Cassazione Civile, Ordinanza n. 05623/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato il 9 novembre 2021 da una società a una dipendente per giustificato motivo oggettivo. I giudici di merito hanno ritenuto illegittimo il recesso perché la soppressione del posto di lavoro non era risultata effettiva: poco dopo il licenziamento la società aveva pubblicato ricerche di personale/stagisti da inserire con mansioni sostanzialmente coincidenti con quelle della lavoratrice licenziata, segnalando che quelle attività erano rimaste scoperte. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 3 l. n. 604/1966 e di norme costituzionali e codicistiche, sostenendo che la soppressione del posto potrebbe dirsi insussistente solo se vi fosse stata una vera sostituzione con un lavoratore subordinato a tempo indeterminato, e contestando altresì l’uso delle presunzioni e la motivazione della sentenza; (2) violazione degli artt. 115 e 434 c.p.c. e delle regole sulle presunzioni, perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto non contestata la riferibilità degli annunci alla datrice di lavoro e avrebbe inferito senza base adeguata il collegamento tra gli annunci e le esigenze aziendali; (3) violazione delle norme sulla prova e sul potere istruttorio del giudice, per la mancata ammissione di prove testimoniali ritenute decisive e per il mancato esercizio di poteri officiosi di acquisizione documentale, in particolare del LUL, invece di pretendere la prova documentale della mancata assunzione di personale con profilo analogo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le censure, in larga parte, mirassero in realtà a sollecitare una nuova valutazione del fatto storico circa l’effettiva soppressione del posto di lavoro, attività preclusa al giudice di legittimità in presenza di doppia conforme e fuori dai ristretti limiti del vizio motivazionale. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 3 l. n. 604/1966, chiarendo che l’effettività o meno della soppressione del posto è un accertamento di fatto che può essere dimostrato con ogni mezzo, anche per presunzioni, e non richiede necessariamente la sostituzione del lavoratore con un neoassunto a tempo indeterminato. Ha poi escluso vizi di motivazione, ritenendo comprensibile e logicamente strutturato il percorso argomentativo dei giudici di merito, e ha considerato inammissibili o infondate le doglianze sulle presunzioni, sulla non contestazione e sulla mancata ammissione delle prove, rilevando che il giudice di merito è il solo a valutare rilevanza e concludenza dei mezzi istruttori richiesti. Sono state poste a carico della ricorrente le spese di lite e l’ulteriore contributo unificato; la Corte non ha applicato la sanzione ex art. 96 c.p.c. in ragione della non piena conformità dell’esito alla proposta accelerata.
Norme richiamate
La soppressione del posto di lavoro che giustifica il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è un fatto da accertare in concreto; non è richiesto che l’insussistenza sia dimostrata solo mediante sostituzione con un lavoratore a tempo indeterminato.
art. 41 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della libertà di iniziativa economica, ma non è stato ritenuto decisivo per ribaltare l’accertamento di fatto dei giudici di merito.
Citato dalla ricorrente nel primo motivo, senza che la Corte ne ricavasse una regola utile a sovvertire la decisione impugnata.
La Corte esclude che la sentenza impugnata abbia qualificato stage o tirocinio come rapporto subordinato.
Richiamato dalla ricorrente per distinguere stage/tirocinio dal lavoro subordinato; la Corte osserva che la sentenza impugnata non afferma il contrario.
art. 111 Cost.
La motivazione è sufficiente se rende percepibile l’iter logico della decisione; non occorre che soddisfi le aspettative della parte soccombente.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La nullità per motivazione solo apparente ricorre nei casi estremi individuati dalla giurisprudenza; nel caso concreto non sussiste.
Le presunzioni semplici sono prova piena rimessa alla valutazione del giudice di merito quanto a selezione degli indizi, attendibilità e concludenza.
Il ragionamento presuntivo del giudice di merito è sindacabile in cassazione solo se intrinsecamente illogico o meramente apparente.
La valutazione della non contestazione e del suo valore probatorio è riservata al giudice di merito.
Richiamato in relazione al giudizio d’appello del rito lavoro e alla contestazione dei fatti; la Corte non ravvisa violazioni decisive.
La valutazione delle prove rientra nel potere del giudice di merito, non essendo sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.
Citato nel terzo motivo, ma non ritenuto fonte di un vizio decisivo nella decisione impugnata.
Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte esclude che sia stata imposta una prova esclusivamente documentale.
Citato nel terzo motivo; non emerge una sua applicazione autonoma decisiva nella ratio decidendi.
I poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro sono discrezionali e non servono a sopperire all’inerzia probatoria delle parti.
Richiamato nel terzo motivo in relazione al rito del lavoro e ai poteri del giudice d’appello; la Corte non ravvisa violazioni rilevanti.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
La Corte ribadisce che sotto la veste di violazione di legge non è consentito chiedere una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame del fatto decisivo è deducibile solo nei limiti stretti tracciati dalla giurisprudenza di legittimità e non consente una nuova lettura dei fatti; in presenza di doppia conforme opera inoltre una forte preclusione.
Richiamato per il regime della doppia conforme, che limita il sindacato sul fatto in cassazione.
Norma sul procedimento accelerato; la Corte richiama la disciplina ma non applica la sanzione ex art. 96 c.p.c. in modo automatico.
Usato per instaurare il procedimento in camera di consiglio dopo l’istanza della ricorrente.
La sanzione per abuso del processo non è applicata automaticamente nel procedimento accelerato; nel caso concreto la Corte non la dispone.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione al diritto alla prova e al giusto processo.
art. 6, § 1 CEDU
Richiamato per ribadire che il diritto alla prova è funzionale al giusto processo, ma non consente di imporre al giudice un’ammissione automatica dei mezzi istruttori richiesti.
Massime di principio
- Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’effettività della soppressione del posto di lavoro è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non richiede necessariamente la prova di una sostituzione con altro lavoratore a tempo indeterminato.
- La soppressione del posto può essere provata con ogni mezzo, comprese le presunzioni semplici; in cassazione non è consentito limitarsi a contrapporre una diversa lettura degli indizi al ragionamento del giudice di merito.
- Il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del materiale probatorio: sotto la veste di violazione di legge o di vizio di motivazione non è ammissibile chiedere una rivisitazione del fatto storico già accertato nei gradi di merito.
- La motivazione della sentenza è nulla solo quando sia radicalmente mancante, meramente apparente, incomprensibile o internamente irriducibile; non è sufficiente che sia sintetica o non condivisa dalla parte soccombente.
- La mancata ammissione di una prova è censurabile in cassazione solo se la prova sia decisiva in senso stretto, cioè idonea a ribaltare con certezza o altissima probabilità l’esito della controversia; altrimenti rientra nella discrezionalità valutativa del giudice di merito.
- I poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro non sono strumenti per supplire all’inerzia delle parti nell’allegazione e deduzione delle prove, ma operano entro limiti di ammissibilità e pertinenza correlati al thema decidendum.
- La valutazione della non contestazione, del valore delle presunzioni e della pertinenza dei mezzi di prova appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei casi di manifesta illogicità o di violazione di specifiche regole processuali.
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