Cassazione Civile, Ordinanza n. 06439/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte istante)
La controversia
La pronuncia riguarda un procedimento di correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. su una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Le parti istanti hanno lamentato, da un lato, l'omessa liquidazione/distrazione delle spese in favore dei rispettivi difensori antistatari; dall'altro, l'asserita ambiguità del dispositivo quanto al numero delle condanne alle spese, sostenendo che non fosse chiaro se la liquidazione operasse una sola volta solidalmente a carico di tutti i ricorrenti oppure con distinte statuizioni. Il procedimento era stato inizialmente oggetto di rilievi sul contraddittorio e quindi rinviato a nuovo ruolo con notificazione alle parti rimaste intimate. All'esito, il Collegio ha riconosciuto che la richiesta di distrazione era stata effettivamente formulata nei controricorsi e che l'omissione integrava un errore materiale correggibile; ha invece escluso che vi fosse errore nella quantificazione o nell'articolazione delle condanne, ritenendo il dispositivo già chiaro nel prevedere quattro separate condanne alle spese, ciascuna per l'importo indicato, a favore dei diversi difensori/parti beneficiarie.
La decisione
La Corte ha disposto d'ufficio la correzione dell'ordinanza n. 25456/2022 limitatamente all'inserimento, nel dispositivo, delle frasi di distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari: una a favore dell'avvocato Loreto D'Aiuto per le spese liquidate in favore di Garzione Eugenio e una a favore degli avvocati Roberto Vita e Giuseppe Arena per le spese liquidate in favore di Di Feo Carmela e Garzione Federico. Ha invece respinto implicitamente la richiesta di ulteriore correzione relativa alla pretesa ambiguità del dispositivo sulle spese, chiarendo che la precedente ordinanza già conteneva quattro separate condanne, due a favore di Garzione Eugenio e due a favore di Di Feo Carmela e Garzione Federico, ciascuna per l'importo indicato. La correzione è stata quindi accolta solo nei limiti dell'omessa distrazione delle spese, con ordine alla Cancelleria di annotare la presente ordinanza sull'originale del provvedimento corretto.
Norme richiamate
È il rimedio utilizzabile per correggere l'omissione della pronuncia sulla distrazione delle spese e, più in generale, per la correzione di errori materiali della decisione della Corte di cassazione.
È il rito camerale seguito per la trattazione officiosa della correzione dell'errore materiale.
art. 288, secondo comma, c.p.c.
La Cancelleria deve annotare l'ordinanza di correzione sull'originale del provvedimento corretto.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese integra un errore materiale correggibile con il procedimento di correzione previsto per le decisioni della Corte di cassazione.
- La correzione per errore materiale non può essere utilizzata per modificare il contenuto sostanziale della statuizione sulle spese quando il dispositivo, letto nel suo complesso, sia già chiaro e univoco.
- L'interpretazione del dispositivo deve essere compiuta tenendo conto della formulazione complessiva: l'uso di espressioni che collegano soggetti e importi può legittimare la lettura di condanne distinte e autonome, senza che ciò costituisca errore materiale.
- La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario richiede un'espressa inserzione nel dispositivo quando sia stata effettivamente domandata e sia stata omessa per mero difetto materiale di trascrizione.
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