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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06435/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concorrente concordato)

La controversia

La lite nasce nell’ambito del fallimento di una società agricola, nel quale vennero presentate più proposte concorrenti di concordato fallimentare. Una società proponente depositò una proposta che prevedeva il subentro di un assuntore nell’esercizio dell’azienda fotovoltaica e il pagamento parziale di varie categorie di creditori, compresi i privilegiati generali ex art. 2751-bis n. 2 c.c. per una percentuale del 91,28%. Il tribunale omologò la proposta dopo aver respinto le opposizioni. La società concorrente, che aveva presentato una propria proposta, propose reclamo ex art. 131 l.fall. e la corte d’appello dichiarò inammissibile la proposta omologata perché il trattamento offerto ai privilegiati generali risultava inferiore a quanto essi avrebbero ricavato in caso di liquidazione, secondo la stima del professionista nominato, revocando l’omologazione e rimettendo gli atti al tribunale per rinnovare il voto sulle altre proposte. La società soccombente ricorse per cassazione con tre motivi: 1) carenza di interesse del reclamante, perché la sua proposta non avrebbe potuto essere omologata per mancanza della maggioranza; 2) violazione dell’art. 124, co. 3, l.fall., sostenendo che il confronto tra proposta e liquidazione dovesse essere fatto sul solo valore di mercato, ritenuto approssimativo e non assoluto, e che comunque il giudice avesse errato nel calcolo; 3) ultrapetizione, perché la corte d’appello avrebbe disposto la rinnovazione delle votazioni sulle altre proposte senza che ciò fosse stato richiesto e oltre i poteri attribuiti dall’art. 131 l.fall.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo perché l’interesse ad agire del reclamante va valutato in concreto e in base all’utilità giuridica perseguita: l’eliminazione della proposta inammissibile aveva riaperto il confronto competitivo tra le altre proposte, consentendo alla società reclamante di tornare in gara; non vi è stata ultrapetizione perché la rimessione al voto delle proposte residue era logicamente compresa nella domanda di rimozione dell’omologazione della proposta inammissibile. Ha rigettato anche il secondo motivo, chiarendo che la relazione giurata ex art. 124, co. 3, l.fall. deve fornire una stima certa e precisa, da utilizzarsi non solo per verificare la soddisfazione minima dei privilegiati ma anche per il calcolo della loro partecipazione al voto; il confronto va condotto tra trattamento concordatario e ricavato in caso di liquidazione, calcolato tenendo conto del valore di mercato ma al netto delle spese di procedura. Nel caso concreto, la soddisfazione offerta (91,28%) era inferiore a quella ricavabile in liquidazione (94,22%), sicché la proposta era inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire va valutato in base alla prospettazione della parte e richiede una soccombenza sostanziale, cioè un pregiudizio concreto e un'utilità giuridica conseguibile con l'accoglimento del gravame.

  • art. 110 c.p.c.

    Richiamato nel motivo, ma non ritenuto violato nel caso concreto.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice attribuisce un bene diverso da quello richiesto o introduce fatti/titoli estranei alla domanda; nel caso concreto non vi è stata ultrapetizione.

  • art. 124, co. 3, l.fall.

    La proposta di concordato fallimentare con pagamento non integrale dei creditori privilegiati non può offrire un trattamento inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dei beni o diritti, stimato dal professionista nominato.

  • art. 125 l.fall.

    Richiamato in relazione alla disposizione del voto sulle proposte concorrenti.

  • art. 127, co. 4, l.fall.

    I creditori muniti di prelazione non soddisfatti integralmente sono considerati chirografari per la parte residua del credito.

  • art. 128, co. 1 e 4, l.fall.

    Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte, è approvata quella che ottiene il maggior numero di consensi; in caso di parità prevale la proposta presentata per prima.

  • art. 129 l.fall.

    Richiamato in relazione al parere sostitutivo e alla fase di omologazione del concordato fallimentare.

  • art. 131 l.fall.

    Il giudice d'appello, accertata l'inammissibilità della proposta omologata, può far regredire il procedimento e consentire la rinnovazione del voto sulle proposte residue.

  • art. 159 c.p.c.

    Richiamato a sostegno del principio di conservazione degli atti processuali e dell'economia processuale.

  • art. 2751-bis n. 2 c.c.

    Individua il privilegio generale rilevante nella ripartizione del ricavato e nel confronto con il trattamento concordatario.

  • art. 2776 c.c.

    Richiamato in tema di privilegio sussidiario immobiliare dei privilegi generali sulla massa attiva mobiliare.

  • art. 240, co. 4, CCI

    Richiamato come norma di chiarimento: il ricavato in caso di liquidazione, tenuto conto del valore di mercato, va calcolato al netto delle spese di procedura e della quota parte delle spese generali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di impugnazione di provvedimenti relativi al concordato fallimentare, l'interesse ad agire va apprezzato in concreto, sulla base dell'utilità giuridica che l'impugnante può ottenere dall'accoglimento del gravame, anche quando l'effetto sia la riapertura del confronto tra più proposte concorrenti.
  • Nel giudizio sul concordato fallimentare con proposte concorrenti, l'eliminazione per inammissibilità di una proposta che abbia inciso sul risultato della votazione può comportare la regressione del procedimento allo status quo ante e la rinnovazione del voto sulle proposte residue, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali e della logica competitiva propria della procedura.
  • Il vizio di ultrapetizione non ricorre quando il giudice, accogliendo la domanda di caducazione dell'omologazione, adotta misure consequenziali implicitamente necessarie alla restituzione della procedura al corretto assetto competitivo, purché resti nel perimetro del petitum sostanziale.
  • La relazione giurata ex art. 124, co. 3, l.fall. non ha valore meramente orientativo: deve fornire una stima attendibile e precisa, perché costituisce il parametro per verificare se il trattamento dei creditori privilegiati sia almeno pari a quanto essi otterrebbero in liquidazione e, per la parte incapiente, per il loro calcolo ai fini del voto.
  • Il confronto imposto dall'art. 124, co. 3, l.fall. va effettuato tra la soddisfazione proposta e il ricavato presumibile in caso di liquidazione, non già sul mero valore di mercato astratto del bene, ma sul valore di mercato rettificato al netto delle spese di procedura inerenti al bene o alla massa interessata.
  • Se il trattamento offerto ai creditori privilegiati è inferiore a quello ricavabile in liquidazione, la proposta di concordato è inammissibile per violazione del requisito legale di non deteriorità del trattamento.
  • Le contestazioni che investono il criterio tecnico di stima adottato dal perito, quando risolvono in una diversa valutazione del merito e dell'attendibilità della perizia, non sono sindacabili in cassazione se la corte di merito ha motivato in modo congruo e non illogico.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

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