Cassazione Civile, Ordinanza n. 05555/2025 del 03/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una precedente opposizione a cartella esattoriale relativa a somme aggiuntive e interessi di mora connessi a omissioni contributive conseguenti a un licenziamento ritenuto inefficace o nullo. Dopo che la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso della società contribuente e cassato con rinvio la sentenza di merito, la causa era stata riassunta davanti alla Corte d’appello di Roma. Nel giudizio di rinvio la ricorrente aveva chiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, poiché la notificazione dell’atto di riassunzione era stata eseguita a Equitalia Sud S.p.a., società già estinta. La Corte d’appello aveva assegnato un termine perentorio per provvedere all’integrazione, ma la parte non vi aveva ottemperato, dichiarando così l’inammissibilità del ricorso in riassunzione. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione dell’art. 331 c.p.c., sostenendo che l’estinzione delle società del gruppo Equitalia non avrebbe interrotto i processi pendenti né reso necessaria la costituzione del nuovo ente, e che comunque l’agente della riscossione non sarebbe litisconsorte necessario dell’ente creditore. In memoria ha inoltre cercato di far valere che la notificazione a Equitalia avrebbe dovuto considerarsi sostanzialmente effettuata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e che eventuali nullità sarebbero state sanate, ma tali argomenti sono stati ritenuti nuovi e irrituali rispetto al motivo di ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’appello che, nel giudizio di rinvio, aveva dichiarato inammissibile la riassunzione per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il termine perentorio assegnato. La Corte ha ribadito che, dopo la cassazione con rinvio, il rapporto processuale deve essere riattivato tra tutte le parti già presenti nel processo di cassazione, configurandosi un litisconsorzio necessario processuale; pertanto, se la riassunzione è stata notificata solo ad alcune parti, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio e, in caso di inosservanza del termine, il processo si estingue o comunque il ricorso in riassunzione resta inammissibile secondo la statuizione impugnata. Sono state ritenute inconferenti le deduzioni sul subentro dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione a Equitalia e sulla mancata interruzione del processo, perché la ratio decidendi riguardava non l’interruzione, ma la necessità di riattivare il contraddittorio nel giudizio di rinvio nei confronti della parte corretta. Nessuna regolazione delle spese è stata disposta, poiché l’ente intimato non ha svolto difese sostanziali. È stato inoltre dichiarato l’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
la doglianza di legittimità è stata proposta per violazione di legge e nullità processuale, ma è stata ritenuta infondata perché non coglieva la ratio della decisione impugnata.
nel giudizio di rinvio la riassunzione impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie; la mancata ottemperanza all'ordine del giudice giustifica la declaratoria di inammissibilità/estinzione del processo.
art. 102, secondo comma, c.p.c.
il giudice che rileva la mancata partecipazione di un litisconsorte necessario deve ordinare l'integrazione del contraddittorio entro un termine perentorio; la sua inosservanza comporta l'estinzione del processo.
la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 116, comma 8, lett. b), D.Lgs. n. 546/1992?
intenzione specifica di non versare i contributi
la Corte richiama il principio già affermato dalle Sezioni Unite secondo cui l'omissione contributiva conseguente a licenziamento ritenuto legittimo non integra evasione, ma omissione, per difetto dell'intenzione specifica di non versare i contributi.
art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.
il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
a seguito del rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione, la riassunzione non è un atto di impugnazione ma un atto di impulso processuale che deve riattivare il rapporto processuale tra tutte le parti presenti nel giudizio di cassazione; ciò determina un litisconsorzio necessario processuale.
- Se il giudice del rinvio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di una parte necessaria e la parte non vi ottempera nel termine perentorio assegnato, la conseguenza è l'inammissibilità della riassunzione o l'estinzione del processo secondo la disciplina applicabile.
- Nel ricorso per cassazione occorre confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: censure fondate su profili diversi, come l'asserita mancata interruzione del processo o la sostanziale equipollenza della notificazione, non sono idonee a scalfire la decisione se questa si basa sulla mancata integrazione del contraddittorio nel rinvio.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere esaminate allegazioni fattuali nuove introdotte solo in memoria, soprattutto se ampliano il thema decidendum rispetto al motivo di ricorso originario.
- In materia contributiva, quando il datore di lavoro omette il versamento dei contributi perché ritiene legittimo il licenziamento, la condotta integra omissione contributiva e non evasione, difettando l'intenzione specifica di non versare i contributi.
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