Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15586/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva riqualificato, ai fini dell'imposta di registro, una sequenza di atti costituita dalla creazione di una nuova società, dal conferimento di un ramo d'azienda e dalla successiva cessione a terzi delle partecipazioni sociali, ritenendola in sostanza una cessione d'azienda soggetta a tassazione più gravosa. Il ricorso era stato rigettato nei primi due gradi di merito. In Cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986, sostenendo che l'imposta di registro vada applicata solo in base agli effetti giuridici del singolo atto, senza considerare elementi estranei o atti collegati; 2) e 3) violazione dell'art. 5 della direttiva 2008/7/CE, assumendo l'incompatibilità dell'interpretazione seguita dai giudici di merito con il diritto unionale; 4) richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla compatibilità dell'art. 20 TUR con la direttiva; 5) in via subordinata, violazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato nel processo tributario.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'art. 20 del d.P.R. 131/1986, nel testo risultante dalle modifiche del 2017 e 2018 e come interpretato autenticamente, imponga una lettura dell'atto da registrare limitata ai soli elementi desumibili dal testo dell'atto medesimo, senza poter ricorrere ad atti collegati o elementi extratestuali per riqualificare il negozio come cessione di azienda. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per la complessità e il recente consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 131/1986

    "l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione deve avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali"

    La norma, come risultante dalle modifiche del 2017 e 2018 e dalla relativa interpretazione autentica, consente la riqualificazione solo sulla base del contenuto intrinseco dell'atto, senza utilizzare elementi esterni o atti collegati.

  • art. 1, comma 87, L. 205/2017

    Richiamato quale intervento legislativo che ha chiarito l'interpretazione dell'art. 20 TUR, escludendo la rilevanza degli elementi extratestuali.

  • art. 1, comma 1084, L. 145/2018

    Richiamato come disposizione che qualifica l'intervento del 2017 come interpretazione autentica, con efficacia retroattiva.

  • art. 5 direttiva 2008/7/CE

    La parte ricorrente ne ha invocato la violazione per sostenere l'incompatibilità dell'interpretazione dell'art. 20 TUR con il diritto dell'Unione; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 10-bis L. 212/2000

    La Corte ha distinto l'abuso del diritto dalla mera ermeneutica dell'atto: eventuali finalità elusive vanno trattate con lo specifico procedimento antielusivo, non con l'art. 20 TUR.

  • art. 53-bis d.P.R. 131/1986

    È richiamato come base del rinvio all'art. 10-bis dello Statuto del contribuente per contrastare eventuali operazioni abusive.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Motivo subordinato sul raddoppio del contributo unificato dedotto dalla ricorrente; la questione è stata assorbita.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale richiamato per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, la riqualificazione dell'atto registrato può avvenire solo sulla base degli elementi risultanti dal testo dell'atto stesso; non è consentito fondarsi su atti collegati o su elementi extratestuali per attribuire all'operazione un diverso schema negoziale.
  • La disciplina dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 è norma di interpretazione dell'atto e non strumento generale di contrasto all'elusione fiscale: se l'Amministrazione intende contestare un abuso del diritto, deve attivare il procedimento specifico previsto dallo Statuto del contribuente, con le relative garanzie.
  • L'interpretazione autentica introdotta dal legislatore nel 2017 e ribadita nel 2018 conferma la natura di imposta d'atto del registro, cioè di tributo che colpisce il negozio quale emerge dal documento registrato.
  • Quando il giudice di legittimità accoglie il motivo relativo alla corretta interpretazione dell'art. 20 TUR e non residuano accertamenti di fatto, può cassare la sentenza e decidere nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente.
  • Le questioni ulteriori, comprese quelle di compatibilità con il diritto unionale o concernenti il contributo unificato, restano assorbite se la decisione può essere definita sulla base del primo motivo accolto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaAbuso del diritto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.