sugli enti locali e sulla copertura della spesa, sostenendo che la delibera provinciale n. 94/1999 prevedesse copertura anche per spese tecniche ed eccedenze e che la Corte avesse errato nel distinguere tra oneri tecnici coperti e compensi per attività ulteriori; 3) nullità della sentenza per vizio motivazionale radicale, per asserita inconciliabilità tra il richiamo alla parcella ancorata alla convenzione del 1986 e il richiamo all'approvazione del progetto con la delibera del 1999.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specifica indicazione dei fatti tardivamente allegati e degli atti nei quali sarebbero stati introdotti; ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché si risolveva in una censura all'interpretazione del contenuto della delibera di merito e non si confrontava puntualmente con la motivazione impugnata; ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, escludendo la sussistenza di un vizio motivazionale, poiché la motivazione della Corte d'appello era coerente nel ritenere che la delibera del 1999 avesse approvato il progetto e individuato una copertura finanziaria aggiuntiva, senza estendere l'incarico ad attività ulteriori rispetto a quelle già affidate con la precedente convenzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità in favore di ciascun controricorrente e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato come parametro delle preclusioni e delle allegazioni processuali dedotte dal ricorrente.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 183 c.p.c. in tema di preclusioni processuali.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per denunciare un vizio di nullità della sentenza e violazione dei principi del giusto processo.

  • artt. 191 e ss. t.u. enti locali

    Richiamati dal ricorrente per sostenere che la delibera provinciale avesse previsto copertura finanziaria anche per spese tecniche ed eventuali eccedenze.

  • art. 35 d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77

    Richiamato come disciplina previgente in materia di enti locali e impegni di spesa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di error in procedendo richiede che il ricorrente indichi in modo specifico i fatti processuali rilevanti e gli atti nei quali essi risultano, perché la Corte possa effettuare il controllo diretto sugli atti senza compiere autonome ricerche.
  • Le contestazioni relative alla titolarità del rapporto dedotto dall'attore costituiscono mere difese e possono essere sollevate in ogni fase del giudizio; le preclusioni allegatorie operano invece solo per fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato.
  • La critica alla lettura di una delibera o di un atto amministrativo compiuta dal giudice di merito non è ammissibile in cassazione se si risolve in una diversa interpretazione del contenuto dell'atto, senza evidenziare un reale vizio di legittimità o un concreto omesso confronto con la motivazione impugnata.
  • La nullità della sentenza per vizio motivazionale non sussiste quando la motivazione, letta nel suo complesso, consente di comprendere in modo univoco la ratio decidendi e non presenti effettive inconciliabilità logiche.
  • In tema di compensi professionali connessi a incarichi affidati da enti locali, la responsabilità personale degli amministratori non può essere affermata oltre i limiti dell'incarico effettivamente conferito e della copertura finanziaria individuata dagli atti deliberativi rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContrattiResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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