Cassazione Civile, Ordinanza n. 05621/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva da un giudizio di lavoro in cui la Corte d'Appello aveva, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannato due società al pagamento in favore di una lavoratrice di somme a titolo di incidenza delle maggiorazioni per lavoro domenicale e per mancato riposo settimanale, oltre al ricalcolo del trattamento di fine rapporto e al risarcimento del danno da omissione contributiva. Le società soccombenti avevano proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza; anche una delle società aveva proposto ricorso successivo. Nel corso del giudizio di legittimità, però, le parti hanno raggiunto una conciliazione stragiudiziale e sono stati depositati atti di rinuncia ai ricorsi con le relative accettazioni.
La decisione
La Corte ha preso atto della conciliazione stragiudiziale e delle rinunce ai ricorsi, dichiarando l'estinzione del processo. Ha inoltre escluso la necessità di provvedere sulle spese ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 391 c.p.c. e ha affermato che l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
in caso di rinuncia al ricorso e relativa accettazione, non occorre provvedere sulle spese secondo la previsione richiamata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la disposizione riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non trova applicazione la regola dell'ulteriore contributo unificato, poiché essa è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- Le disposizioni che prevedono un aggravio economico a carico del ricorrente soccombente hanno natura eccezionale e non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.
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