Cassazione Civile, Ordinanza n. 05554/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Un debitore ha impugnato un'intimazione di pagamento notificata dall'agente della riscossione, riferita a crediti per contributi INPS e premi INAIL, deducendo l'intervenuta prescrizione della pretesa. La corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ritenendo che, essendo stata fatta valere una causa estintiva che incide sul merito del credito, la legittimazione a contraddire spettasse soltanto agli enti creditori, non al concessionario della riscossione, che sarebbe privo di legittimazione passiva. Con il ricorso per cassazione il debitore ha denunciato violazione di legge, sostenendo che l'agente della riscossione fosse invece legittimato a stare in giudizio, quanto meno con onere di chiamare in causa gli enti creditori in primo grado, e che le questioni sul contraddittorio non potessero essere rilevate in appello; ha inoltre invocato gli artt. 100, 102, 106 e 107 c.p.c. e l'art. 39 del d.lgs. n. 312/1999.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della corte territoriale che aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione in una controversia volta a contestare, per prescrizione, la fondatezza della pretesa dei creditori pubblici. Secondo la Corte, la legittimazione a contraddire appartiene solo all'ente impositore/titolare del credito, mentre il concessionario è mero destinatario del pagamento e non può essere convenuto per far valere un diritto altrui. Il difetto di legittimazione passiva può essere rilevato d'ufficio anche in cassazione e, nel caso, non opera alcun giudicato interno ostativo; di conseguenza, non trovano applicazione i meccanismi di chiamata o integrazione del contraddittorio richiamati dal ricorrente. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per l'assenza di attività difensiva sostanziale dell'agente della riscossione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge in cassazione.
art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 312
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla legittimazione passiva dell'agente della riscossione.
artt. 100, 102, 106 e 107 c.p.c.
invocati per sostenere la necessità/ammissibilità della partecipazione in causa dei creditori e la disciplina del contraddittorio.
richiamato per affermare che nessuno può far valere in giudizio un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi previsti dalla legge; fonda la rilevabilità officiosa del difetto di legittimazione.
richiamato per qualificare il concessionario come mero destinatario del pagamento, non titolare della pretesa sostanziale.
norma processuale sulla trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
norma applicata per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In una controversia che miri a contestare la debenza di un credito pubblico per intervenuta prescrizione, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'ente titolare del credito, non all'agente della riscossione che abbia notificato l'atto di riscossione.
- Il concessionario della riscossione, quale mero destinatario del pagamento, non è legittimato a contraddire quando l'oggetto della lite concerne il merito della pretesa creditoria e le sue cause estintive.
- Il difetto di legittimazione passiva può essere rilevato d'ufficio anche in sede di legittimità, salvo il limite del giudicato interno effettivamente formatosi sulla relativa questione.
- Quando il giudizio sia stato instaurato soltanto contro il concessionario e non contro l'ente creditore, non si applicano i meccanismi di integrazione del contraddittorio o di chiamata in causa previsti per il litisconsorzio.
- La decisione di merito non comporta giudicato implicito sulla legittimazione ad agire o contraddire se la relativa questione non è stata sollevata dalle parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05555/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05601/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05619/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05621/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05622/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05623/2025 del 03/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →