Sentenza del 11/03/2022 n. 7958 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento ICI per l'anno 2003 relativo a un'area edificabile in (---). La ricorrente contestava: mancata allegazione all'avviso della perizia di stima redatta da ABT S.r.l.; uso di quotazioni OMI non prodotte; errore nel calcolo del valore dell'area; illegittima valorizzazione basata su effetti ante tempus della convenzione urbanistica del 22/12/2003 (attribuendo efficacia retroattiva alle modifiche di edificabilità); omissione di valutazione comparativa con indennità di esproprio per terreno limitrofo; e mancata pronuncia su ulteriori presunti errori materiali relativi alla consistenza delle quantità edificatorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi e inammissibile il quinto per carenza di autosufficienza. In particolare: l'obbligo di allegazione degli atti all'avviso impositivo è limitato agli atti necessari a comprendere le ragioni dell'atto; la perizia ABT poteva ritenersi conoscibile per effetto della pubblicazione e dell'accessibilità del procedimento; le quotazioni OMI sono consultabili liberamente e possono essere utilizzate dal giudice come nozioni di fatto; il giudice d'appello ha correttamente riformato il calcolo errato dell'ente e motivato la valorizzazione dell'area (mediazione fra metodo analitico-ricostruttivo e metodo sintetico-comparativo), avendo considerato anche la pendenza del procedimento urbanistico e l'effetto sull'attualità del valore; non è consentito sostituire il sindacato di legittimità a valutazioni discrezionali di merito già motivate; infine la richiesta generica di esame di "ulteriori errori materiali" è inammissibile per mancata esposizione compiuta nel ricorso. La ricorrente è eventualmente tenuta al versamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'obbligo di allegazione all'atto impositivo riguarda solo gli atti necessari a rendere comprensibili le ragioni dell'avviso; non è obbligatoria l'allegazione di atti irrilevanti o di atti giuridicamente noti per pubblicazione.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
art.2: l'edificabilità ai fini ICI si desume dagli strumenti urbanistici o da possibilità effettive di costruzione (nozione ampia, basata sulla potenzialità edificatoria); art.5 (comma 5): per le aree fabbricabili i parametri vincolanti per la determinazione del valore venale sono zona, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri di adattamento e prezzi medi di aree analoghe; art.11 richiamato nei motivi relativi alla determinazione della base imponibile.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Rinvio alle norme procedurali del processo tributario; richiamata nelle doglianze per presunte violazioni procedurali e omissioni di pronuncia.
Principio sul riparto dell'onere della prova; la parte che allega fatti deve fornire prova o indicare elementi concreti che dimostrino la necessità di atti non prodotti.
art.115 c.p.c., comma 2: il giudice può utilizzare nozioni di fatto di comune esperienza (es. quotazioni OMI consultabili); art.360 c.p.c.: i motivi invocati per cassazione (violazione di norme e motivazione).
Previsione relativa all'eventuale versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Normativa e prassi OMI / Agenzia delle Entrate
Le quotazioni OMI sono pubbliche, consultabili sul sito dell'Agenzia delle Entrate e costituiscono fonte utilizzabile dal giudice come nozione di fatto.
Massime di principio
- L'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento riguarda solo i documenti necessari a comprendere le ragioni dell'atto: non è sufficiente dimostrare l'esistenza di un atto richiamato, bisogna provare che il suo contenuto, non riportato nell'avviso, sia indispensabile per la motivazione.
- Documenti e dati pubblici (es. pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale, quotazioni OMI disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate) possono essere considerati accessibili e utilizzabili dal giudice; la loro mancata allegazione non vizi automaticamente l'atto impositivo.
- Per la determinazione del valore imponibile delle aree edificabili ai fini ICI si applicano i parametri vincolanti del D.Lgs. 504/1992 (zona, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri, prezzi medi di mercato); le indennità di esproprio non sono direttamente sostitutive di tali parametri.
- L'edificabilità da considerare è quella desumibile dagli strumenti urbanistici vigenti all'1 gennaio dell'anno d'imposizione, ma la pendenza di procedimenti urbanistici e accordi/programmi che incidono concretamente sull'attualità delle potenzialità edificatorie può legittimamente influenzare la stima del valore di mercato se adeguatamente motivato.
- In sede di cassazione è richiesta autosufficienza dei motivi: le censure devono essere esposte integralmente e con precisione nel ricorso; lamentele generiche di omissioni del giudice d'appello sono inammissibili.
- Il sindacato della Corte di cassazione non consente il riesame gratuito del merito delle valutazioni tecnico-conometriche e stime prudenzialmente motivate dal giudice di merito se fondate e adeguatamente motivate.
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