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Legge

LEGGE 20 dicembre 1951, n. 1564

Previdenza ed assistenza dei giornalisti.

Normativa italiana051U1564Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge (20.12.1951, n.1564) che riconosceva all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) la funzione di sostitutivo delle forme obbligatorie di previdenza per i giornalisti iscritti. Aggiornamento: la L. 30.12.2021, n.234 (art.1, c.103) ha trasferito, con effetto dal 1° luglio 2022, la gestione sostitutiva all'INPS e ha iscritto i giornalisti all'assicurazione generale obbligatoria; pertanto la funzione originaria dell'INPGI è stata sostanzialmente soppressa.

Previdenza sostitutiva per giornalisti (INPGI)

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