Cassazione Civile, Ordinanza n. 06437/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il saldo di un rapporto di conto corrente della società debitrice principale, in solido con un soggetto che aveva prestato garanzia fideiussoria omnibus limitata. Il garante propose opposizione sostenendo che la garanzia azionata non corrispondesse a quella effettivamente sottoscritta: secondo la sua tesi, egli aveva firmato nel 2009 una fideiussione specifica limitata all'affare con una determinata controparte commerciale, mentre il modulo prodotto dalla banca recava data 10.9.2010 e sarebbe stato abusivamente riempito in bianco, trasformando la garanzia in una fideiussione omnibus limitata riferita al conto corrente. Contestò inoltre il credito bancario per tassi e spese non pattuiti o nulli. La banca resistette affermando che non vi era stato alcun riempimento abusivo e che la fideiussione del 10.9.2010 era stata validamente sottoscritta, in un momento in cui il saldo passivo della società era pari a circa 101 mila euro. In primo grado l'opposizione fu accolta per mancata prova del credito, con condanna della banca ex art. 96 c.p.c.; in appello, invece, la banca ottenne la riforma integrale della decisione e la conferma del decreto ingiuntivo, con revoca della condanna per lite temeraria. Nel ricorso per cassazione il garante dedusse cinque motivi: violazione di norme su motivazione, prova e valutazione delle risultanze istruttorie; contraddittorietà della decisione; errata qualificazione della vicenda come ipotesi di difformità totale rispetto alla convenzione anziché di abuso nel riempimento del modulo; e censura della revoca della condanna ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi motivazionali, mirassero in realtà a sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale probatorio e dei fatti di causa, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre escluso la sussistenza di motivazione apparente o di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili nella sentenza d'appello. È stata quindi confermata la decisione di merito favorevole alla banca/cessionaria, con condanna del ricorrente alle spese e con gli ulteriori effetti di legge in tema di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio di motivazione; la Corte esclude che la sentenza impugnata presenti motivazione apparente o mancante.
È evocato dal ricorrente sul riparto dell'onere probatorio, ma la Corte rileva che le doglianze si risolvono in una contestazione del merito istruttorio.
È richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ne accoglie la censura perché la questione viene ricondotta alla valutazione dei fatti e della prova.
È richiamato con riferimento alla prova della sottoscrizione e del documento, ma la Corte non ravvisa una violazione decisiva.
È richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni, ma la Corte ritiene che la censura miri a un riesame del merito.
È richiamato con riguardo alla natura confessoria di una dichiarazione della banca, ma la Corte non accoglie la doglianza.
È richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la scelta e la valutazione del materiale istruttorio spettano al giudice di merito.
È richiamato per contestare l'apprezzamento probatorio; la Corte lo considera impropriamente invocato per rimettere in discussione il merito.
È richiamato nel terzo motivo, ma non assume rilievo decisivo nella declaratoria di inammissibilità.
È richiamato dal ricorrente nel quadro della dedotta difformità rispetto alla convenzione, ma la censura resta fattuale.
È invocato in relazione all'interpretazione del contenuto negoziale della garanzia, senza esito favorevole per il ricorrente.
È invocato per l'interpretazione complessiva del documento contrattuale; la Corte non vi ravvisa violazione.
È richiamato tra le norme denunciate, ma non è centrale nella ratio decidendi.
È richiamato nel novero delle norme asseritamente violate, ma la Corte non ne trae conseguenze.
È richiamato nel quinto motivo avverso la condanna per responsabilità aggravata; la revoca di tale condanna disposta in appello non è riformata dalla Cassazione, essendo il ricorso inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È applicato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in ragione dell'esito del ricorso.
Massime di principio
- La deduzione di un abusivo riempimento di un modulo sottoscritto in bianco richiede, quando il riempimento sia avvenuto absque pactis, l'attivazione della querela di falso; non è sufficiente prospettare una diversa ricostruzione del contenuto negoziale se il documento è contestato nella sua genuinità.
- Se la censura in cassazione mira in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, essa è inammissibile, perché l'apprezzamento del materiale istruttorio è riservato al giudice di merito.
- La deduzione di vizio motivazionale è accoglibile solo quando la motivazione sia mancante, apparente o affetta da contrasto irriducibile; non basta la mera divergenza della parte rispetto alla lettura delle risultanze processuali operata dal giudice di merito.
- La distinzione tra contestazione del documento come non sottoscritto o radicalmente difforme e contestazione del suo contenuto per riempimento non autorizzato rileva ai fini degli strumenti di impugnazione da utilizzare e del tipo di prova richiesta.
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