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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07156/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un preavviso di fermo amministrativo su bene mobile registrato, relativo a un'autovettura intestata a una società, emesso per il mancato pagamento di somme iscritte a ruolo pari a euro 619.800,13. La società ha impugnato l'atto sostenendo, da un lato, che il veicolo fosse strumentale all'attività d'impresa e quindi non assoggettabile a fermo; dall'altro, che il preavviso fosse illegittimo per mancata preventiva notifica degli atti di intimazione di pagamento richiamati nell'atto e per asserita illegittimità derivata da omessa notifica degli atti presupposti. In cassazione la società ha articolato quattro motivi: violazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992 per non avere la CTR riconosciuto l'invalidità derivata del preavviso; omessa motivazione o motivazione apparente sulla questione della mancata notifica degli atti presupposti; violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; violazione dell'art. 86 d.P.R. 602/1973, per avere escluso la strumentalità del veicolo nonostante la documentazione prodotta (fattura di acquisto, registro dei beni ammortizzabili e visura PRA).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il preavviso di fermo amministrativo è atto impugnabile autonomamente davanti al giudice tributario e non richiede, per la sua legittimità, la previa notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. 602/1973, norma applicabile solo all'esecuzione forzata; inoltre, nel caso concreto risultava incontestata la precedente notifica di avvisi di accertamento e cartelle. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché diretti a censurare una pretesa motivazione apparente o omessa con un vizio non correttamente sussumibile nell'art. 360, n. 5 c.p.c., e comunque perché riguardavano questioni già esaminate o non decisivi fatti storici; ha inoltre richiamato il limite della doppia conforme e l'inoperatività del principio di non contestazione nel senso prospettato dalla ricorrente. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, osservando che la doglianza mirava in realtà a una diversa rivalutazione del merito: la CTR aveva correttamente applicato il criterio per cui la strumentalità del veicolo all'impresa deve essere provata dal contribuente, e aveva escluso, con apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione, che la documentazione prodotta bastasse a dimostrare l'uso esclusivo del mezzo per l'attività d'impresa. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    L'atto consequenziale può essere impugnato deducendo il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto; l'elencazione degli atti impugnabili è interpretata in senso estensivo, ma nel caso concreto il preavviso di fermo era legittimamente emesso senza previa intimazione ex art. 50.

  • art. 86 d.P.R. n. 602/1973

    Il preavviso di fermo amministrativo è atto funzionale a informare il debitore della pretesa riscossiva; la comunicazione preventiva consente al debitore di evitare il fermo dimostrando la strumentalità del bene all'attività d'impresa o professionale.

  • art. 50 d.P.R. n. 602/1973

    La previa intimazione ad adempiere è richiesta soltanto nell'ambito dell'esecuzione forzata e non per il preavviso di fermo amministrativo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il vizio dedotto per la violazione di legge; tuttavia, se la censura mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa valutazione di argomentazioni o deduzioni difensive; il vizio di motivazione apparente non va dedotto con tale norma.

  • art. 115 c.p.c.

    Nel processo tributario il principio di non contestazione opera sul piano probatorio e non impedisce al giudice di decidere sull'intera domanda se sia stato chiesto il rigetto della stessa.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 100 c.p.c.

    Il preavviso di fermo è impugnabile perché la sua comunicazione rende attuale l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 86, comma 2, d.P.R. n. 602/1973

    La riscossione può procedere al fermo dopo la comunicazione preventiva; il debitore può evitare l'iscrizione dimostrando la strumentalità del bene.

  • art. 121-bis d.P.R. n. 917/1986

    È richiamato in tema di deducibilità dei costi relativi ai veicoli destinati esclusivamente all'attività propria dell'impresa, con onere probatorio a carico del contribuente.

  • art. 164 d.P.R. n. 917/1986

    Norma attuale richiamata in continuità con il previgente art. 121-bis sul regime dei costi dei veicoli e sulla prova della destinazione esclusiva all'impresa.

  • art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato per chiarire che il principio di inerenza non coincide con il diverso principio di correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili.

  • art. 75, comma 5, d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato in via storica per precisare che l'inerenza deriva dalla nozione di reddito d'impresa e non dalla norma sulla correlazione costi-ricavi.

Massime di principio

  • Il preavviso di fermo amministrativo per crediti tributari è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario, pur non essendo espressamente incluso nell'elenco degli atti impugnabili, perché incide attualmente sulla sfera del contribuente e manifesta la pretesa riscossiva.
  • La preventiva intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. 602/1973 è richiesta nel solo ambito dell'esecuzione forzata e non è condizione di validità del preavviso di fermo amministrativo, che segue una diversa funzione procedimentale.
  • L'omessa notificazione di un atto presupposto può rendere nullo l'atto consequenziale, ma il contribuente deve dedurre correttamente il vizio e il giudice deve verificare quale atto sia stato impugnato e quale specifico difetto sia fatto valere.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata confutazione di deduzioni difensive o la pretesa insufficienza della motivazione.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse rationes facti delle due decisioni.
  • Nel processo tributario il principio di non contestazione opera sul piano della prova, ma non limita la decisione del giudice quando sia stata chiesta la reiezione dell'intera domanda.
  • Per ottenere l'esclusione del fermo su un veicolo asseritamente strumentale all'impresa, il contribuente deve fornire prova rigorosa della destinazione esclusiva del bene all'attività aziendale; la sola fattura di acquisto o l'iscrizione tra i beni ammortizzabili non bastano necessariamente.
  • Le censure che richiedono una nuova valutazione della prova o un diverso apprezzamento dei fatti sono inammissibili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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