LEGGE 20 dicembre 1951, n. 1564
Previdenza ed assistenza dei giornalisti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge (20.12.1951, n.1564) che riconosceva all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) la funzione di sostitutivo delle forme obbligatorie di previdenza per i giornalisti iscritti. Aggiornamento: la L. 30.12.2021, n.234 (art.1, c.103) ha trasferito, con effetto dal 1° luglio 2022, la gestione sostitutiva all'INPS e ha iscritto i giornalisti all'assicurazione generale obbligatoria; pertanto la funzione originaria dell'INPGI è stata sostanzialmente soppressa.
Previdenza sostitutiva per giornalisti (INPGI)
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