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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06442/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso per cassazione e dell'accettazione della stessa da parte dei controricorrenti; ne è derivata la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, proprio in ragione dell'accettazione della rinuncia.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce dalla realizzazione di diciotto loculi in un cimitero comunale, commissionati in aggiunta rispetto a quelli già oggetto di due contratti stipulati dall'ente locale. Secondo la Corte d'appello, l'ulteriore fornitura sarebbe stata disposta da un amministratore del comune in violazione delle norme sull'assunzione di impegni e sull'effettuazione delle spese degli enti locali; per tale ragione il rapporto obbligatorio, ai fini della controprestazione, sarebbe sorto non con il comune ma con l'amministratore o funzionario che aveva consentito la fornitura. Il giudice di primo grado aveva invece accolto un'eccezione di difetto di legittimazione passiva e rigettato nel merito la domanda. In Cassazione il ricorso era affidato a tre motivi, ma prima della decisione il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di accettare la compensazione delle spese. La rinuncia è stata accettata sia dal comune sia dal fornitore controricorrente.

Norme richiamate

  • artt. 390-391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione, ove rituale e accettata dalle controparti costituite, determina l'estinzione del giudizio di legittimità; in tal caso non vi è luogo a pronuncia sulle spese se la rinuncia è stata accettata.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia validamente proposta dal ricorrente e accettata dai controricorrenti costituiti, comporta l'estinzione del processo di legittimità.
  • In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non decide i motivi di ricorso e non provvede sulle spese salvo diversa disciplina processuale applicabile.
  • Nei giudizi definiti per rinuncia accettata non si consolida una pronuncia di merito sulla controversia sostanziale dedotta con il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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