Cassazione Civile, Ordinanza n. 05601/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto opposizione contro un'intimazione di pagamento fondata su cartelle esattoriali e avvisi di addebito, deducendo la mancata valida notifica degli atti presupposti e la conseguente prescrizione del credito. In cassazione ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato, formalmente ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che le cartelle e gli avvisi erano stati prodotti solo in copia, disconosciuti ex art. 2719 c.c. e notificati al portiere dello stabile del legale rappresentante senza raccomandata informativa; ha inoltre lamentato che la corte d'appello non si fosse pronunciata sulla prescrizione, contestando anche la validità di alcuni atti interruttivi (preavviso di fermo, intimazione di pagamento e pignoramento presso terzi). Con il secondo motivo ha ancora censurato, sempre ex art. 360, n. 5, c.p.c., il preteso difetto di motivazione sulla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, contestando la qualificazione dell'istanza come rinuncia alla tutela giudiziaria e riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo era irritualmente veicolato sotto il n. 5 dell'art. 360 c.p.c. in presenza di doppia conforme, oltre a essere generico, non confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non confutare specificamente la motivazione sulla regolarità delle notifiche e sulla genericità del disconoscimento. Ha inoltre osservato che la corte territoriale aveva effettivamente esaminato e respinto l'eccezione di prescrizione, valorizzando gli atti interruttivi ritualmente notificati. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile, perché tendeva a rimettere in discussione l'accertamento di fatto sulla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, già valutata come atto di riconoscimento del debito e rinuncia ai giudizi pendenti, senza cogliere un effettivo vizio motivazionale. La Corte ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore di INPS e INAIL, mentre non ha regolato le spese nei confronti dell'agente della riscossione per difetto di legittimazione a contraddire in controversie sulla sussistenza del credito; ha inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame/difetto di motivazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del merito, soprattutto in presenza di una decisione di appello confermativa della sentenza di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto.
Il disconoscimento delle copie non è idoneo se formulato in modo generico; il giudice può ritenerlo tamquam non esset ove non specifico.
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata è stata qualificata come riconoscimento del diritto, con efficacia interruttiva della prescrizione.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.
art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.
Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Il riconoscimento del diritto determina l'interruzione della prescrizione del credito.
Massime di principio
- In presenza di "doppia conforme", il ricorso per cassazione non può essere costruito come riesame del merito mediante la denuncia di un vizio motivazionale astratto o generico.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se si limita a riproporre le stesse censure senza confutare l'argomentazione decisiva, è inammissibile.
- Il disconoscimento di copie documentali deve essere specifico e circostanziato; un disconoscimento generico non è idoneo a scardinare la prova documentale valutata dal giudice di merito.
- La validità della notifica degli atti presupposti e l'esistenza di atti interruttivi ritualmente notificati impediscono di fondare utilmente una censura di prescrizione del credito.
- La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, quando esprima la volontà di adempiere e di rinunciare ai giudizi pendenti, può integrare riconoscimento del debito con effetti interruttivi della prescrizione.
- Nelle controversie sulla sussistenza del credito, l'agente della riscossione può difettare di legittimazione a contraddire, con conseguente irrilevanza della soccombenza ai fini delle spese di lite.
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