Cassazione Civile, Ordinanza n. 05619/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia originava da una sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma del primo grado, aveva condannato due società, in solido, a corrispondere alla lavoratrice una somma per l'incidenza delle maggiorazioni per lavoro domenicale, oltre accessori, aveva posto a carico di una delle società il ricalcolo del TFR accantonato e aveva riconosciuto un danno da omissione contributiva. Avverso tale decisione entrambe le società avevano proposto ricorso per cassazione. Successivamente, a seguito di conciliazione stragiudiziale, tutte le parti depositavano atti di rinuncia ai ricorsi e le relative accettazioni.
La decisione
La Corte ha preso atto della conciliazione stragiudiziale intervenuta tra le parti e delle rinunce ai ricorsi con relative accettazioni, dichiarando l'estinzione del processo. Ha inoltre escluso la debenza dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, osservando che tale previsione non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, ma solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione. Non è stata disposta pronuncia sulle spese.
Norme richiamate
in presenza di rinuncia al ricorso e accettazione, il processo va dichiarato estinto e non occorre provvedere sulle spese.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia validamente accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo senza necessità di statuizioni sulle spese, salvo diversa disciplina espressa.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non è dovuto in caso di rinuncia all'impugnazione, poiché la disposizione si applica soltanto ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità ed è norma eccezionale di stretta interpretazione.
- Le conseguenze economiche aggravate previste per l'impugnazione soccombente non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica al di fuori dei casi tassativamente indicati dalla legge.
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