Cassazione Civile, Ordinanza n. 06446/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (vettore)
La controversia
Un passeggero di un volo internazionale ha agito per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2004 per il ritardo di circa sei ore del volo. La compagnia aerea si è difesa sostenendo che il diritto alla compensazione non spettasse perché il passeggero, avvisato tramite l’agenzia di viaggio della riprogrammazione del volo, non si era presentato in aeroporto all’orario originario, ma era rimasto presso l’albergo/resort fino al nuovo orario di partenza. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda ritenendo decisivo che il passeggero non avesse subito il disagio dell’attesa in aeroporto. In appello la domanda era stata invece accolta, con condanna della compagnia al pagamento di euro 600. La compagnia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 3, 5, 6, 7 e 9 del Regolamento CE n. 261/2004 e degli artt. 1218 e 2697 c.c., sostenendo che, per ottenere la compensazione, il passeggero dovesse presentarsi all’accettazione all’orario stabilito originariamente. Il passeggero ha resistito e ha proposto ricorso incidentale contro la compensazione delle spese disposta in appello, denunciando violazione dell’art. 91 c.p.c. per avere il giudice compensato le spese nonostante la sua totale vittoria e in assenza dei presupposti di legge.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale della compagnia aerea, confermando che la compensazione pecuniaria per il ritardo del volo spetta in presenza di un ritardo superiore a tre ore e che non è necessario che il passeggero abbia atteso in aeroporto all’orario originario quando sia stato informato della riprogrammazione del volo. Ha invece accolto il ricorso incidentale del passeggero limitatamente al capo sulle spese, ritenendo illegittima la compensazione integrale disposta dal giudice d’appello fuori dai casi previsti dall’art. 92, secondo comma, c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al solo capo sulle spese, e la Corte, decidendo nel merito, ha condannato la compagnia aereo al pagamento delle spese di primo e secondo grado e delle spese del giudizio di cassazione in favore del passeggero. Il resto della decisione di merito è rimasto fermo.
Norme richiamate
Regolamento CE n. 261/2004, art. 3, par. 2, lett. a)
Ai fini della compensazione pecuniaria, rileva la prenotazione sul volo e la presentazione all’accettazione secondo le modalità e all’ora precedentemente indicate; tuttavia, se il vettore comunica il nuovo orario di partenza, il riferimento deve essere fatto a tale orario e non a quello originario poi superato dalla riprogrammazione.
Regolamento CE n. 261/2004, art. 5
Richiamato nel quadro della tutela del passeggero e dell’equiparazione, per effetto della giurisprudenza unionale, tra cancellazione e ritardo prolungato ai fini della compensazione.
Regolamento CE n. 261/2004, art. 6
Richiamato tra le disposizioni invocate dalla ricorrente principale in relazione alla disciplina del ritardo del volo.
Regolamento CE n. 261/2004, art. 7
Norma che prevede la compensazione pecuniaria; la Corte afferma che essa spetta per il solo ritardo superiore alle tre ore, senza necessità di provare un danno individuale.
Regolamento CE n. 261/2004, art. 9
Richiamato tra le norme invocate dalla compagnia, nel contesto della disciplina degli obblighi di assistenza al passeggero.
Richiamato dalla compagnia come norma sulla responsabilità contrattuale, ma ritenuto non decisivo rispetto al diritto alla compensazione automatica previsto dal regolamento UE.
Richiamato dalla compagnia per l’onere probatorio; la Corte, però, valorizza la natura oggettiva del presupposto del ritardo superiore a tre ore.
Le spese di lite seguono la soccombenza; non è consentito compensarle come sanzione per una condotta processuale della parte vittoriosa.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
La compensazione delle spese è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla norma; non può essere usata fuori paradigma come strumento punitivo della parte vincitrice.
Richiamato solo in negativo: la condotta processuale scorretta non consente, di per sé, la compensazione delle spese se mancano i presupposti dell’art. 92 c.p.c.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dopo la cassazione del solo capo sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.
Massime di principio
- La compensazione pecuniaria prevista dalla disciplina unionale sui diritti dei passeggeri aerei spetta in presenza di un ritardo del volo superiore a tre ore, quale dato oggettivo, senza che sia necessario provare un danno individuale ulteriore.
- Ai fini del diritto alla compensazione, il riferimento all’orario di presentazione all’accettazione va rapportato all’orario effettivamente comunicato dal vettore in caso di riprogrammazione del volo, non a quello originariamente previsto e poi superato.
- La finalità della normativa europea è la tutela del passeggero: non è coerente pretendere che egli si presenti in aeroporto all’orario inizialmente fissato quando sia stato informato del nuovo orario di partenza.
- La compensazione delle spese di lite è consentita solo nei casi tassativi previsti dalla legge; non può essere utilizzata come sanzione per una condotta processuale ritenuta scorretta della parte vittoriosa.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito il capo cassato limitatamente alla regolazione delle spese.
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