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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04755/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione di immobile ad uso diverso dall'abitativo. Dopo il subentro di una nuova locatrice, la conduttrice riceveva un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma qualificata come IVA sui canoni di locazione maturati dal momento del subentro fino alla riconsegna dell'immobile. La conduttrice proponeva opposizione sostenendo, in sintesi, che il contratto originario con il precedente locatore non fosse assoggettato a IVA e che la nuova locatrice non potesse trasferirle il relativo onere solo perché subentrata nel rapporto. Il Tribunale respingeva l'opposizione, ritenendo l'IVA un'obbligazione accessoria rimborsabile dal conduttore. La Corte d'appello confermava. In cassazione la conduttrice articolava due motivi: con il primo deduceva violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente considerato nuova e quindi inammissibile l'eccezione di buona fede ex art. 1375 c.c., benché essa fosse stata già proposta in primo grado; con il secondo denunciava violazione degli artt. 1362 ss. e 1375 c.c., censurando l'impostazione della Corte territoriale che aveva giustificato l'aumento del canone sul presupposto dell'integrazione del contratto ex art. 1374 c.c., senza considerare l'illegittimità della maggiorazione del 25% del canone in conseguenza del mero subentro della nuova locatrice soggetta a IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la ricorrente non avesse contrastato la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e non avesse specificato il contenuto concreto dell'eccezione di buona fede asseritamente proposta. Ha invece accolto il secondo motivo: ha affermato che, nel caso di locazione di immobile ad uso diverso, il fatto che il nuovo locatore non sia esente da IVA non consente di addossare al conduttore l'importo dell'imposta dovuta dal locatore sul canone pattuito originariamente, perché l'IVA grava sul soggetto passivo del tributo e il rapporto tributario è autonomo rispetto a quello privatistico. La sentenza di appello è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    invocato per censurare l'asserita novità in appello dell'eccezione di buona fede; la Corte ritiene inammissibile il motivo perché non colpisce la reale ratio decidendi e non chiarisce il contenuto della deduzione.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come principio di buona fede nell'esecuzione del contratto; la Corte di merito lo aveva ritenuto tardivamente introdotto in appello, ma la Cassazione non entra nel merito di tale profilo perché il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 1362 c.c. e segg.

    richiamati nel secondo motivo per contestare l'interpretazione del contratto e della pretesa di maggiorazione del canone.

  • art. 1374 c.c.

    la Corte di merito lo aveva usato per sostenere l'integrazione del contratto con l'obbligo tributario; la Cassazione ne esclude l'utilizzo per giustificare l'addebito dell'IVA al conduttore.

  • art. 1599 c.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che il cessionario-locatore subentra nel contratto di locazione ma non può per ciò solo aumentare il canone pattuito originariamente.

  • art. 17, comma 1, DPR 26/10/72, n. 633

    indicato per ribadire che il soggetto passivo deve addebitare l'IVA e diventa debitore verso l'Erario dell'imposta così addebitata.

  • art. 37, D.L. 30/8/93, n. 331

    richiamato insieme all'art. 17 del DPR IVA per definire il regime dei soggetti passivi e dell'addebito dell'imposta.

Massime di principio

  • Il subentro di un nuovo locatore in un contratto di locazione non consente, di per sé, di traslare sul conduttore l'IVA dovuta dal locatore sul canone originariamente pattuito, se tale maggior onere deriva solo dal diverso regime soggettivo del cessionario e non da una pattuizione contrattuale.
  • Il rapporto tributario tra soggetto passivo d'imposta e Amministrazione finanziaria è autonomo rispetto al rapporto privatistico tra le parti del contratto: l'obbligo di versare l'IVA grava sul locatore soggetto passivo e non può essere automaticamente trasformato in un aumento del corrispettivo a carico del conduttore.
  • Nel ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile quando censura una ratio decidendi diversa o inesistente rispetto a quella effettivamente posta a fondamento della decisione impugnata e non specifica adeguatamente il contenuto dell'eccezione o della deduzione asseritamente trascurata.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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