Cassazione Civile, Ordinanza n. 05622/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato il 19 novembre 2021 da una società a un proprio dipendente. I giudici di merito hanno ritenuto illegittimo il recesso perché la dedotta soppressione del posto non appariva effettiva: poco dopo il licenziamento la società aveva cercato personale, tramite annunci pubblicati da un soggetto terzo, per inserirlo con mansioni sostanzialmente coincidenti con quelle del lavoratore licenziato, formalmente nell’ambito di uno stage. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) violazione dell’art. 3 l. n. 604/1966, degli artt. 41 Cost., 30 l. n. 183/2010, 2094 c.c., art. 18 l. n. 196/1997, oltre che degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e delle norme sulle presunzioni, sostenendo che la soppressione del posto potrebbe dirsi insussistente solo in caso di effettiva sostituzione con un lavoratore subordinato a tempo indeterminato e che il giudice di merito avrebbe costruito un "processo alle intenzioni"; (2) violazione degli artt. 115 e 434 c.p.c. e delle norme sulle presunzioni, contestando la riferibilità alla società degli annunci di ricerca di stagisti e la plausibilità dell’inferenza secondo cui l’agenzia terza avesse agito su indicazione dell’impresa; (3) violazione delle norme sulle prove e del potere istruttorio del giudice, lamentando il diniego della prova testimoniale e la mancata acquisizione del LUL, oltre alla mancata attivazione di poteri officiosi. La Corte di cassazione ha respinto tutte le censure, ritenendo che i motivi mirassero in sostanza a ottenere una nuova valutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza d’appello fosse sufficiente e non meramente apparente. Ha inoltre affermato che la soppressione del posto di lavoro è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e può essere provata anche per presunzioni; parimenti, la valutazione della non contestazione, dell’ammissibilità delle prove e dell’esercizio dei poteri istruttori è riservata al merito, salvo vizi motivazionali o processuali qui non ravvisati.
La decisione
Il ricorso della società datrice è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ritenendo non effettiva la soppressione del posto di lavoro alla luce degli elementi presuntivi valorizzati dai giudici di appello. La Corte ha escluso tanto la violazione dell’art. 3 l. n. 604/1966 quanto i dedotti vizi motivazionali e probatori, qualificando le doglianze come inammissibili o infondate perché volte a sollecitare una rivalutazione del merito. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato; non è stata applicata la sanzione ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
La giustificazione economica del licenziamento richiede un’effettiva ragione organizzativa; la soppressione del posto è un fatto da accertare in concreto dal giudice di merito e può essere provata anche per presunzioni.
art. 41 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della libertà di iniziativa economica, ma non ritenuto decisivo per superare il controllo giudiziale sull’effettività del motivo oggettivo.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro argomentativo, senza rilievo decisivo nella soluzione della controversia.
Richiamato per sostenere la distinzione tra lavoro subordinato e stage/tirocinio; la Corte osserva che la sentenza impugnata non ha affermato alcuna equiparazione dello stage al rapporto subordinato.
Richiamato dalla ricorrente sulla disciplina di stage/tirocinio, ma ritenuto inconferente rispetto alla ratio decidendi.
art. 111 Cost.
Utilizzato per censurare asseriti vizi di motivazione; la Corte ribadisce che la sentenza deve superare solo il minimo costituzionale della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo in casi estremi; nella specie la motivazione è stata ritenuta percepibile e sufficiente.
Le presunzioni semplici sono prova piena rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo illogicità intrinseca o motivazione apparente.
La selezione dei fatti noti e la valutazione della loro idoneità inferenziale spettano al giudice di merito; in cassazione non è consentita una diversa lettura degli indizi.
La verifica della non contestazione e della rilevanza dei fatti allegati rientra nell’apprezzamento del giudice di merito.
Richiamato in relazione al giudizio di appello del rito lavoro; la Corte non ravvisa violazioni nel trattamento della non contestazione.
Richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove; la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a contestare il merito della valutazione probatoria.
Richiamato tra le norme sulle prove, senza autonoma decisività nel decidere il ricorso.
Richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell’onere probatorio; la Corte ribadisce che l’accertamento del fatto resta riservato al merito.
Richiamato in tema di prova della giustificazione del licenziamento economico; la Corte non vi fonda un autonomo criterio decisorio nel caso concreto.
I poteri istruttori ufficiosi del giudice sono discrezionali e non servono a supplire all’inerzia probatoria delle parti; l’esibizione d’ufficio non è automatica.
Richiamato in relazione al rito del lavoro e ai poteri istruttori in appello; nessuna violazione è stata ravvisata.
L’ordine di esibizione è subordinato a condizioni di ammissibilità e alla necessità del documento; non può essere usato per colmare carenze difensive della parte.
Richiamato come limite ai poteri di esibizione e istruzione officiosa.
Richiamato insieme agli artt. 210 e 118 c.p.c. come condizione per l’ordine di esibizione.
Richiamato nel procedimento accelerato; la Corte esclude la condanna ex art. 96 c.p.c. perché la decisione collegiale non ha seguito integralmente la proposta di definizione anticipata.
Norma sul procedimento in camera di consiglio seguito nel caso.
Il sindacato di legittimità è limitato ai vizi tipizzati; non è ammessa una rivalutazione del merito dei fatti e delle prove.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione apparente è configurabile solo nei casi estremi di mancanza assoluta o motivazione incomprensibile, non nella mera insufficienza argomentativa.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è delimitato in senso rigoroso; non consente una nuova ricostruzione del fatto e, in presenza di doppia conforme, opera una ulteriore preclusione.
Richiamato per la preclusione del sindacato sul fatto in presenza di doppia conforme.
La sanzione per abuso del processo non è applicata automaticamente nel procedimento accelerato e, nel caso, non è stata disposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato quale fonte dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la reale soppressione del posto di lavoro è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e può essere dimostrata anche mediante presunzioni.
- In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge o di motivazione in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti storici accertati nei gradi di merito.
- Le presunzioni semplici costituiscono prova piena: spetta al giudice di merito selezionare i fatti noti, valutarne gravità, precisione e concordanza e trarne il fatto ignoto secondo logica inferenziale; il controllo di legittimità interviene solo per illogicità radicale o motivazione apparente.
- La motivazione della sentenza è viziata in senso costituzionalmente rilevante solo in ipotesi estreme di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisa dalla parte soccombente.
- La mancata ammissione di prove richieste è censurabile in cassazione solo se si traduce nell’omissione di motivazione su un punto decisivo o in una violazione processuale reale; il giudice di merito conserva ampia discrezionalità nella selezione delle prove rilevanti e nei limiti dei poteri istruttori officiosi.
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